Il nuovo codice del consumo e i
pacchetti turistici
Paola
2. I pacchetti turistici e la loro
disciplina
3. La Convenzione di Bruxelles
4. Il d. lgs. n°111/95 e il codice del
consumo
5. I servizi turistici nel codice del
consumo
7. Brevi considerazioni conclusive
Il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore in Italia il
Codice del Consumo che raccoglie e riordina tutta la normativa relativa ai
rapporti intercorrenti tra i soggetti professionali e il consumatore.
Si tratta di un provvedimento di grande importanza;
il codice pone fine, infatti, alla frammentazione legislativa che aveva
caratterizzato il diritto dei consumatori fino a questo momento.
Il nostro ordinamento sentiva, ormai, da tempo
l’esigenza di riorganizzare e sistemare tutta la disciplina vigente in materia,
tenuto conto anche del fatto che la
tutela del consumatore e degli utenti è divenuta prioritaria negli interventi
dell’Unione Europea. Infatti, ultimamente in sede comunitaria si è notevolmente
sensibilizzata una politica di protezione del consumatore e tale politica è
stata anche ribadita dalla Commissione europea nella Comunicazione relativa
agli anni 2002-2006.
Dal ruolo centrale che il consumatore ha acquisito
in Europa, ne consegue la necessità di
armonizzare e coordinare le relative regole. E dal confronto tra i vari
ordinamenti giuridici dei paesi membri,
il nostro sistema risultava per certi aspetti lacunoso e meno evoluto.
Infatti, a titolo esemplificativo si può ricordare
che In Francia esisteva già il“ Code de la Consommation” ed in Spagna già
dal 1984 vi è la legge generale sulla difesa dei consumatori e degli utenti.
Invece, in Italia la disciplina relativa al consumatore risultava frammentata,
in quanto il consumatore era tutelato da diverse disposizioni che erano state
emanate in tempi diversi ed in un intervallo temporale abbastanza breve;
disposizioni che non erano accorpate in alcun testo e che presentavano
difficoltà di coordinamento con le disposizioni comunitarie.
Su questo scenario è stato emanato, dopo più di
quarant’ anni dall’entrata in vigore del codice civile, il decreto legislativo
6 settembre 2005 n° 206 ([1])
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 235 del 08.10.2005, la cui finalità era
quella di riordinare e riorganizzare tutta la normativa fino a quel momento
esistente a tutela del consumatore.
Prima di scorrere il contenuto del nuovo codice del
consumo, è opportuno richiamare il concetto di consumatore la cui tutela, come
sopra accennato, è prioritaria non solo nel nostro ordinamento ma in tutta
l’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 1469 bis comma secondo c.c.,
consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Presupposti necessari affinché un soggetto sia
considerato consumatore sono quindi la fisicità e l’ agire per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi anche
un imprenditore può essere considerato consumatore purché il contratto da lui
concluso non sia un atto della sua attività.
Più discusso è, invece, in dottrina e
giurisprudenza il requisito della fisicità del consumatore, unitamente a quello
dell’eventuale ricomprensione di figure commerciali, non fisiche, ritenute
deboli e pertanto abbisognevoli di tutela.
Per un primo
orientamento la nozione di consumatore deve essere interpretata
restrittivamente. Tale orientamento insiste sul carattere fisico- individuale-
naturale del consumatore e quindi esclude che possa rientrare in quest’ambito
il commerciante sia attuale che in fieri.
Invece, un secondo orientamento giurisprudenziale
comunitario estende la politica consumeristica, e quindi considera consumatori,
anche soggetti che non sono oggettivamente tali, ma che si trovano in una situazione d’inferiorità e debolezza ([2]).
Sull’argomento è intervenuta la Corte di Giustizia
Europea ([3])
che, aderendo all’orientamento restrittivo, ha dato una definizione di consumatore
improntata sul carattere fisico della persona ed ha ricondotto al consumatore
stesso i soli contratti stipulati al fine di soddisfare le esigenze private.
Fatta questa doverosa premessa, è necessario
analizzare il contenuto e la struttura del codice del consumo.
Il codice racchiude tulle le norme, per gran parte
già esistenti, in materia di diritto dei consumatori. Sono disposte in ordine
logico e ripercorrono tutte le fasi del rapporto di consumo che s’istaura tra
il consumatore- utente da un lato e il produttore di beni e i suoi intermediari
dall’altro lato.
Le disposizioni contenute nel codice sono tutte di
matrice statale. L’art. 117 della Costituzione, nella nuova formulazione
introdotta dalla legge Costituzionale n°3/2001, utilizza al secondo comma,
lett. l), nell’elencazione delle materie di competenza statale, l’espressione
“l’ordinamento civile”. Questa locuzione sta a significare che lo Stato ha una
competenza legislativa su tutte le materie contenute nel codice civile e tutti
i settori del diritto civile. La tutela del consumatore attiene alla fase
pre-contrattuale, contrattuale ed extra-contrattuale dei rapporti istaurati con
il professionista; sembra, pertanto, logico poter affermare che la tutela del
consumatore rientri nel settore civile del nostro ordinamento.
Conseguentemente, è competenza dello Stato legiferare in materia
consumeristica. Le regioni non possono, quindi, incidere sui diritti dei
consumatori, né sulla disciplina dei rapporti con le imprese, ma possono avere
solo delle iniziative a favore delle associazioni, possono eventualmente
risolvere la controversia stragiudizialmente o possono promuovere programmi
d’intervento per l’informazione del consumatore.
Il codice del consumo si compone di 146 articoli ed
è articolato in sei parti.
La prima parte (artt. 1-3) contiene disposizioni di
carattere generale quali le definizioni, e le finalità del nuovo testo.
La seconda parte (artt. 4-32) riguarda
l’educazione, informazione ed educazione del consumatore; si riferisce cioè a
quella fase nella quale il consumatore prende una corretta conoscenza, anche
attraverso una chiara pubblicità, del bene da acquistare.
