Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, III/2005

 

La riforma del turismo in Sicilia: problematiche e prospettive * 

 

Elvira La Loggia **

 

 

 

 Rivolgo, innanzitutto, un saluto a tutti i partecipanti a questo importante Convegno sulla "Riforma del turismo in Sicilia e sul ruolo degli Enti Locali", organizzato dall'Assessorato al Turismo della Provincia Regionale di Agrigento, alle autorità intervenute, nonché un grazie particolare al Dott. Contino, Dirigente del Settore Promozione Turistica e Sportiva della Provincia, per avermi dato l'opportunità di parteciparvi nella qualità di docente di Diritto commerciale e legislazione turistica nel Corso di Economia e Gestione dei Servizi Turistici della Facoltà di Economia dell'Università di Palermo. 

La nascita di questo corso è stata dettata dalla finalità di dare agli studenti una conoscenza di base del fenomeno imprenditoriale nei suoi aspetti sia fisiologici che patologici, (con particolare riferimento agli statuti professionali dell'imprenditore), ma soprattutto dalla avvertita esigenza di preparare i giovani ad una conoscenza più approfondita dell'impresa turistica e del fenomeno turistico in genere, per la sua riconosciuta rilevanza economica e giuridica. 

La recente legge di riforma della legislazione nazionale (n. 135 del 2001, art. 1), sottolinea, infatti, il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese, e tende a coniugare il turismo con lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, dei beni culturali, delle tradizioni locali, degli spazi rurali, per un turismo sostenibile orientato, quanto più possibile al rispetto dell'ambiente, ed al recupero dei valori ambientali. 

L'emanazione di questa legge di riforma, però, qualche mese prima della pubblicazione della legge costituzionale di modifica del titolo V (L. Cost.18 ottobre 2001, n. 3) ha posto problemi non indifferenti di coordinamento tra le due discipline, in ordine al significato da dare alla riconosciuta competenza residuale attribuita, dall'art. 117, comma 4, alle Regioni. 

Al riguardo, sarebbe utopico affermare che tale competenza, definita esclusiva, per differenziarla da quella concorrente, attribuita finora alla Regioni, possa integralmente identificarsi, nei suoi contenuti, con quella analoga attribuita allo Stato. 

Infatti, mentre l'ampiezza dei poteri che quest'ultimo si è riservato, nell'ambito delle materie attribuite alla sua sfera esclusiva, consente, ed al tempo stesso giustifica, in ragione della loro trasversalità e della loro contiguità, interventi anche nell'ambito di settori riservati alla competenza residuale regionale, al contrario è del tutto preclusa ogni interferenza delle Regioni in materie riservate allo Stato in via esclusiva. 

Alla luce delle superiori premesse, la previsione, nella legge di riforma nazionale, di un decreto governativo con compiti di fissare le linee guida cui gli Enti territoriali dovranno adeguarsi, non dovrà, quindi, apparire illegittima, data la diversità di contenuti della competenza residuale delle Regioni. 

L'accordo Stato-Regioni, recepito, successivamente nel D.P.C.M emanato il 13 settembre 2002, quando già da un anno era operativa la riforma costituzionale, individuando, nel suo contesto, i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, cui le Regioni, dovranno comunque attenersi, nonostante l'ampliamento delle loro competenze, è sembrato, così, essere la soluzione migliore, da un canto perché non sarebbe stato concepibile pensare che, nonostante la regionalizzazione della materia, si sarebbe potuto dare vita a 21 politiche del turismo con criteri differenti in ogni singola Regioni, ma anche perché, in questa fase di post-riforma l'adattamento ai nuovi principi, da parte dell'ordinamento, non si è del tutto, ancora, assestato. 

