Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, III/2005

 

Alcuni aspetti problematici del turismo online *

Silvio Faldetta **


1. La verifica della contrattualistica online di servizi turistici è stata affrontata con gli studenti del corso di diritto privato, controllando ciò che è attualmente presente nel mercato di internet. A tale scopo sono stati “scaricati” diversi contratti provenienti da differenti settori del turismo e sono stati messi a raffronto tra loro. Si è così fatto un generico elenco onde verificare:

Senza volere entrare nello specifico di ogni singola clausola, ci si limita a considerare che malgrado una malintesa raffinatezza sistematica, vi è una generale inadeguatezza dei diversi modelli contrattuali non già col nuovo codice del consumo, considerato che questo è in vigore dal 23 ottobre 2005, ma con i dati normativi precedenti e presenti nel sistema. Onde la questione di cui ci si sta occupando e come intervenire per prospettare agli operatori di settore lo sforzo da fare, in ogni caso, per far sì che i loro contratti possano ispirarsi al principio comunitario di massima tutela possibile del consumatore. Considerato che sono stati, tra l’altro, accertati. 1) frequenti casi di trascuratezza dei diritti del consumatore; 2) assenza di parametri certi di riferimento per la determinazione preventiva o successiva dei prezzi dei servizi; 3) vincolatività delle clausole vessatorie; 4) nessuna indicazione sull’accordo bonario; 5) il modo con cui si può pagare online, risulta rigido e fortemente limitato; sarebbe perciò opportuno lasciare ampio spazio all’impiego di carte prepagate, bancomat, ecc.; 6) scarsa attenzione alle possibilità di sostituzioni e cessione del contratto; 7) errata indicazione della normativa sulla privacy, ecc .

È ovvio che con il nuovo D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo” gli operatori adesso dovranno fare ancora maggiore attenzione, perché le nuove regole della c.d. information economy o società dell’informazione, com’è anche chiamata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 - di attuazione della Direttiva 2000/31/CE – vanno tutte nella direzione di fornire una maggiore informazione al consumatore e di giudicare ancora più severamente le clausole vessatorie unilateralmente predisposte e non sufficientemente chiare. La direzione del nuovo D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 è chiara: maggiore tutela del consumatore, semplificazione dei rapporti contrattuali tra professionista e consumatore, incentivazione della composizione extragiudiziale delle controversie (tentando di far diminuire anche il carico attualmente pendente di contenzioso tra imprese e consumatori) e agevolazione di una più rapida soluzione delle controversie stesse.

Il nuovo Codice riguarda praticamente ogni fase nella quale il consumatore è coinvolto in relazioni giuridiche con i soggetti della catena di produzione e distribuzione di prodotti e servizi.

È opportuno segnalare che il nuovo codice si compone di 146 articoli ed è strutturato in sei parti:

Oltre alla modifica apportata in parte alla disciplina codicistica relativa ai «contratti del consumatore», comprende la disciplina del credito al consumo (D.Lgs. 63/2000), dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (D.Lgs. n. 50/1992), dei contratti a distanza (D.Lgs. n. 185/1999, le indicazioni sul diritto di recesso, le sanzioni ed il foro competente che sono state uniformate.

La Parte III, comprende inoltre – dopo un rinvio del D.Lgs. n. 70/2003 al commercio elettronico – un Titolo (IV) contenente «Disposizioni relative ai singoli contratti»: la multiproprietà (D.Lgs. 427/1998), i “pacchetti turistici” (D.Lgs. 111/1995). La Parte III si chiude con un articolo di rinvio alla tutela dei consumatori nell’erogazione di servizi pubblici.

In particolare l’art. 141, prevede che il consumatore ed il professionista possano avviare «procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica».

Il consumatore, tuttavia, non può essere privato del diritto di adire il giudice (anche dopo aver svolto una procedura extragiudiziale).

L’inserimento nei contratti di clausole che rinviano ad organi di composizione stragiudiziale non sono considerate vessatorie. Tali organi – ad esclusione di quelli attivati dalle Camere di commercio che si considerano «per definizione» idonei – sono quelli contenuti in un elenco tenuto dal Ministero delle attività produttive.

In calce al provvedimento, sono inseriti due allegati.

Finalità ed oggetto del codice sono indicate nell’art. 1, secondo cui “Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee,[…], nonché nei trattati internazionali, il […] codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.”

Il nuovo codice raccoglie, in pratica, in un unico ed organico corpus normativo quasi tutta la disciplina che riguardava settori differenziati.

I cambiamenti vanno in tre direzioni distinte, che possono così sintetizzarsi:

i Consumatori dovrebbero così avere una migliore informazione ed una maggiore tutela sia con riferimento alle azioni inibitorie, sia per l’accesso alla giustizia.

Sono legittimate ad agire anche le associazioni dei consumatori.

È prevista la composizione delle controversie tramite meccanismi di conciliazione extragiudiziale.

Le imprese, se in linea con i principi di matrice comunitaria, intesi a garantire la trasparenza e l’informazione sul mercato, dovrebbero fornire una migliore qualità dei prodotti e dei servizi.

Il mercato dovrebbe risentire di un generale benefico funzionamento, con crescita degli scambi a vantaggio di tutta la collettività.

2. È opportuno chiarire a questo punto che per contratto di compravendita on-line si intende il contratto a distanza e cioè il negozio giuridico avente ad oggetto beni mobili e/o servizi stipulato tra un fornitore, e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente la tecnologia di comunicazione a distanza denominata "Internet". Tutti i contratti, pertanto, sono conclusi direttamente attraverso l’accesso da parte del consumatore al sito Internet corrispondente all’indirizzo del fornitore, ove, seguendo le indicate procedure, arriverà a concludere il contratto per l’acquisto del bene o del servizio.