La terza parte (artt. 33-101) attiene al rapporto
di consumo vero e proprio; contiene le norme che disciplinano il contratto stipulato
dal consumatore. Alcune norme si riferiscono a tutti i contratti, altre regole
invece disciplinano singoli settori come ad esempio gli artt. 82-100
disciplinano i servizi turistici di cui infra.
La quarta parte (artt. 102-135) contiene le norme relative
alla sicurezza e qualità dei rapporti, con particolare riferimento alle
disposizioni relative alla responsabilità per i prodotti difettosi, alle
certificazioni di qualità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo.
La quinta parte (artt. 136-141) riguarda le
associazioni dei consumatori con particolare attenzione alle associazioni
rappresentative a livello nazionale e l’accesso alla giustizia.
Infine la sesta parte (artt. 142-146) contiene le
disposizioni finali e le abrogazioni, cui fanno seguito due allegati.
Nell’ambito del codice del consumo e precisamente
nella parte terza, relativa al rapporto di consumo, gli artt. 82-100
disciplinano i “servizi turistici”.
Il turista- viaggiatore è infatti un consumatore,
un consumatore speciale, quindi, può essere tutelato oltre che dai principi
generali previsti dall’ordinamento interno ed internazionale (primi tra i quali
i principi introdotti dalla legge n° 281/98) a tutela del consumatore anche
dalla normativa speciale esistente a tutela del turista- viaggiatore.
Il fenomeno turistico è in continua crescita e
rappresenta sempre più una fonte di ricchezza per il nostro paese. Solo nel
2002 sono stati spesi in Italia 82,719 milioni di euro in viaggi (l’incidenza
sul P.I.L. è stata circa del 6%). Di questi circa 1.800 milione di euro per i
pacchetti turistici. E’ sempre più diffusa, infatti, la prassi di acquistare un
pacchetto turistico per le vacanze, piuttosto che organizzare un viaggio e
doverne assemblare i singoli componenti. Con la diversità di prodotti che il
mercato offre, è più semplice scegliere da un catalogo la vacanza che meglio
soddisfa le proprie esigenze ed è lo stesso tour operator che organizza gli
spostamenti e i trasporti; il viaggiatore deve solo scegliere la destinazione e
il tipo di sistemazione che predilige e non si deve preoccupare di nulla più.
Ed è proprio della disciplina dei pacchetti
turistici e della tutela del turista che si occuperà la presente trattazione,
con particolare attenzione a quanto introdotto dal codice del consumo.
La disciplina del contratto di viaggio è stata al
centro di molte iniziative a livello internazionale e comunitario. Il turista-
acquirente di un pacchetto turistico gode oggi di un framework di tutele che
trova il fondamento in diverse norme dalle quali qui si intende estrapolare e
ordinare le informazioni necessarie ed i consigli utili per evitare spiacevoli
sorprese nell’atteso momento della vacanza organizzata.
Le principali fonti in materia sono:
-
La Convenzione
di Bruxelles del 1970 (CCV), ratificata in Italia con la legge 27 dicembre
1977, n° 1084;
-
Decreto
legislativo 17 marzo 1995, n° 111 in attuazione della direttiva comunitaria n°
314/90 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso; tale
direttiva aveva tra gli obiettivi dichiarati quello di completare e realizzare
il mercato unico con lo scopo di eliminare gli ostacoli ancora esistenti alla
commercializzazione del servizio turistico e di permettere al turista
consumatore di usufruire di condizioni omogenee all’interno dei vari stati
membri ([4]).
-
Decreto
legislativo 6 settembre 2005, n° 206 (Codice del consumo, artt. 82- 100, nel
quale in realtà è stato trasfuso il decreto legislativo n° 111/95, con poche
modifiche sostanziali).
Il contratto di viaggio è inoltre sottoposto, per
quanto non previsto dalle fonti appena elencate, alle norme del codice civile
ed in particolare, essendo il contratto spesso predisposto dall’operatore in
modo uniforme, talvolta in dei formulari con scarso potere d’intervento del
turista, vi si applicano anche le norme sul contratto per adesione, artt. 1340
e 1341 c.c. e gli artt. 1469 bis c.c. e seguenti sulle clausole vessatorie, in
quanto contratto stipulato tra consumatore e professionista.
Ma, a livello comunitario, non si sono esauriti con
la direttiva n° 314/90. Si deve,
infatti, ricordare anche la direttiva CEE n° 13/93 attuata in Italia con legge
n° 52/96 relativa alle clausole abusive che ha inciso notevolmente sui
contratti relativi ai viaggi organizzati. Ed ancora due Regolamenti CE: reg. n°
2027/97 e il recente reg. 261/04 sulla responsabilità dei vettori.
Il quadro giuridico che si offre
all’interprete in questo settore, quindi, è ricco di disposizioni comunitarie e
non che richiedono agli operatori un coordinamento. E’ necessario, pertanto,
analizzare l’ambito di applicazione e la relativa disciplina delle principali
fonti in materia di pacchetti turistici, ossia la CCV, il decreto legislativo
n° 111/95 e gli artt. 82-100 del codice del consumo.
A livello internazionale il primo
intervento legislativo, diretto a coordinare le discipline nazionali dei viaggi
tutto compreso, è stato
Ne consegue che l’ ambito di
applicazione della Convenzione è limitato soltanto ai contratti di viaggio da
eseguirsi totalmente o parzialmente in uno Stato diverso da quello in cui il
contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito, con esclusione,
pertanto, di poter applicare la CCV ai contratti di viaggio nazionale.
Tuttavia, la CCV ha influenzato diverse
pronunce della Suprema Corte in merito ad alcuni contratti di viaggio nazionali
([6]),
i quali sono identici, sotto il profilo causale, ai contratti di viaggio
internazionali.
Lo scopo della CCV è quello di “fornire
adeguate tutele al consumatore- viaggiatore, parte di un contratto
essenzialmente atipico, mutuato dalla prassi e, sino all’avvento della
normativa in esame, non inquadrato in un preciso schema di riferimento.” ([7])
La CCV trova applicazione sia per il
contratto di organizzazione di viaggio sia per il contratto di intermediazione
di viaggio.
