Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, II/2004
Convegno « La sicurezza negli aeroporti,
problematiche giuridiche ed interdisciplinari »
Milano 22 aprile
2004*
Marco Cottone **
Lo
scorso 22 aprile, presso l’Università di Milano-Bicocca, si è svolta una
giornata di studi sul tema della
sicurezza nell’ambito aeroportuale. In tale occasione è stata approfondita la
materia della responsabilità dei soggetti coinvolti (persone fisiche ed enti),
dando un taglio interdisciplinare alla tematica che oggi riveste grande
interesse tra gli studiosi e gli operatori [1].
Il problema della sicurezza negli aeroporti
investe, in primo luogo, la necessità di una chiara delimitazione delle
funzioni esercitate dai numerosi soggetti che operano all’interno degli
aeroporti stessi, soprattutto dell’ente gestore e di quello della direzione
aeroportuale, al fine di individuare i compiti e le competenze del
« controllore » e del « controllato ».
Il
tema della sicurezza viene inteso nel duplice significato di safety e di security; più
specificatamente, per quanto riguarda gli aspetti di security, si avverte
l’esigenza di conciliare le procedure di protezione dei voli e dei passeggeri
con la celerità e la tempestività delle operazioni legate al traffico e, soprattutto,
con il rispetto dei diritti dell’individuo.
Il
convegno si è aperto con gli indirizzi di saluto del prof. Marcello Fontanesi,
rettore dell’Università di Milano-Bicocca e del prof. Tullio Scovazzi, direttore
del dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali ed europee;
quest’ultimo, in particolare, ha fornito una puntuale interpretazione dei termini anglosassoni di safety e di security, la prima
intesa come protezione da rischio involontario dovuto ad un evento
imprevedibile e la seconda nel senso di salvaguardia da un pericolo voluto
dall’uomo.
Infine
il prof. Guido Camarda, organizzatore del convegno, nell’introdurre l’apertura
dei lavori, ha posto l’accento sull’importanza dell’attivazione, presso la
facoltà di giurisprudenza dell’Università milanese della Bicocca, dell’insegnamento del diritto della
navigazione, tenuto conto che l’area milanese ha un notevole sistema
aeroportuale che si articola in tre aeroporti.
Nella
prima sessione, che è stata presieduta dal prof. Leopoldo Tullio, ordinario di
diritto della navigazione dell’Università « La Sapienza » di Roma,
hanno preso la parola i rappresentanti dei maggiori enti che a vario titolo operano
nel settore aeronautico, i quali hanno svolto interventi introduttivi sul tema
oggetto del convegno.
Più precisamente gli interventi
introduttivi sono stati svolti dal prof. Vito Riggio, presidente dell’ENAC, dal
gen. dott. Bruno Nieddu, presidente dell’ENAV s.p.a., dal dott. Giovanni
Maniscalco, presidente dell’Assaeroporti, dall’ing. Marcello Fenzi,
responsabile qualità della S.E.A.
Nell’ambito
di tali interventi, il generale Nieddu ha presentato un sofisticato sistema di
sorveglianza per l’aeroporto di Linate, che sarà completato entro il 2005. Tale
sistema, indicato con l’acronimo di S.C.U.D.O. (Sistema Civile Unificato di
Difesa), consisterà in un insieme di radar ad alta risoluzione che sarà in
grado di fornire informazioni sulle attività dell’aeroporto.
In
particolare l’operatività di diversi radar creerà un vero e proprio
« scudo » per la sorveglianza dei movimenti sulla superficie
aeroportuale e soprattutto per la rilevazione di piccoli oggetti sulle piste o
sui piazzali, garantendo un controllo sia per quanto riguarda i profili di safety, contro
eventuali incidenti a terra, sia per la security, con la sorveglianza delle zone
« protette » per evitare eventuali intrusioni terroristiche. A
sua volta il prof. Riggio ha illustrato per grandi linee i progetti per una più
armonica normativa nel settore aeronautico, soffermandosi anche sulle
problematiche connesse alle concessioni di lungo periodo in favore delle
società di gestione aeroportuale.
La
tematica della sicurezza, intesa nel suo significato di safety, è stata
trattata dal prof. Corrado Medina, associato di diritto della navigazione
dell’Università degli studi di Genova.
Inizialmente
si è osservato come i profili di safety assumono particolare rilevanza nella materia della
navigazione, infatti sia il codice della navigazione che le leggi speciali,
dedicano specifica attenzione alla
disciplina della sicurezza, soprattutto con riferimento al continuo sviluppo
tecnico-scientifico.