Il D.P.C.M, quindi, ha consentito così di superare quelle problematiche legate alla funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato che, alla luce del mutato contesto istituzionale, non apparivano più legittime, e di andare oltre il principio di leale collaborazione, verso quello di sussidiarietà, diventando lo strumento, non per invadere il mutato regime delle competenze, ma il mezzo per garantire principi unitari di armonizzazione delle legislazioni regionali, e standard uniformi sull'intero territorio nazionale a tutela degli operatori del settore, e del consumatore finale Saranno, ora, le singole Regioni a dover provvedere, previe "intese" con gli altri Enti territoriali, ad una propria politica del turismo, attraverso cui organizzare e coordinare anche tutta una serie di materie ad essa connesse e collegate, al fine della valorizzazione delle proprie potenzialità endogene. Il nuovo assetto costituzionale fissa, così, nell'ambito della Conferenza Stato- Regioni, il luogo naturalmente deputato ad intese ed accordi non solo fra Stato e Regioni, ma anche infraregionali, per la risoluzione di questioni di interesse comune. 

Il settore turistico potrebbe, allora, divenire un banco di prova per la capacità organizzativa e di relazione delle Regioni con il sistema delle autonomie locali, di cui dovranno essere valorizzate al massimo, competenze e funzioni, proprio in ragione di quel principio che vuole il governo del territorio più vicino alle esigenze delle rispettive comunità. 

La regionalizzazione del settore, non esclude, però, ancora possibili ingerenze dello Stato nella potestà legislativa regionale anche a causa dell'interconnessione del turismo con settori affini ricadenti nell'ambito del regime esclusivo statale. Si pensi, in particolare, che tra le materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato figura la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali: settori, questi, strettamente connessi con un turismo sostenibile, volto proprio al rispetto di questi valori. 

Anche per la tutela della concorrenza, altra materia riservata allo Stato, l'esigenza di un criterio uniforme su tutto il territorio, per evitare il rischio di differenziazioni, potrebbe risolversi con l'emanazione di norme di coordinamento a livello statale. 

Nei rapporti internazionali, poi, ed in quelli con l'Unione Europea, sebbene adesso le Regioni possono partecipare alla formazione degli atti normativi comunitari e intraprendere, in via autonoma attività relazionali con Enti territoriali appartenenti ad altri Stati, deve comunque sottolinearsi che l'intervento dello Stato rimane preminente e rischia, quindi, di condizionare, seppure indirettamente, le politiche regionali. 

La recente approvazione, inoltre, del decreto sulla "competitività", da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta dell'11 marzo 2005, e la inclusione (all'art. 13), del "turismo" nel suddetto decreto, potrebbe rendere difficoltosa una completa autonomia legislativa delle Regioni. Nel decreto si prevede, infatti, anche la nascita di un Comitato Nazionale per il Turismo, con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e per la promozione all'estero. Al suddetto Comitato, parteciperà, è vero, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, il Coordinatore degli Assessori Regionali al Turismo, quattro rappresentanti delle Regioni e tre rappresentanti di categoria, oltre a Ministri e Vice-Ministri, ma potrebbe risultare più pregnante il peso degli orientamenti di iniziativa statale. 

Per promuovere, poi, l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale, e per favorirne la commercializzazione, l'ENIT (Ente Nazionale per incremento Industria Turistica) si trasforma in Agenzia Nazionale del Turismo con compiti di promozione turistica del Paese, sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Attività Produttive. Anche l'Agenzia sarà costituita da rappresentanze statali e regionali, e da associazioni di categoria, mentre la partecipazione non sarà estesa ai rappresentanti degli agriturismi, nonostante lo sviluppo che questo settore ha registrato negli ultimi anni. Ad un successivo decreto sarà demandato, poi, il compito di provvedere all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia. È prevista nel decreto, anche, l'istituzione di un Osservatorio Nazionale del Turismo e di un Comitato Tecnico - Consultivo. La partecipazione al governo dell'Agenzia, anche delle Regioni e dei rappresentanti di categorie di settore, renderà possibile una fattiva collaborazione degli Enti interessati per progetti di promozione internazionale del nostro turismo anche, perché, tra i compiti dell'Agenzia assume rilevanza lo sviluppo e la cura del turismo culturale. 