Il contratto di organizzazione è il contratto per
il quale una parte si obbliga, verso il pagamento di un prezzo complessivo, a
fornire a suo nome alla controparte un insieme di prestazioni comprendenti il
trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che
ad essa si riferisca. Il contratto di intermediazione di viaggio è invece il
contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare all’altra, per mezzo
di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più
servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno
qualsiasi (legge n° 1084/77, artt. 1-3).
La CCV, pertanto, disciplina sia i
rapporti contrattuali che sorgono tra l’organizzatore di viaggio e
l’intermediario sia i rapporti tra quest’ ultimo e il viaggiatore- consumatore.
La CCV contempla anche i casi di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzatore e
dell’intermediario di viaggio.
Essi, ai sensi degli artt. 12- 21 della
legge n° 1084/77, devono eseguire il contratto con la diligenza del buon padre
di famiglia e sono responsabili di
qualsiasi pregiudizio arrecato al viaggiatore derivante dall’inadempimento
totale o parziale dei propri obblighi, anche quando i danni derivino da atti od
omissioni dei propri impiegati o agenti che agiscono nell’esercizio delle
proprie funzioni.
Ai sensi dell’art. 15 della legge n°
1084/77 l’organizzatore di viaggio è, inoltre, responsabile sia di qualunque pregiudizio
derivante dall’inadempimento totale o parziale dei servizi di trasporto,
alloggio o di altro tipo effettuato da terzi, sia di qualsiasi pregiudizio
causato al viaggiatore nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni, tranne
che non provi di avere agito con diligenza nella scelta dell’esecutore.
Si è discusso in
giurisprudenza circa il contenuto della diligenza richiesta all’organizzatore
per evitare che possa incorrere in responsabilità, e sul punto è intervenuta la
Suprema Corte ([8])
la quale ha ritenuto che “ la diligenza deve esercitarsi nella scelta del
soggetto che eseguirà in favore del viaggiatore la prestazione che
l’organizzatore di viaggi dovrebbe altrimenti effettuare personalmente: questo
soggetto non è la persona fisica che materialmente eseguirà la prestazione, ma
il soggetto con il quale l’organizzatore entra in rapporto contrattuale per
procurarsi il servizio da rendere al viaggiatore. La scelta compiuta
dall’organizzatore di viaggi dovrà dunque essere valutata dal giudice, per stabilire
se essa sia stata diligentemente compiuta”.
Alla luce di suddetta
pronuncia ne deriva che se l’organizzatore di viaggi effettua una scelta
oculata non potrà essere responsabile per i pregiudizi causati al viaggiatore
né ai sensi della Convenzione di Bruxelles, né comunque ai sensi delle regole
del codice civile.
La giurisprudenza di
merito ([9])
ha riconosciuto nell’ overbooking di albergo prenotato un ulteriore ipotesi di
responsabilità dell’organizzatore di viaggi. Tale situazione si verifica quando
si effettuano prenotazioni in eccesso, rispetto alla effettiva capienza
dell’esercizio alberghiero, nella speranza, vana, che qualche viaggiatore non
si presenti; se, invece, si dovessero presentare tutti coloro che hanno
prenotato, la struttura alberghiera non sarà evidentemente in grado di ospitare
tutti coloro che avevano prenotato.
Per completezza, si
segnala che si può parlare di responsabilità dell’organizzatore di viaggi, ai
sensi della Convenzione di Bruxelles, anche nel caso di difformità tra la categoria
o le caratteristiche dell’ alloggio indicate nel catalogo e promesse, e la
categoria e le caratteristiche dell’albergo effettivamente fornito al
viaggiatore, così come ha riconosciuto il Tribunale di Monza ([10]).
Diversa è, invece, la
posizione dell’ intermediario di viaggio il quale, a differenza
dell’organizzatore non risponde dell’inadempimento totale o parziale dei
viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto. La legge n°
1084/77 prevede, invece, all’ art. 22 comma 1°, una responsabilità dell’
intermediario di viaggio per tutte le inosservanze commesse nell’adempimento
dei propri obblighi e fa riferimento alla diligenza dello stesso. La diligenza
a cui si riferisce suddetta norma è la diligenza professionale che ci si attende
da un soggetto che svolge abitualmente l’ intermediario di viaggi.
Infatti l’utente che si
rivolge ad un agenzia di viaggi cerca professionalità e competenza; desidera
che l’intermediario selezioni i servizi che più si avvicinino alle sue
esigenze. Ne deriva che, se l’intermediario si comporta negligentemente, ad
esempio non informando i passeggeri dell’esistenza di restrizioni imposte dal
paese di destinazione (visto d’ingresso), risponderà degli eventuali danni
arrecati all’utente. Anche nel silenzio dei passeggeri che non chiedono nulla,
l’agente di viaggio, anche se solo intermediario, ha il dovere di informarli
che per entrare nel paese di
destinazione c’è bisogno del visto. Ed adempiuto il dovere di informare i passeggeri,
l’intermediario non è anche tenuto ad adoperarsi affinché ottengano il visto
d’ingresso; infatti, esaurita l’attività d’ informazione, l’intermediario non
prende alcuna responsabilità per il mancato successivo ottenimento del visto
che invece può dipendere da situazioni personali del passeggero.
Argomentando da queste
norme sopra citate si è rafforzato un orientamento in giurisprudenza secondo il
quale la prestazione che deve eseguire il tour operator- organizzatore
assumerebbe i caratteri propri dell’obbligazione dell’appaltatore,mentre la
prestazione del travel agent viene ricondotta a quella del mandatario del
viaggiatore mandante ([11]).
A livello comunitario
la disciplina giuridica dei contratti di viaggio stipulati con la formula
“tutto compreso”, conclusi tra consumatori e operatori del settore, è stata
introdotta con la direttiva comunitaria CEE n° 90/314. Tale direttiva si è
posta come obiettivo primario quello di coordinare ed uniformare a livello
europeo i viaggi organizzati, e nel fare ciò ha ripreso molti concetti già
presenti nella CCV, ma sicuramente ha compiuto numerosi passi in avanti nella
tutela del viaggiatore- consumatore.