In
particolare l’art. 687 c. nav., oltre a disciplinare il recepimento della
normativa contenuta negli allegati tecnici elaborati in sede I.C.A.O.,
attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le responsabilità
generali in materia di sicurezza aerea.
Il
relatore, nel ricordare quali sono le principali funzioni degli organismi che
operano all’interno degli aeroporti, ha sollevato delle importanti riflessioni
sui profili di responsabilità degli enti coinvolti nell’attività aeronautica.
In
primo luogo è stata individuata una
responsabilità dell’ENAV in relazione alle condizioni della pista, in quanto sussiste un potere-dovere di comunicare ai
piloti eventuali anomalie della pista ed autorizzare le movimentazioni degli
aeromobili; a tale ente, come è noto, competono attività che concernono la sicurezza
del volo ed il controllo del traffico aereo con particolare riferimento al
momento dell’atterraggio e del decollo degli aeromobili.
Altra ipotesi di responsabilità è stata individuata
con riferimento all’Agenzia nazionale per la sicurezza al volo, che compie
attività ispettive e d’inchiesta sui sinistri aerei, non con finalità punitive
o repressive, ma bensì con carattere preventivo. Pertanto potrebbe individuarsi una responsabilità
dell’Agenzia, in caso di mancato o inadeguato esercizio delle proprie
competenze ed in particolare del potere di raccomandazione scaturente dal
risultato delle inchieste stesse. In questo caso sarà, comunque, richiesta una
rigorosa prova del nesso causale tra l’inesattezza delle raccomandazioni
elaborate dall’Agenzia ed il fatto dannoso, ai fini del riconoscimento della
responsabilità di quest’ultima.
Tra
i soggetti responsabili particolare importanza assume il direttore dell’aeroporto,
specialmente con riferimento alle competenze attribuitegli dal codice come la
vigilanza tecnico/giuridica sugli aeromobili a terra, o in tema di
autorizzazioni alla partenza dei velivoli come disciplinato dagli artt. 801 e
802 cod. nav.
La
figura del direttore dell’aeroporto, soprattutto per quanto riguarda
l’individuazione delle sue responsabilità, deve essere analizzata con riguardo
ai rapporti con altri organismi, come l’ente di gestione aeroportuale e gli
altri operatori ad esso sottoordinati.
Al
riguardo, il relatore ha sottolineato come la giurisprudenza ha individuato,
nell’ambito dei soggetti operanti nell’area aeroportuale, un sistema di
« controllo a catena » nel quale il direttore, « organo di
vertice », ha un potere-dovere di vigilanza sugli altri soggetti
coobbligati, in virtù delle concessioni delle gestioni. Anche nel caso di
« gestione totale » è condivisibile tale interpretazione in quanto
la gestione di un aeroporto riveste carattere di pubblico interesse e il
direttore di aeroporto è obbligato nei confronti del cittadino-utente finale.
L’ultimo
anello del sistema appena delineato di « controllo a catena », è
ricoperto dal gestore aeroportuale, su cui grava una responsabilità diretta per
gli aspetti di sicurezza che sono ricompresi nella concessione.
Quanto
detto è di aiuto per poter individuare i meccanismi che si innescano nel caso
di violazione delle norme sulla sicurezza, ai fini dell’individuazione delle
responsabilità.
Nell’ipotesi in cui tra i soggetti è
rinvenibile un rapporto di natura contrattuale, si applicherà il principio
generale ex art. 1218 c.c., sull’inadempimento contrattuale. Di
conseguenza, se l’esistenza di un rapporto tra l’esercente e l’ENAV è di facile
individuazione, ad esempio, in virtù del pagamento di un corrispettivo per i
servizi offerti dalla torre di controllo, sarà preferibile ipotizzare una
responsabilità, nei termini sopra detti, nei confronti dell’ENAV per aver
autorizzato un decollo all’esercente nonostante il traffico in pista.
Più complesso è il riconoscimento delle
responsabilità di tipo extracontrattuale.
Il
prof. Medina ha ricordato che la disciplina generale che in primis andrebbe
applicata è quella relativa alla responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., che pone l’onere probatorio in capo al soggetto danneggiato. Altresì il
relatore ha osservato che, nell’ipotesi di illecito aeronautico, la dottrina ha
individuato tale meccanismo troppo difficoltoso ai fini del risarcimento, in
quanto nella maggior parte dei casi si tratta di dover dimostrare l’efficacia
eziologica di fatti legati spesso a comportamenti omissivi.