Il progetto di rafforzamento e rilancio nel settore turistico, previsto nel suddetto decreto sulla "competitività", è senza dubbio un passo avanti per promuovere la nostra immagine all'estero e per una maggiore concorrenza delle imprese di settore, ma richiederà di volta in volta, valutazioni ponderate per non stravolgere i principi sanciti dalla riforma costituzionale sul ruolo paritario riconosciuto alle Regioni, in materie sottoposte a diversi tipi di potestà legislative. 

Senza sottovalutare, inoltre, l'importanza della recente inclusione di disposizioni specifiche, in materia di turismo, nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europea, firmato a Roma il 29 novembre 2004 fra i Capi di governo degli Stati membri. La previsione di basi giuridiche per il turismo consentirà al legislatore europeo di intervenire nel settore con azioni di "sostegno, coordinamento o di complemento". Questa materia, già inserita per la prima volta nel Trattato Maastricht del 7 febbraio 1992 tra i settori in cui la Comunità poteva adottare solo "misure" atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi del Trattato, ha trovato ora, nell'azione intrapresa sotto la Presidenza italiana, una sua collocazione nel programma, con l'obiettivo di: "valorizzare il turismo come settore di più rilevante interesse comunitario attraverso il rafforzamento del coordinamento e della cooperazione nell'ambito dell'Unione Europea". 

La proposta, formulata dall'Italia, di inserimento del turismo tra le materie coperte dal Trattato-Costituzione, è stata recepita, poi, nel testo definitivo. In particolare si specifica, al Titolo III-281, che "l'Unione completa l'azione degli stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese in tale settore". 

Per raggiungere tali finalità l'Unione intende: a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese; b) favorire la cooperazione tra gli Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche; c) emanare una legge o legge quadro europea che stabilisca le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati Membri, al fine di realizzare gli obiettivi che l'Unione si è prefissata di raggiungere, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri". 

Nel nuovo Tratto-Costituzione, il turismo, quindi, rientra in quelle materie in cui l'Unione ha competenza a svolgere azioni di "sostegno", ed intervenire solo per completare l'azione dei singoli governi, con riferimento a taluni aspetti del turismo, di particolare interesse europeo, che non dovessero trovare adeguata disciplina nelle legislazioni nazionali. 

La potestà legislativa in questo settore, pone, comunque, il Parlamento Europeo in una posizione determinante anche se la materia del turismo, non essendo di sua competenza esclusiva, è sottoposta al principio di sussidiarietà. Unico limite imposto al legislatore comunitario sarà il divieto di emanare atti normativi che comportino una armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Resterebbe, comunque salva la possibilità di un diverso orientamento delle istituzioni nazionali, quando ciò si dovesse ritenere necessario per un migliore funzionamento del mercato in materie connesse al turismo come ambiente, trasporti, tutela dei consumatori. 

Il riconoscimento del turismo, come materia di competenza dell'Unione Europea, seppure con attribuzioni limitate, consentirà, quindi, interventi in questo settore che potranno assumere la forma di un sostegno finanziario, ma anche di orientamento nelle scelte degli operatori economici, favorendo, in tal modo, la cooperazione tra gli Stati membri. In una prospettica visione, quindi, il turismo, potrà, ancora subire ulteriori condizionamenti ed interferenze anche da parte dell'Unione Europea. 

La Regione Sicilia, come Regione e Statuto speciale, ancora prima della recente riforma costituzionale, avendo avuto, da sempre, (a norma dell'art 14 lett. n dello Statuto Siciliano) una competenza esclusiva tra le altre, anche in materia di turismo, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche, ha, però, accumulato, in questo settore, notevoli ed ingiustificati ritardi. Infatti, pur avendone avuta la possibilità, non ha saputo sfruttare al meglio questa sua prerogativa, di puntare sul turismo per un adeguato rilancio della sua economia. 