La direttiva n° 90/314 è stata attuata in Italia
con il d. lgs. 17 marzo 1995 n° 111, il quale si riferisce anche ai contratti
di viaggio tutto compreso conclusi al di fuori dei locali commerciali, ferma
restando l’applicazione, in questi casi, delle disposizioni del d. lgs.
15-1-1992, n. 50 (art. 1), le quali riconoscono al consumatore il diritto di
recedere entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Coma prima accennato il d. lgs. n° 111/95 è stato
oggi trasfuso nel codice del consumo negli artt- 82- 100 con poche modifiche
sostanziali. Per ragioni espositive e di chiarezza, pertanto, si riporteranno
solo le nuove norme evidenziando di volta in volta le differenze rispetto alla
disciplina previgente.
Articolo
82 “Ambito di applicazione”
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti
all’art. 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale
dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’art. 84.
2. Il
presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziali al di fuori
dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste
negli articoli da 64 a 67.
L’art. 82 riprende l’art. 1 del d. lgs. n° 111/95;
delimita l’ambito di applicazione della normativa facendo alcuni rinvii.
Tuttavia dalla lettura si evincono alcuni importanti elementi, quali
l’esclusione dall’ambito di applicazione, dei pacchetti turistici acquistati
(cosa non rara) dal cittadino italiano all’estero (salvo in questo caso
l’applicazione della CCV).
Importante novità del codice è rappresentata dal
fatto che il d. lgs. n°111/95 escludeva dall’ambito di applicazione del decreto
i pacchetti turistici venduti dagli operatori “abusivi” vale a dire gli organizzatori ed i venditori sprovvisti
dell’autorizzazione amministrativa alla vendita di servizi turistici, prevista
dalla legge 17 marzo 1983 n°217 e dalle successive modifiche. Pertanto il
viaggiator che acquistava un pacchetto turistico da un operatore “abusivo” non
poteva essere tutelato dalla normativa del decreto, ma poteva solo fare
riferimento alla tutela generale prevista in materia di inadempimento
contrattuale.
Il nuovo codice, invece, non menzionando
nell’articolo in questione la regolare autorizzazione, ha esteso la tutela
anche agli acquisti effettuati da un operatore “abusivo”, allargando quindi
l’ambito di operatività della tutela.
Il secondo comma, rimasto invariato, prevede che
l’applicazione della normativa del decreto prima, del codice del consumo oggi,
si estende anche ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali
commerciali.
Articolo
83 “Definizioni”
1. Ai fini
del presente capo si intende per:
a)
organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b)
venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
c)
consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico.
2.
L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un
venditore.
La norma riprende gli artt. 3, 4 e 5 del d. lgs. n°
111/95, come modificati dall’art. 11, comma 6, legge n° 135/01.
In merito alla definizione di organizzatore si può
osservare che il testo attuale non riproduce la lett. b) dell’art. 3 d. lgs. n°
111/95, riguardante le associazioni senza scopo di lucro. Inoltre rispetto alla
definizione della direttiva CEE 90/314, quella accolta prima nel decreto e ora
nel codice del consumo non riprende il concetto di non occasionalità, né
tantomeno quello similare di abitualità richiamato dalla CCV, in quanto
ritenuti verosimilmente superflui.
Neanche la definizione di venditore richiede
particolari osservazioni se non per l’ elemento di differenziazione rispetto
all’organizzatore. Rispetto a quest’ultimo il venditore si differenzia per
l’oggetto dell’attività svolta. Infatti, l’organizzatore realizza e si obbliga
a procurare il pacchetto turistico in nome proprio, il venditore, invece, vende
o procura ciò che è stato realizzato dall’ organizzatore.
L’ ultima definizione contemplata dall’articolo in
esame è quella di consumatore che, rispetto alle prime due, richiede qualche
maggiore riflessione.
La definizione contenuta nell’art. 83 ricalca
perfettamente quella contenuta nel d. lgs. n° 111/95 ma si allontana e si
atteggia in modo particolare rispetto a quella generalmente considerata nel
settore. Infatti, come già precedentemente accennato, la definizione di
consumatore comunemente si basa su due elementi: la fisicità e l’ agire per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta. La definizione data dal codice del consumo, invece, amplia la nozione
di consumatore definendolo semplicemente l’acquirente e non richiamando nessuno
dei due requisiti. L’effetto è quello di ampliare la categoria consentendo
anche a soggetti “non fisici” di poter fruire della tutela del codice.
La dottrina ha aderito favorevolmente a tale
definizione evidenziando il concetto di gratuità della prestazione di colui che
acquista per conto del consumatore ([12]).
Articolo
84 “ Pacchetti turistici”
1. I
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a)
trasporto;
b) alloggio;
c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’ alloggio di cui all’ articolo 86,
lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La
fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non
sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.
L’ art. 84 riprende l’art. 2 del d. lgs. n° 111/95
e definisce il concetto di pacchetto turistico per la cui configurabilità è
necessaria la combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e
servizi non accessori al trasporto e all’alloggio (animazione, escursioni,
visite guidate etc…).
Per l’applicabilità delle norme sui servizi
turistici presenti nel codice del consumo, pertanto, si può prescindere dalla
presenza del servizio di trasporto che, invece, occorre per la configurabilità
di un contratto di viaggio ai sensi del CCV ([13]).
La non accessorietà (lett. c, comma 1) dei servizi
turistici, così come ritiene la dottrina, deve essere “commisurata all’
intrinseca autonomia della relativa attività economica rispetto ai servizi di
trasporto o alloggio. E’ meramente accessorio il servizio di prima colazione o
di spiaggia rispetto all’alloggio, di assicurazione bagagli rispetto al
trasporto; non è il servizio di equitazione rispetto all’ospitalità alberghiera
ovvero la locazione di autovettura rispetto ad un trasporto aereo…” ([14]).