Di
conseguenza, alcuni studiosi hanno fatto ricorso al concetto di pubblico
interesse per la sicurezza aeronautica riconoscendo, in primo luogo,
l’insufficienza della tutela offerta dal disposto dell’art. 2043 c.c. e
richiamando il dettato dell’art. 2050 c.c., che presuppone un sistema di colpa
presunta con un onere probatorio in capo al soggetto danneggiante.
Il
relatore ha, però, citato l’orientamento della Cassazione che ha specificato
che l’attività aeronautica non presenta caratteri in re ipsa di
pericolosità; pertanto la tutela per esercizio di attività pericolosa potrà
essere applicata soltanto nel caso in cui tale attività venga svolta in
condizioni di anormalità.
Va
riconosciuto che il ricorso all’applicazione del sistema delle responsabilità
per colpa presunta offre una maggiore tutela al danneggiato, contemperando
anche gli interessi del soggetto che assume una posizione di garante
dell’attività aeronautica.
Il coordinamento tra l’azione di
controllo esercitata dalla polizia aeroportuale e l’esigenza di tutela dei
diritti dell’individuo è stato l’oggetto della relazione del dott. Vincenzo
Delicato, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, funzionario della direzione
centrale dell’immigrazione e della
polizia delle frontiere del Ministero dell’interno.
Il
relatore ha spiegato che l’attuazione delle misure idonee a prevenire e
contrastare gli atti illeciti all’interno degli aeroporti, è affidata ad un
insieme di organismi che operano sotto la responsabilità di più ministeri
(interno, trasporti, difesa etc.) [2] e della
Presidenza del consiglio.
Attraverso
l’attività di polizia si punta a garantire la sicurezza per l’incolumità delle
persone, (intendendo con ciò sia i passeggeri che i lavoratori aeroportuali,
sia le persone che fruiscono delle aree comuni dell’aeroporto), ed inoltre la
tutela della libertà di circolazione e di soggiorno.
In
particolare tale compito viene svolto dalla polizia di frontiera, che ha una
competenza esclusiva per quanto riguarda la pubblica sicurezza relativamente
all’applicazione della normativa sull’immigrazione.
Il
dott. Delicato ha ricordato come l’esercizio dell’attività di polizia nell’area
aeroportuale ha avuto degli importanti sviluppi normativi; così con la legge n.
217 del 28 febbraio 1992, prima, e successivamente con il decreto ministeriale
n. 85 del 29 gennaio 1999, dei ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’interno, si è disposto l’affidamento a soggetti privati dell’espletamento
dei servizi di controllo sui passeggeri e sui bagagli e su altri servizi
aggiuntivi.
L’applicazione
delle norme sull’immigrazione è rimasta di competenza esclusiva della polizia
di frontiera, come detto prima, ed in particolare per quanto riguarda i
controlli documentali e gli atti tipici al fine di reprimere e prevenire i
reati.
La
disciplina che regola internamente la materia dell’immigrazione è prevista dal
t.u. sull’immigrazione e la condizione dello straniero (d.lg 286/1998, modificato
dalla legge n.189/2002). In particolare l’art. 4 di tale provvedimento, elenca
i requisiti necessari che il cittadino straniero deve possedere per entrare in
territorio italiano; tali requisiti saranno accertati dalla polizia di frontiera
attraverso l’esame dei documenti di identità, di viaggio e altre verifiche
relative allo scopo del viaggio, alla durata, ecc.
Il
t.u. inoltre agli articoli 10, comma 4, e 19 prevede due ipotesi in cui il respingimento
di frontiera non può essere effettuato. La prima fattispecie riguarda il caso
di rifugiati che cercano riparo nel territorio italiano da catastrofi dovute a
guerre o a calamità naturali; in tal caso il soggetto inoltrerà richiesta di
asilo per ottenere una misura straordinaria di accoglienza, previo accertamento
delle forze di polizia. La seconda ipotesi, disciplinata dal citato articolo
19, riguarda il principio del non refoulement, come previsto dalla Convenzione di
Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, che vieta il
respingimento del soggetto verso uno Stato in cui possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, religione opinioni politiche ecc.