Un disegno di legge, risalente agli anni '60 (circa 40 anni fa) predisposto d'allora Assessore al Turismo della Regione (On. Giuseppe La Loggia), non trasformato, però, in legge, aveva riconosciuto nel turismo uno dei fattori trainanti più importanti della nostra economia. Aveva, inoltre, già da allora evidenziato come la Sicilia non avesse potuto registrare un aumento del movimento turistico, così come verificatosi nell'intero territorio nazionale, a causa proprio delle difficoltà delle comunicazioni, dello stato insoddisfacente della viabilità, e della insufficienza e della scarsa idoneità delle attrezzature ricettive non più adeguate, in quasi tutte le località, alle mutate esigenze del turismo. Auspicava, quindi, già da allora, l'improrogabile esigenza di una effettiva e decisiva politica in materia, attraverso l'attuazione di organici piani di sviluppo che avrebbero dovuto prevedere le infrastrutture necessarie all'organizzazione turistica dell'area quali: la viabilità, l'incremento delle comunicazioni aere e marittime, la valorizzazione turistica del patrimonio artistico, archeologico, monumentale e del patrimonio idrotermominerale, gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, e tutto quanto ritenuto utile ai fini della completa attrezzatura e funzionalità turistica dell'area. Ed, inoltre, una forte politica di investimenti nel settore perché ogni zona suscettibile di sviluppo turistico, potesse offrire nuovi interessi ad una clientela sempre più desiderosa di allargare le conoscenze tradizionali. 

Sembra quasi che il tempo si sia fermato se, a distanza di decenni, siamo costretti ad affrontare, quelle stesse problematiche in quanto, purtroppo, ancora più attuali. Puntando sul turismo, e sulle sue potenzialità, ora come allora, si sarebbe potuto limitare, e forse anche evitare, quel costante flusso migratorio che ha costretto e continua ancora oggi a costringere i nostri giovani, laureati e non, a cercare lavoro fuori dalla nostra Isola. 

Alla BIT (Borsa internazionale del Turismo) di Milano si è parlato, ancora, di triplicare nell'anno in corso gli alberghi a 5 stelle, e di raddoppiare quelli a 4 stelle, evidenziando l'attuale insufficienza della ricettività in Sicilia. Si è parlato, ancora, di aumentare i collegamenti aerei e le linee ferroviarie. 

Una nuova legge che sostituisca quella vigente (n 27 del 1996), in quanto non più rispondente all'attuale fenomeno di espansione del turismo ed alle sue dilatate esigenze, dovrebbe dare rilievo, ora come allora, ad organici piani di sviluppo tendenti soprattutto ad ampliare le aree a vocazione turistica, diversificando l'offerta per accrescere la capacità di attrazione in modo da acquisire nuovi segmenti della domanda non più limitata ad un turismo sostanzialmente estivo. 

La diversificazione consentirebbe di destagionalizzare l'offerta, recuperando aree marginali maggiormente soggette allo spopolamento. La Sicilia, per la sua posizione, per le sue bellezze naturali, e per il suo patrimonio artistico e culturale di notevole spessore, permette una offerta turistica alternativa, ma non sostitutiva, a quella strettamente balneare, che può diversificarsi, con un incremento turistico costante, nelle varie stagioni dell'intero anno solare. Rilanciare, quindi, aree interne che, altrimenti, resterebbero fuori dai noti circuiti turistici, dovrebbe essere l'obiettivo primario di una politica del turismo. 

Decisivo potrebbe essere, al riguardo, sostenere le piccole e medie imprese operanti nel settore per migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture, e dei servizi. 

Ciò potrebbe realizzarsi anche attraverso maggiori incentivi da destinare agli imprenditori agricoli per potenziare ed incrementare l'agriturismo (già disciplinato dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 25), come attività di servizi offerti dall'imprenditore agricolo all'interno della sua azienda. 

Questa politica avrebbe la duplice funzione di dare ampio sostegno all'agricoltura, agevolando la permanenza degli imprenditori agricoli nelle campagne, attraverso l'integrazione dei loro redditi, ma soprattutto di incrementare il turismo nelle campagne, favorendo lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo. 