Più discusso in dottrina è stato interpretare il
concetto di “significatività dei servizi turistici”(lett. c, comma 1),tenuto
anche conto delle poche pronunce giurisprudenziali sul punto.
Da un lato ([15])
è stata data un’interpretazione estensiva del requisito, nel senso che deve
essere valutato da un punto di vista soggettivo, con riguardo al solo interesse
del turista e senza tenere conto del medesimo sul piano economico o del
sinallagma contrattuale.
La dottrina prevalente ([16])
dà, invece, un’interpretazione restrittiva del requisito della significatività
dei servizi turistici e sostiene che debba essere valutato oggettivamente; per
cui, secondo questo orientamento il servizio costituisce parte significativa
del pacchetto turistico se è considerato tale dai contraenti tanto da essersi
formato su di essi il consenso.
Dalla definizione sopra riportata di pacchetto
turistico si evince che resta escluso dalla tutela il c.d. turista
escursionista, in quanto acquista un servizio che si conclude in giornata e
pertanto non vengono superate le ventiquattro ore o la notte come invece
richiesto espressamente dalla norma in esame.
Si deve ricordare, inoltre, che sul concetto di
tutto compreso si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea ([17])
la quale si è pronunciata sui viaggi personalizzati riconoscendo che rientrino
nell’ambito di applicazione della direttiva n° 90/314 ed ha
riconosciuto la possibilità che nel contratto all
inclusive possano essere presenti “particolari desideri che il consumatore ha
fatto conoscere all’organizzatore o al venditore al momento della prenotazione
e che le due parti hanno accettato”.
Articolo
85 “ Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici”
1. Il
contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in
termini chiari e precisi.
2. Al
consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato,
sottoscritto o timbrato dall’ organizzatore o venditore.
Tale articolo riproduce integralmente l’art. 6 del
d. dgs. n° 111/95 e prescrive la forma che devono avere i contratti di vendita
di pacchetti turistici. La norma stabilisce che debbano essere stipulati per
iscritto; sul punto la dottrina ha discusso a lungo, con particolare
riferimento alla circostanza se la forma scritta sia richiesta ad substantiam o
ad probationem.
Secondo un primo orientamento ([18])
la forma richiesta dall’ art. 6 del d. lgs. n° 111/95, oggi art. 85 codice del
consumo sarebbe prescritta ad probationem, necessaria cioè a dimostrare
l’esistenza del contratto, dato che il dato testuale in esame è carente della
previsione sanzionatoria della nullità. C’ è, invece, chi ritiene che la forma
scritta sia richiesta per la validità del contratto e quindi ad substantiam in
quanto la forma scritta sarebbe “ l’unica modalità positiva del contenuto
dell’accordo veramente garantista” ([19]).
Tuttavia la dottrina prevalente esclude che la
norma in questione abbia previsto l’obbligo della forma scritta sia ad
probationem sia ad substantiam. Infatti, in merito alla prima è stato osservato
che né la norma né tantomeno le altre disposizioni pongono alcuna limitazione
dei mezzi probatori dell’ esistenza del contratto di vendita di pacchetto
turistico, per cui nessun riscontro normativo attribuisce alla forma scritta
carattere di requisito di forma ad probationem. Analogamente, con riferimento
all’ esclusione della forma scritta ad substantiam, nessuna norma del d. lgs.
n° 111/95 o del codice del consumo condiziona la validità del contratto alla
forma scritta, per cui la mancanza di questa non determinerà la nullità del
contratto stesso. Si ritiene, inoltre, che si debba escludere anche la c.d.
nullità virtuale o tacita, consistente nell’invalidità assoluta del contratto
derivante dalla contrarietà del contratto stesso a norme imperative poste a
tutela di un interesse pubblico superiore (art. 1418, comma 1, c.c.)
L’ orientamento maggioritario sembrerebbe
confermato anche da quanto accade nella prassi. Infatti, chi deve acquistare un
pacchetto turistico si mostra infastidito dall’ eccessivo formalismo di dover
sottoscrivere un contratto, preferendo talvolta organizzare il tutto
telefonicamente evitando così di doversi recare in agenzia. Per cui spesso e
volentieri le agenzie finiscono per non predisporre alcun contratto per evitare
di perdere il cliente.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si
può concludere affermando che l’art 85 del codice del consumo non prescrive
alcun obbligo di forma scritta del contratto, ma si limita affinché il
viaggiatore sia edotto di tutti gli aspetti del pacchetto turistico mediante un
documento scritto che non ha tutte le caratteristiche per poter esser
considerato una forma scritta vera e propria ([20]).
Articolo
86 “ Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici”
1. Il
contratto contiene i seguenti elementi:
a)
destinazione, durata, data d’ inizio e conclusione, qualora sia previsto un
soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome,
indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’ esercizio
dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo
del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui
servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri
oneri posti a carico posti a carico del viaggiatore;
d)
importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da
versarsi all’ atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo;
il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui
all’art. 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da
fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave
inadempimento della controparte;
e) estremi
della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il
viaggiatore;
f)
presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 100;
g) mezzi, caratteristiche
e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del
h) ove il
pacchetto includa turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione,
la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’ accoglienza di
persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i)
itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico,
ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine
entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio
per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente
previsto;
m) accordi
specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra
l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n)
eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad
un terzo;
o) termine
entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o
l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine
entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione
alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art. 91.
La norma riproduce integralmente l’art. 7 del d.
lgs. n° 111/95 e contiene l’elencazione degli elementi che devono essere
indicati nel contratto di vendita di pacchetti turistici. Tali elementi sono
stati recepiti abbastanza fedelmente dalla direttiva comunitaria, non
sollevando particolari problemi interpretativi.
E’ possibile tuttavia effettuare alcune
osservazioni alla luce di quello che avviene nella prassi. In primo luogo, i
contratti stipulati di acquisto di un pacchetto turistico non contengono
tutti gli elementi prescritti dalla
norma ma si limitano a contenere solo dati essenziali quali il nominativo del
turista, data di partenza e di arrivo, il prezzo complessivo o le clausole per
la disdetta, rinviando per gli altri elementi ad altri documenti come il
catalogo.