Un
particolare aspetto di quest’ultima disposizione riguarda la previsione della
responsabilità indiretta dell’autorità nazionale, a garanzia dell’individuo,
relativa agli atti persecutori compiuti verso il richiedente asilo a seguito
dell’atto di allontanamento.
Nel
caso in cui la polizia di frontiera pone in essere un provvedimento di
allontanamento, si effettua la consegna della persona al vettore che ha condotto
lo stesso in territorio italiano; il vettore ha l’obbligo di ricondurlo nello
Stato di provenienza o in quello in cui è stato rilasciato il documento di
viaggio di cui è in possesso.
Ai
vettori aerei vengono, inoltre, applicate delle sanzioni nel caso in cui non si
rispettino degli obblighi e delle procedure previste dalla direttiva
2001/51/CE.
Nello
specifico, il vettore deve accertarsi che le persone a bordo siano in possesso
dei documenti richiesti alla frontiera e, nel caso in cui vi siano stranieri
irregolari imbarcati, questi è tenuto a comunicarlo alle forze di polizia.
Infine
il relatore ha preso in esame la proposta di direttiva del 30 marzo 2004,
avanzata in occasione del Consiglio GAI, che pone l’obbligo soltanto per i
vettori aerei di fornire le informazioni relative alle persone trasportate, su
richiesta delle autorità di frontiera.
Tale
previsione richiama l’oggetto di un negoziato in corso tra l’Unione europea e
gli Stati Uniti per l’imposizione a tutti vettori aerei comunitari della
comunicazione alle autorità statunitensi dei dati presenti nel registro nominativo
dei passeggeri (PNR) all’atto della prenotazione del biglietto di trasporto.
Al riguardo sussistono dubbi circa la compatibilità
di quest’ultimo progetto di accordo con la tutela della privacy e della
libertà dell’individuo.
La terza relazione è stata svolta dal
prof. Michele Comenale Pinto, straordinario di diritto della navigazione
dell’Università degli Studi di Sassari, che ha parlato dei profili di security
e le interrelazioni con le normative di safety. Il prof. Comenale Pinto
ha sottolineato come i tragici
eventi dell’attacco alle Torri gemelle di New York e al Pentagono di Washington
dell’11 settembre 2001, rappresentano una drammatica testimonianza del
mutamento di strategia delle azioni terroristiche e, più in generale, delle
interferenze illecite che interessano l’aviazione civile.
A fronte di questa nuova prospettiva,
il quadro normativo relativo agli aspetti di security è risultato insufficiente
e per alcuni aspetti lacunoso.
Infatti,
il relatore ha osservato che mentre prima gli atti illeciti contro l’aviazione
civile erano regolati dal principio del dedere aut judicare, sancito dalla Convenzione dell’Aja
del 16 dicembre 1970 e dalla Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971,
nonchè dal Protocollo complementare del 24 febbraio del 1988 [3], oggi si
cerca di ottenere un’efficace azione dissuasiva contro tali atti attraverso
l’attività di prevenzione, proprio perchè i terroristi non cercano più una via
di scampo dopo l’azione criminosa, ma spesso vanno incontro alla morte [4].
In
realtà il problema della sicurezza inteso nel detto duplice significato, investe
unitariamente sia gli aspetti di safety che di security, tanto da considerarli due facce
della medesima medaglia.
Infatti nella pratica si possono
riscontrare numerosi esempi che coinvolgono problemi di sicurezza in entrambi
gli aspetti, come l’uso dei telefoni cellulari alla chiusura delle porte
dell’aeromobile o la violazione del divieto di fumare nei bagni con la
disattivazione dei rilevatori di fumo.
Al
riguardo, il prof. Comenale Pinto ha ricordato che in sede ICAO si è cercato
di promuovere una politica di sinergie per l’adozione di misure che coinvolgano
sia i problemi di safety che quelli di security.
Nella
disciplina internazionale della Convenzione di Montreal, vengono dedicati
pochi articoli alla materia della security; tra i più significativi si cita
l’art. 35 che vieta il trasporto di armi e munizioni da guerra senza
l’autorizzazione dello Stato o degli Stati di cui si effettua il sorvolo.
Anche
il disposto di cui all’art. 25 della
convenzione, che prevede la cooperazione tra gli Stati parte al fine di
prestare assistenza agli aeromobili in difficoltà che si trovano nel proprio
territorio, attiene alla sicurezza; ed infatti nella espressione « aircraft in distress » può essere ricompresa l’ipotesi del velivolo
soggetto ad attacco terroristico.