Una migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio rappresenta, quindi un modo alternativo di turismo, che potrebbe contribuire, allo stesso tempo, alla valorizzazione dei prodotti tipici ed alla tutela delle tradizioni locali, ma anche a più stretti rapporti tra la città e la campagna, in una visione prospettica dell'agricoltura, non più proiettata verso una maggiore produttività, ma verso la conservazione del paesaggio e la tutela dell'ambiente. 

Le potenzialità operative dell'agriturismo, di recente ampliate con la legge nazionale n. 228 del 2001 (art.3), ricomprendono, ora, non solo l'attività ricettiva, ma anche, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, e di ippoturismo, finalizzate alla migliore fruizione e conoscenza del territorio. 

Anche in questo campo la Sicilia, con la L.R. n. 25 del 1994, è arrivata con molti anni di ritardo rispetto alla legge quadro nazionale n. 730 del 1985, penalizzando gli operatori del settore. L'agriturismo, in ambito regionale, può costituire un valido strumento di rilancio delle imprese agricole per arginare il fenomeno di esodo dalle campagne, ed anche un modo di diversificazione dei flussi turistici attraverso la conoscenza e l'offerta di prodotti tipici con particolare riguardo alla conservazione della memoria della cultura contadina. 

Tale orientamento consentirebbe di realizzare una valorizzazione delle ricchezze locali ed una maggiore redditività non solo con la fornitura di servizi adeguati di accoglienza, ma anche con produzioni di qualità con cui attirare il turista consumatore. Non va, neanche, sottovalutata una politica di sviluppo del turismo rurale, (già disciplinato con L.R. 10 dicembre 2001, n. 21), alternativo a quello effettuato come attività agrituristica, in quanto non necessariamente inserito nell'ambito di una azienda agricola, come attività connessa all'agricoltura. Lo sviluppo turistico rurale, come attività turistico-ricettiva in territori agricoli, consentirebbe la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse turistiche specifiche dell'agricoltura, della eno-gastronomia tipica, dell'ambiente naturale, del paesaggio agrario, dell'artigianato tradizionale, ma anche della cultura e del folklore locale. 

Incentivare, quindi, il recupero del patrimonio edilizio rurale, ristrutturando gli immobili da adibire alla ricettività turistica nel rispetto delle caratteristiche peculiari ed originali, consentirebbe un ampliamento dell'offerta, oltre che un mezzo di salvaguardia e valorizzazione di piccoli centri storici, destinati all'abbandono da parte dei giovani, per mancanza di concrete prospettive di lavoro. 

La ristorazione, poi, basata su una offerta gastronomica tipica della zona, affidata ad operatori capaci di organizzare le proprie aziende con criteri artigianali, in coerenza con la difesa dei valori peculiari del territorio, utilizzando prevalentemente prodotti locali, acquistati presso aziende agricole della zona, e conformandosi, quanto più possibile, alle abitudini ed al costume locale, darebbe nuovo impulso all'economia di quei centri, altrimenti, tagliati fuori da ogni possibilità di sviluppo. Lo svolgimento di tali attività, che non necessitano, per l'operatore, della qualifica di imprenditore agricolo, permetterebbe una corretta fruizione dei beni ambientali, oltre alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse locali a fini turistici. 

Il turismo nelle aree protette, poi, se regolamentato in modo adeguato, può rappresentare un mezzo di crescita del territorio, soprattutto per quelle zone soggette allo spopolamento e conseguentemente al declino delle attività tradizionali. 

Un turismo basato su attrattive ambientali dovrebbe favorire, soprattutto. il c.d. "turismo di nicchia", e, quindi, un turismo qualitativamente e quantitativamente diverso dal turismo di massa, che finirebbe, invece, per degradare l'ambiente. La scoperta delle aree protette, la valorizzazione dei tipici prodotti agricoli, l'istituzione delle strade del vino, i percorsi tematici, potrebbero, così diventare utili strumenti di diversificazione dell'offerta per un rilancio dell'economica nel territorio di riferimento. Il turismo acquisterebbe, in queste zone legate maggiormente alla tutela dell'ambiente, un ruolo determinante di promozione e valorizzazione territoriale, vincendo anche quel senso di sfiducia delle popolazioni locali che vedono, nell'istituzione dei parchi, solo un limite alle loro attività produttive, specialmente quando le aree protette coprono una parte rilevante del loro territorio. 