Un’ ulteriore disposizione spesso disattesa dagli
operatori è quella di richiedere al viaggiatore al momento della prenotazione,
non il venticinque per cento dell’ intero importo, come prescritto
dall’articolo in esame, ma l’ intera somma.
Si deve, inoltre, evidenziare che il termine entro
il quale il consumatore deve presentare il reclamo ai sensi della lettera o del
presente articolo non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi a
decorrere dalla data del rientro presso il luogo di partenza.
Articolo
87 “ Informazione del consumatore”
1. Nel
corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il
venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere
generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro
dell’ Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei
termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità
per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno
2. Prima dell’inizio del viaggio
l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le
seguenti informazioni:
a) orari,
località di sosta intermedia e coincidenze;
b)
generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali
dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal
viaggiatore in caso di difficoltà;
c)
recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di
difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i
viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per
stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo
soggiorno;
e) circa
la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura
delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il
rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando
il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni
contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E’
fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del
servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia
il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al
consumatore.
Anche tale norma riprende integralmente quella
corrispettiva del d. lgs. n° 111/95
(art. 8). Questa, in particolare elenca gli elementi che devono essere forniti
al consumatore prima della conclusione del contratto o prima dell’ inizio del
viaggio; la disciplina del contratto di viaggio “tutto compreso” prevede,
infatti, un regime informativo con obblighi a carico degli operatori (rivolti
sia all’ organizzatore sia all’intermediario) nella fase precontrattuale, di
conclusione e di esecuzione dell’accordo.
I commenti da parte della dottrina ([21])
sono stati generalmente positivi in merito a tale disposizione; infatti è stata
definita incisiva ed è stato sottolineato che la previsione del secondo comma
rappresenta “la vera novità della disposizione in esame”. C’ è però chi ([22]),
invece, ha evidenziato che la norma avrebbe in realtà un carattere poco
innovativo rispetto alla normativa già esistente e rispetto alla direttiva.
La giurisprudenza, in materia di informativa del
viaggiatore, è stata abbastanza cospicua.
Ci sono diverse pronunce che hanno evidenziato che,
in realtà, nella prassi è frequente la violazione degli obblighi informativi a
danno dei viaggiatori, soprattutto in riferimento alla mancata informazione da
parte dell’operatore delle indicazioni previste dal comma 1 (in materia di
passaporto e visto).
Capita, infatti, che i viaggiatori consumatori si
vedano “respinti” alla frontiera per ragioni burocratiche e costretti a
rinunciare alla vacanza. Il legislatore ha previsto che queste informazioni,
anche nella fase precontrattuale, vengano fornite per iscritto, cosicché non
sarà difficile per il consumatore ottenere il risarcimento del danno a meno che
l’ organizzatore non riesca a “dimostrare di avere dato comunicazione scritta
delle formalità necessarie all’ espatrio” ([23]).
Nell’ ambito degli obblighi informativi la
giurisprudenza è intervenuta anche per precisare che “l’organizzatore di
viaggio è tenuto ad informare, anche sulla base dei principi sottesi agli artt.
1175 e 1337 c. c., il contraente di tutte le circostanze che possono influire
sul procedimento di formazione della sua volontà e l’inosservanza di tale
obbligo può essere fonte di responsabilità (nel caso di specie il viaggiatore
non era stato informato sulle basse maree che impedivano di usufruire delle
amenità marine in una località balneare).” ([24])
Si ritiene in questi casi, e cioè di inadempimento
da parte dell’organizzatore di viaggio che ha comportato il mancato godimento
delle utilità promesse, che il malcapitato turista “ respinto” alla frontiera,
potrà adire l’ autorità giudiziaria ed ottenere il risarcimento del danno anche
non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.
Si sottolinea, infine, la clausola di chiusura
dell’articolo in esame che è di estrema importanza pratica, in quanto, circa il
divieto per l’organizzatore di fornire informazioni ingannevoli, dà rilievo ad
ogni canale informativo adito dal consumatore. Tale argomento è anche ribadito
dal Codice di autodisciplina Pubblicitaria che all’ art. 28 disciplina la
pubblicità dei viaggi organizzati sotto qualsiasi forma prevedendo che i tour
operators aderenti, oltre ad astenersi dalla pubblicità ingannevole, debbano
fornire “informazioni complete ed accurate con particolare riguardo al
trattamento ed alle prestazioni incluse nel prezzo”.
Articolo
88 “ Opuscolo informativo”
1. L’
opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e
preciso:
a) la
destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la
sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o
il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti
forniti;
d)
l’itinerario;
e) le
informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro
dell’ Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità
da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f)
l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per
il versamento del saldo;
g)
l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per
l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il
consumatore deve essere informato dall’ annullamento del pacchetto turistico;
h) i
termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di
recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato
fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le
informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore
in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle
condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima
della stipulazione o vengano concordate dai contraenti, mediante un specifico
accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
La norma riprende l’art. 9 del d. lgs. n° 111/95 e
si occupa dell’opuscolo informativo, comunemente inteso come catalogo o
depliant, preoccupandosi di definirne il contenuto che deve essere chiaro e
preciso. Il contenuto dell’ opuscolo vincola l’ organizzatore ed il venditore
in relazioni alle rispettive responsabilità, pertanto si consiglia di
conservarne sempre una copia, in quanto, essendo questo parte integrante
dell’accordo, sarà possibile far valere quanto ivi previsto in caso di
eventuali inadempimenti.