Il legislatore definisce come “contratti a distanza” quelli aventi «per oggetto beni o servizi» e stipulati «nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso».

Per l’applicazione di tale disciplina, pertanto, occorre che l’intero iter contrattuale si svolga in rete e riguardi i consumatori. Di conseguenza, le norme sui contratti a distanza si applicano a qualsiasi tipo contrattuale che si sviluppa interamente in rete, salvo le eccezioni espressamente previste, purché si tratti di rapporti “business to consumer”.

La disciplina sul “commercio elettronico”, invece, riguarda anch’essa la fornitura di servizi e beni mobili facenti parte della categoria dei “servizi della società dell’informazione”, ma relativa ai rapporti sia “business to consumer”, sia “business to business”.

Secondo il legislatore sono «servizi della società dell’informazione: le attività economiche svolte in linea – on line – nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317».

Tale prescrizione definisce come servizi della società dell’informazione «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per “servizio a distanza” un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per “servizio per via elettronica” un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per “servizio a richiesta individuale di un destinatario dei servizi” un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale».

Tramite la rete, com’è ovvio ci si rivolge a un mercato internazionale di dimensioni planetarie; il sito è aperto 24 ore su 24 e l’interazione tra azienda e consumatore avviene tramite l’utilizzo delle e-mail.

Com’è facile capire, questo tipo di commercio solleva una serie di questioni legate sia alla tutela del consumatore, sia riguardo alla legislazione che deve intervenire in caso di contestazioni, considerato che tramite internet la compravendita può avvenire tra operatori di Paesi diversi, per cui potrebbe essere a volte necessario stabilire qual’è la legge applicabile in caso di contestazione.

Non appare inutile richiamare che il commercio elettronico, anche indicato come Commercio via Internet, o commercio digitale, o ancora come di e-business, e-commerce o altro, è adesso espressamente previsto dall’art. 68 del “codice”.

Con quest’ultimo articolo il legislatore testualmente afferma che “Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate dai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE.

Lo stesso Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, chiarisce che per "servizi della società dell’informazione": si intendono le attività economiche svolte in linea –on line- .

Comprensibilmente, il commercio elettronico non si esaurisce nel completamento delle stipulazioni per via elettronica, ma comprende anche altre aspetti del rapporto commerciale: pubblicità, informazione, distribuzione e marketing.


3. Dei servizi turistici si occupa il capo II del codice del consumo (artt. 82-100).

Le norme dell’art. 82 ss del codice, In pratica, si applicano ai pacchetti turistici venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale sia che essi siano negoziati al di fuori dai locali commerciali, sia a distanza.

Lo stesso codice fornisce le nozioni di:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione di alloggio, trasporto ecc.;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare.

L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

L’art. 84, precisa che “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

  1. trasporto;

  2. alloggio;

  3. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio

di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

4. Una volta chiarito, sia pure in termini generali, il quadro normativo del codice riguardante la vendita di servizi turistici online, si tenterà di dare adesso risposta ad alcuni dei più significativi quesiti che sono affiorati nel corso della valutazione dei contratti “scaricati” da Internet e citati in precedenza.

1) Può ritenersi valido il contratto elettronico «scaricato» dai consumatori sul proprio personal computer tramite Internet?

Sì, considerato che i documenti trasmessi con mezzo telematico o informatico costituisce un tipo di forma scritta (art.10, c. l, d.p.r. n. 445/2000), e non occorre che la loro trasmissione sia seguita da quella del documento originale.

2) Quando si possono considerare vessatorie le clausole del contratto?

Quando esse “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

Si ricorda che in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Inoltre, ai sensi del codice (artt. 33 e 34) le clausole vessatorie sono reputate nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

3) È vero che il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto stipulato on line?

Si, il consumatore, anche via posta elettronica, ex art. 64, “ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

4) Quale legge è applicabile nel caso in cui il contratto in via telematica sia stipulato da consumatore e professionista italiani ?

In questo caso si adottano le procedure previste dalla legge italiana. Sono, tuttavia, ammesse deroghe contrattuali.

5) Quale legge si applica nel caso in cui le parti del contratto telematico abbiano nazionalità diversa?

La Convenzione di Roma stabilisce in via generale che "il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti".

La libera scelta della legge applicabile NON può, ad ogni buon conto, avere l’effetto di privare il consumatore delle garanzie che gli riconosce il proprio Paese.

6) Si può prevedere la composizione stragiudiziale delle controversie?

Si, il Codice all’art. 141 suggerisce che il consumatore ed il professionista possano avviare «procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica». Le Camere di commercio, sono, tra gli altri, organi di conciliazione e d’arbitrato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993).

7) In caso di lite insorta tra operatore e consumatore, sussiste sempre la giurisdizione italiana?

Ciò va accertato sulla base di quanto previsto dalla legge n. 218 del 1995 (Legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Sembra in ogni caso prevalente il criterio della residenza o domicilio del convenuto in Italia. Questo stesso criterio vale anche per il foro territorialmente competente a giudicare della lite insorta tra operatore e consumatore.

8) Nel caso di eventuale lacuna o carenza, del regolamento contrattuale, quali regole si applicano?

In tal caso, deve assolutamente ritenersi applicabile la nuova disciplina del codice introdotta dal D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.



* Lo scritto riproduce il testo della Relazione svolta al Seminario “Il Turismo nel nuovo assetto dei rapporti tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e dimensione comunitaria della materia" (Palermo, 2 dicembre 2005).

** Ricercatore, prof. di Diritto privato presso il corso di laurea in Economia Aziendale della Facolà di Economia di Palermo.



Data di pubblicazione:  27 dicembre 2005