Un contenuto flusso turistico, in queste zone, potrebbe, invece, offrire nuove opportunità ai residenti, creando una maggiore integrazione tra turismo ambientale ed attività produttive locali, così da dare maggiore sicurezza agli operatori, ed evitare al contempo, lo spopolamento di quei territori ed il conseguente degrado ambientale. 

Va promosso, quindi, un turismo sostenibile che miri, non solo al mantenimento delle risorse ambientali e culturali, ma anche a conciliare i diversi interessi di coloro che vivono e lavorano nel territorio, con coloro che vi intendono trascorrere il loro tempo libero. Interventi a sostegno del turismo montano, vanno previsti, poi, nell'ambito delle finalità generali che si propone di raggiungere la Regione. 

La valorizzazione e la salvaguardia dell'equilibrio socio-economico delle aree interessate potrebbe attuarsi attraverso un corretto sviluppo della fruizione turistica della montagna. Azioni dirette alla tutela ed alla promozione delle risorse ambientali che tengano conto del valore naturalistico, ma anche delle insopprimibili esigenze di vita delle popolazioni residenti, consentirebbe uno sviluppo delle attività economiche presenti in quelle zone, garantendo, anche, adeguati servizi per la collettività. 

La concessione di contributi per la realizzazione di nuovi complessi ricettivi, o ristrutturazione e ammodernamento di quelle esistenti, per la creazione di strutture sportive e per una riqualificazione degli impianti, potrebbe consentire una migliore fruibilità turistica del territorio, convogliando, in queste zone, considerate aree depresse, anche un turismo giovanile, altrimenti non interessato a soggiornarvi. Va favorito, anche, un turismo di massa che vuole muoversi non incidendo pericolosamente sul proprio bilancio familiare incentivando i c.d. "bed and breakfast", formula di origine inglese di struttura ricettiva extra alberghiera condotta da famiglie private che offrono, al turista, alloggio e prima colazione all'interno della loro abitazione. 

Un rilancio di queste forme di ospitalità, già previste da leggi regionali (n. 32 del 2000, art 88; n. 6 del 2001, art.110; n. 2 del 2002, art. 41; n. 4 del 2003 art. 77), anche attraverso finanziamenti per migliorare la qualità dell'offerta, potrebbe contribuire ad un incremento del turismo "fai da te", che oggi può contare in Sicilia di 414 strutture qualificate "bed and breakfast" per un totale di 2169 posti letto. 

La previsione, poi, di incentivi per la ristrutturazione ed il recupero di "residenze d'epoca", complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, di cui la Sicilia è ricca, consentirebbe di aumentare la ricettività, promuovendo una accoglienza turistica destinata ad una clientela qualificata. 

Un ruolo fondamentale dovrebbe, poi, essere riconosciuto, dalla Regione, all'attività congressuale, come occasione di promozione del turismo, sostenendo i soggetti che si occupano del settore, perché venga garantita la migliore qualità dei servizi, e venga offerto un prodotto qualitativamente in grado di soddisfare le più esigenti richieste dei partecipanti. 

Lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale, potrà rappresentare un'occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera Regione. Con l'istituzione, poi, di Sistemi Turistici Locali, si potranno, inoltre, definire nuove strategie di sviluppo dell'offerta, adottando modelli per una più completa e coordinata valorizzazione del territorio, attraverso l'individuazione di zone con aspetti omogenei di attrazione, e quindi per ambiti più vasti e non per singole località. Attraverso questi Istituti, fortemente innovativi, previsti per la prima volta dalla citata legge n. 135 del 2001, si potrà, nella sostanza, riconoscere, come realtà unitarie località con caratteristiche peculiari comuni, che, indipendentemente dall'appartenenza a Regioni, Comuni o Province diverse, offrono, dal punto di vista del mercato turistico, un prodotto unitario ed omogeneo di attrazione, quali beni ambientali, culturali, e produzioni tipiche. 