La norma rispecchia quasi fedelmente il dettato
della direttiva anche se il legislatore italiano non ha brillato in questo caso
per chiarezza. Infatti, la disposizione è stata ampiamente criticata dalla
dottrina. E’ stato osservato ([25]),
a tal proposito, che la norma in questione ha determinato una “sovrapposizione,
talora anche la duplicazione, in genere l’ insufficiente coordinamento” con le
altre disposizioni. Ad esempio le regole relative al passaporto e al visto sono
contenute sia nell’ articoli 87 e sia nell’ art. 88, prima negli artt. 8 e 9
del d. lgs. n° 111/95, così come quelle relative alla sistemazione alberghiera
sono presenti negli artt. 86 e 88 del codice del consumo (artt. 7 e 9 del d.
lgs. n° 111 /95). Sono state evidenziate anche delle contraddizioni così come
quella per cui gli artt. 86 lett. l) e l’art. 88 lett. g) demandano
all’autonomia contrattuale la determinazione del termine entro cui il
consumatore deve essere informato dell’ annullamento del viaggio per mancata
adesione del numero minimo di partecipanti, invece l’art. 92 comma terzo limita
tale facoltà alla previsione di un termine di almeno 20 giorni precedenti la
data prevista per la partenza.
La giurisprudenza ha, sulla norma i questione,
osservato che il contenuto del catalogo rappresenta un vero e proprio obbligo
contrattuale; pertanto, costituisce inadempimento dell’obbligo di diligente
organizzazione, tale da giustificare la risoluzione del contratto, il fatto che
l’organizzatore fornisca erronee informazioni, tramite il catalogo, sui luoghi
di vacanza e sulle prestazione offerte al turista. Il danno arrecato al
viaggiatore, da suddetto inadempimento,
si configura come un’ ipotesi di danno non patrimoniale (c..d. danno da
vacanza rovinata) ed è risarcibile. ([26])
Articolo
89 “ Cessione del contratto”
1. Il
consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per
la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi
per iscritto all’ organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro
giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’ impossibilità di
usufruire del pacchetto turistico e la generalità del cessionario.
2. Il
cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’
organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori
eventualmente derivanti dalla cessione.
La norma riprende integralmente l’ art. 10 del d.
lgs. n° 111/95; essa prevede la possibilità per il viaggiatore che si trova
nell’impossibilità di partire di cedere il pacchetto turistico ad un terzo; al
momento della cessione il cedente dovrà verificare che il cessionario soddisfi
tutte le condizioni richieste per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno
(ad esempio che abbia assolto agli obblighi sanitari).
E’ stato
osservato da alcuni autori ([27])
che la disposizione, rispetto a quella corrispondente della CCV (art. 8)
introduce degli elementi più favorevoli per il consumatore, come il carattere
cogente e non derogabile della disposizione rispetto a quello dispositivo della
CCV.
Il secondo
comma dell’ 10 statuisce che il cedente ed il cessionario sono solidalmente
obbligati nei confronti dell’ organizzatore e del venditore per il pagamento
del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente nascenti dalla cessione. Si
tratta, quindi, di un’ ipotesi che non rientra nello schema della cessione
liberatoria previsto dall’ art. 1408 comma 1 c.c. secondo il quale “il cedente
è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui
la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo”; nell’ ipotesi dell’
art. 10 del codice del consumo, infatti, l’organizzatore o il venditore del
viaggio (contraente ceduto), qualora il cessionario sia inadempiente, potranno
agire non solo nei confronti del cessionario ma anche nei confronti del
cedente.
Articolo
90 “ Revisione del prezzo”
1. La
revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle
parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto,
anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della
variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse
quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti,
del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati
dal venditore.
2. La
revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel
suo originario ammontare.
3. Quando
l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può
recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla
controparte.
4. Il prezzo
non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
Anche questa norma riprende integralmente quella
corrispondente del d. lgs. n° 111/95 (art. 11). Non si pongono particolari
problemi interpretativi e non si segnalano pronunce giurisprudenziali di
particolare interesse sull’argomento. La disposizione in esame riconosce la
possibilità per l’ organizzatore ed il rivenditore di revisionare il prezzo
purchè a determinate condizioni e limiti. Un primo limite è di carattere temporale;
ai sensi del quarto comma il prezzo non può essere aumentato nei venti giorni
che precedono la partenza. L’ altro limite, invece, attiene alla misura massima
che la variazione può subire: il 10% al rialzo.
Ci sono poi delle condizioni dettate dalla norma da
rispettare per revisionare il prezzo che così si possono sintetizzare:
- il prezzo può essere revisionato solo quando “sia
stato espressamente previsto nel contratto”;
- il contratto deve prevedere le modalità di calcolo;
- la revisione è consentita solo quando variano
alcuni elementi (costo del trasporto, carburante, etc…)
Articolo
91 “ Modifiche delle condizioni contrattuali”
1. Prima
della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso
in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione
del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’ art. 90
2. Ove non
accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere,
senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’ art. 92.
3. Il
consumatore comunica la propria scelta all’ organizzatore o al venditore entro
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’ avviso indicato al
comma 2.
4. Dopo la
partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
può essere effettuata, l’ organizzatore predispone adeguate soluzioni
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportando oneri
di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ ultimo nei
limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non
è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’ accetta per un
giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro
convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
La norma riproduce integralmente l’ art. 12 del d.
lgs. n° 111/95 e disciplina l’ ipotesi in cui l’ organizzatore o il venditore
abbiano la necessità di modificare il contratto.
A tal proposito, l’ eventuale cambiamento degli
elementi contrattuali è regolato diversamente a seconda che si tratti di
modifiche anteriori o successive alla partenza.
Dopo la conclusione del contratto e prima della
partenza, se è necessario, l’ operatore può modificare alcuni elementi del
contratto, anche in modo significativo e la legge regola dettagliatamente
questa ipotesi , specificando le facoltà attribuite in questo caso al turista.
L’ operatore deve dare avviso scritto al turista
indicando il cambiamento e la variazione del prezzo che ne consegue. Il turista
deve comunicare, entro due giorni lavorativi, la scelta ( se accetta o recede).
Si ritiene che se le modifiche delle condizioni contrattuali non vengono
comunicate per iscritto, il consumatore non è vincolato ad alcun limite
temporale per comunicare le sue scelte.