Altro
aspetto importante è l’impiego della forza contro gli aeromobili civili
dirottati, in quanto tale fattispecie andrebbe contro il principio sancito
dall’art 3-bis della Convenzione di Chicago, elaborato a seguito della tragedia
del volo KAL 007, che prevede l’impegno per gli Stati membri ad astenersi
dall’uso delle armi contro i mezzi utilizzati per l’aviazione civile.
Il prof. Comenale Pinto ha, inoltre,
citato l’Annesso 17 in materia di security , nell’ambito della
Convenzione di Chicago, adottato il 22 marzo 1974 e continuamente emendato, che
prevede l’adozione da parte degli Stati di un programma di sicurezza
dell’aviazione civile elaborato sia per ciascun aeroporto sia dalle compagnie
aeree.
Inoltre,
il relatore ha precisato che nel corso degli ultimi anni si avverte sul piano
internazionale una inversione di tendenza per quanto riguarda il ricorso alle
privatizzazioni per le attività relative alla security, infatti già in sede ICAO, in
occasione della Conferenza ministeriale sulla security del 19 e 20 febbraio 2002, si è
ricordato il principio della responsabilità degli Stati per quanto riguarda i
profili organizzativi attinenti la security.
La legislazione statunitense ha già avviato un
processo di revisione dell’apparato organizzativo delle attività di security,
sia con l’adozione dell’Aviation and Trasportation Security Act del 2001
che con l’Homeland Security Act del 2002, che prevedono un maggior
coinvolgimento delle competenze federali in materia.
In
Italia, invece, come ricordato dalla precedente relazione del dott. Delicato,
con la legge n. 217/1992, e con il successivo d.m. n. 85/1999, si disciplina
l’affidamento in concessione ai privati dei servizi di controllo in ambito
aeroportuale per determinate prestazioni elencate nelle disposizioni normative.
Inoltre
il dott. Nicola Romana, ricercatore presso la facoltà di economia
dell’Università di Palermo, ha svolto delle interessanti considerazioni
riguardo il negoziato in corso tra Unione europea e Stati Uniti, a proposito
della pretesa avanzata dall’Amministrazione federale statunitense di ottenere
dati sensibili dai vettori comunitari sui passeggeri in entrata e in uscita dal
Paese.
L’argomento,
cui ha fatto cenno anche il dott. Delicato, acquista particolare importanza per
la sua dubbia compatibilità con la direttiva 95/46/CE relativa al trattamento
dei dati sensibili e alla tutela della privacy.
L’interveniente
ha specificato che i dati richiesti dalle autorità statunitensi riguardano non
solo informazioni di natura anagrafica ma anche finanziaria, religiosa,
medica, ecc. Il dott. Romana ha inoltre preso in esame la soluzione adottata
dalle autorità australiane, nella quale il trattamento dei dati è limitato nel
tempo con riferimento al solo momento del volo. Infatti, una volta terminato
il volo le autorità provvederanno a distruggere i dati relativi ai passeggeri.
Alle
relazioni è seguito un interessante dibattito cui hanno preso parte studiosi e
operatori del settore.
* La presente cronaca è anche destinata alla pubblicazione nella rivista Diritto dei trasporti
** Dipartimento delle istituzioni nazionali ed europee, Università degli studi di Milano-Bicocca
[1] Il Convegno è stato organizzato dal dipartimento
delle istituzioni nazionali ed europee, e dalla cattedra di diritto della
navigazione della facoltà di giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca.
[2] Si ricordano il Comitato interministeriale per la
sicurezza aerea (CISA), i Comitati aeroportuali di sicurezza (CSA) e il
Comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e
delle infrastrutture (COCIST).
[3] Tali strumenti normativi rappresentano
l’evoluzione della disciplina delineata dalla Convenzione di Tokyo del 14
settembre del 1963, che imponeva un obbligo generale di restituzione
dell’aeromobile, oggetto di dirottamento, al suo comandante al fine di
garantire la prosecuzione del viaggio.
[4] Sull’evoluzione del concetto di azione illecita
contro l’attività aerea, è da osservare che ai tempi della redazione della
Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, si intendeva per atti dannosi al
volo soltanto il comportamento indisciplinato del passeggero, spesso dovuto ad
attacchi di panico, non considerando altri fenomeni più gravi nè tanto meno
quello dell’attacco terroristico.
Data di pubblicazione: 2 settembre 2004