A queste nuove forme di organizzazione, potranno partecipare soggetti pubblici e privati, sia in forma singola che associata, ma anche imprese operanti in settori collegati quali il commercio, l'agricoltura, l'artigianato ed i servizi, direttamente interessate allo sviluppo turistico dello specifico ambito territoriale nel suo complesso. Favorendo attività e processi di aggregazione ed integrazione tra le imprese si potrà realizzare, così, una migliore commercializzazione dei prodotti tipici, migliorando l'offerta per un più ordinato sviluppo turistico. 

Tra gli obiettivi che si potranno conseguire, con la promozione dei Sistemi Turistici, (così come indicato dall'art.5 della legge nazionale n. 135 del 2001), assume rilevanza, tra l'altro, la riqualificazione delle imprese (con priorità per gli adempimenti dovuti a normative di sicurezza), lo sviluppo di marchi di qualità, la tutela dell'immagine del prodotto turistico locale, la promozione del marketing telematico per la loro commercializzazione in Italia ed all'estero. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario, però, garantire la qualità di tutte le componenti del sistema che fa capo a quel territorio. Il flusso turistico dipende, infatti, dalla qualità del servizio fornito, e, quindi, dalla rispondenza di questo alle aspettative del consumatore. Molte Regioni hanno, così, già introdotto la disciplina dei "Sistemi locali", provvedendo ad una loro specifica regolamentazione. 

È, comunque, importante che questo frazionamento del territorio regionale, con la previsione dei suddetti "Sistemi", non sia determinato da un atto autoritativo di costituzione di nuovi enti pubblici. 

Lo spirito della legge, infatti, almeno nel disegno del legislatore nazionale, è di segno contrario: l'iniziativa per la creazione di questi Sistemi locali dovrebbe essere, infatti, affidata ai soggetti interessati ad attivare progetti di sviluppo dell'offerta e di valorizzazione del territorio, in seguito ad una preventiva concertazione delle strategie di sviluppo con tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono alla formazione dell'offerta, e quindi, secondo processi concordati di aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati, interessati a sviluppare modelli appropriati per il conseguimento di prefissati obiettivi comuni. 

La previsione, poi, nella legge regionale, di una Carta dei Diritti del Turista avente come finalità il miglioramento della qualità dell'accoglienza, potrebbe assumere un rilevante interesse. 

La tutela e l'assistenza per chi fruisce dei servizi dovranno essere tra gli obiettivi primari di una politica di sviluppo del settore. Il turismo, oramai fenomeno di massa, pone, infatti, il problema di dare una maggiore attenzione ai diritti del consumatore, inteso come acquirente di beni e servizi. 

La previsione della Carta dei diritti nell'ambito della legge di riforma, potrà dare maggiore consapevolezza, a chi ha scelto la nostra Isola come meta per le proprie vacanze, garantendo una puntuale informazione su tutto quanto può essergli utile durante il suo soggiorno, nonché le modalità per salvaguardare i propri diritti in caso di disservizi. 

La legge di riforma nazionale (art. 4 legge n. 135 del 2001) contiene un elenco dettagliato delle materie sulle quali la Carta dovrà fornire informazioni. Non è, quindi, un documento limitato a specifici settori, ma riassume tutti gli aspetti che riguardano l'utente, rappresentando, in tal modo, un utile strumento di immediata e facile consultazione sul come doversi comportare nella Regione, rispetto, anche a situazioni contingenti in cui il turista può venirsi, eventualmente, a trovare. Informazioni dovranno essere forniti: - per quando riguarda la fruizione dei servizi ricettivi e, quindi sui sistemi di classificazione delle relative strutture alberghiere; - sui mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, e su strade ed autostrade; - sui diritti ed obblighi come utente delle agenzie di viaggio; - sull'assistenza sanitaria, e sulla ubicazione delle principali strutture ospedaliere pubbliche e private; - sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del patrimonio artistico e dei beni culturali; - sugli usi e le consuetudini locali, sulle manifestazioni che si svolgono nel periodo di riferimento; - ed ogni altra utile informazione perché il turista possa muoversi informato, e con sicurezza personale e delle persone a seguito, nella nostra Regione. Inoltre, anche per consentire e favorire il turismo delle persone disabili, la Carta dovrà contenere indicazioni particolareggiate per itinerari adatti e luoghi di accoglienza che non presentano ostacoli per una autonoma mobilità. Anche per il turista con esigenze particolari la Carta dovrebbe fornire dettagliate informazioni. 

L'indicazione, poi, di guardie mediche nelle località turistiche, l'inserimento di un numero verde sempre attivo per denunziare truffe, scippi di cui può restare vittima il turista, l'indicazione dell'autorità a cui potersi rivolgere per far valere le proprie ragioni, o per eventuali emergenze, l'elenco degli uffici della Regione che offrono informazione ed assistenza, potrebbero essere inserite nella Carta perché il turista possa sentirsi maggiormente tutelato ed invogliato a trascorrere nella nostra Isola una serena e piacevole vacanza. 

Alla Carta, poi, redatta in più lingue, dovrà essere data la massima diffusione, perché ogni utente possa prenderne visione con facilità. Programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche, risorse finanziarie, promozione dell'immagine turistica della Sicilia, commercializzazione dell'offerta, potenziamento ed ammodernamento delle comunicazioni, riqualificazioni degli impianti turistici, anche con l'utilizzo di finanziamenti dell'UE, l'istituzione dei Sistemi turisti, la previsione di una Carta dei diritti del turista, dovrebbero essere obiettivi prioritari da conseguire, attraverso una fattiva azione politica regionale, e stare, quindi, alla base di una nuova legge del turismo in Sicilia. 

La previsione di un programma pluriennale di sviluppo turistico, in cui potranno meglio essere definiti gli obiettivi che la Regione intende conseguire nel periodo di riferimento, e gli interventi da attivare, potrà creare effettive occasioni per un valido sviluppo unitario del sistema dell'offerta turistica, in grado di soddisfare la richiesta dell'utenza. 

Le potenzialità della Sicilia, così come tutti ben sappiamo, sono tante, e tali da consentirle più e meglio che in passato una funzione di rilevante interesse nel quadro del turismo nazionale ed internazionale, a condizione che si predispongano, con rapidità, gli strumenti necessari, e, soprattutto soluzioni che consentano immediati interventi nel settore, per non restare, come sempre, il fanalino di coda dell'economia nazionale. La sempre più esigente richiesta del consumatore, e la necessità di soddisfare ogni sua aspettativa porta, però, a riflettere sulle strutture presenti e sulle potenzialità future, perché si possa dare una adeguata risposta offrendo nuove tipologie di prodotti che soddisfino ogni esigenza. 

Il fenomeno turistico, così, opportunamente disciplinato da una legge che regolamenti ed esalti tutte le potenzialità endogene della nostra Isola, potrebbe, effettivamente, consentire uno sviluppo socio - economico equilibrato, in armonia con i valori ambientali e culturali della nostra terra, rilanciando una immagine diversa della Sicilia - già fortemente mortificata e penalizzata dalla mafia -, nell'Italia e nel mondo.


* Relazione tenuta al Convegno organizzato dalla Provincia Regionale di Agrigento, sulla " Riforma del Turismo in Sicilia e il ruolo degli Enti Locali" svoltosi ad Agrigento il 15 Aprile 2005.

** Docente di Diritto Commerciale e Legislazione Turistica nel Corso di Economia e Gestione dei Servizi Turistici presso la Facoltà di Economia dell'Università di Palermo.

 

 

Data di pubblicazione:  31 maggio 2005