Si discute in dottrina circa gli effetti della
mancata risposta del turista all’ interpello entro due giorni lavorativi.
Alcuni ([28])
ritengono che “ considerato che in caso negativo l’ alternativa è il recesso ,
sembra ragionevole ritenere che, se l’ interpellato (consumatore) non risponde
e neppure manifesta la volontà di recedere, il suo silenzio debba essere
interpretato nel senso della adesione alla proposta di modifica. Verrebbe meno
la certezza del rapporto”.
Secondo un altro orientamento, invece, “pensare ad
una sua (del turista) accettazione tacita, o meglio legale, sembra troppo forte
ed aprirebbe il rischio di abusi da parte dell’ operatore, o comunque di
inconvenienti troppo seri a danno del turista” ([29]).
La seconda parte dell’ articolo 91 (commi 4 e 5)
disciplina le modifiche contrattuali successive alla partenza; tali
disposizioni sollevano diversi dubbi interpretativi, come la qualificazione
dell’ “essenzialità” dei servizi non forniti o dell’ “adeguatezza” delle
soluzioni alternative; concetti troppo generici che lasciano spazio ad
interpretazioni soggettive e che solo la prassi e la giurisprudenza potranno
chiarire.
Articolo
92 “ Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio”
1. Quando
il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli artt. 90 e 91, o il
pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro
pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo , o di un
pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione del prezzo,
oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso
o della cancellazione, la somma di denaro già corrisposta.
2. Nei
casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni
ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il
comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente
richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritto almeno venti
giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza
maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
Riprende l’ art. 13 del d. lgs n° 111/95.
La norma in
questione ha sollevato non poche critiche in dottrina, prima tra le quali
quella di stabilire a chi compete la scelta dei pacchetti alternativi. ([30])
In altre parole: qualora il consumatore receda o l’ operatore cancelli il
pacchetto turistico ai sensi del primo comma dell’ art. 92, chi sceglie il
pacchetto turistico equivalente, superiore o qualitativamente inferiore: il
turista o l’operatore?
Secondo un primo orientamento la scelta non può che
spettare al turista che sarebbe quindi legittimato a pretendere un pacchetto
alternativo superiore a parità di prezzo.
L’ adesione a tale orientamento comporterebbe il nascere
di problematiche insormontabili, in quando non sempre il consumatore è in grado
di valutare il valore di un pacchetto turistico e di conseguenza sceglierne uno
equivalente. Ecco perché sembra preferibile l’ orientamento secondo il quale la
scelta dei pacchetti turistici alternativi spetta all’ operatore, in quanto può
effettivamente valutarne il valore ed ha conoscenza dei pacchetti disponibili.
L’ ultimo comma dell’ art. 92 prende in
considerazione l’ overbooking (letteralmente sovraprenotazioni), che si
verifica quando vengono accettate più prenotazioni rispetto ai posti
disponibili. A tale prassi ricorrono sia gli albergatori ma più frequentemente
le compagnie aeree; essa trae origine dal comportamento dei passeggeri no-
show, cioè quei passeggeri che prenotano ma poi non si presentano. Il vettore
aereo o l’ albergatore fanno, quindi, affidamento sul fatto che qualcuno non si
presenti e per evitare che rimangano posti vuoti ne vendono di più di quelli
disponibili.
L’ overbooking aereo, dal 17 febbraio 2005, è
disciplinato dal Regolamento CE n° 261/04 del Parlamento e del Consiglio dell’
11 febbraio 2004. Tale Regolamento ha istituito regole comuni in materia di
risarcimento ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato per i passeggeri in partenza da
un aeroporto di uno Stato membro ed anche per quelli in partenza da uno paese
terzo con destinazione un aeroporto in uno Stato membro, purchè il volo sia
operato da un vettore comunitario.
Sono sei gli articoli che disciplinano nel codice
del consumo la responsabilità dell’ organizzatore e del venditore: dall’ art.
93 all’ art. 98 che riprendono testualmente e quasi integralmente, anche i
questo caso, le disposizioni già contenute nel d. lgs. n° 111/95 ( dall’ art.
14 all’ art. 19) per il cui testo si rimanda.
Non essendoci particolari differenze rispetto alla
normativa previgente, in questa sede si vuole analizzare uno dei problemi, in
tema di responsabilità, forse più discusso sia in dottrina che in
giurisprudenza: vale a dire se l’ organizzatore del viaggio sia responsabile in
solido con il venditore per i danni arrecati al viaggiatore.
Tale
questione è nata dall’ interpretazione sia della norma comunitaria sia
della relativa norma del d. lgs. n° 111/95, oggi codice del consumo.
L ‘art. 5, paragrafo primo, della direttiva CEE n°
314/90 afferma, infatti che: “gli Stati membri prendono le misure necessarie
per garantire che l’ organizzatore e/o il
venditore parte del contratto siano
responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli
obblighi risultanti dal contratto….”
L’ interpretazione di suddetta norma, con
riferimento alla locuzione “organizzatore e/o venditore” ha dato origine in
dottrina a diverse posizioni; secondo alcuni la norma di recepimento avrebbe
dovuto prevedere una responsabilità dell’ agenzia di viaggi sussidiaria a
quella dell’ organizzatore, secondo altri una responsabilità solidale ([31]).
Anche la norma del d. lgs. n° 111/95 (art. 14) e
oggi la rispettiva del codice del consumo (art. 93) ha dato qualche difficoltà
d’ interpretazione. Infatti l’art. 93 al primo comma dispone che : “ fermi
restando gli obblighi previsti dall’ articolo precedente, in caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto
turistico l’ organizzatore e il venditore
sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità…”,
ed il secondo comma della stessa norma : “ l’
organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è
comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto
di rivalersi nei loro confronti”, od ancora l’ art. 96 prevede al primo comma
che : “l’ organizzatore ed il venditore sono
esonerati dalla responsabilità, quando la mancata o inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al consumatore…”.
L’ accostamento dell’ organizzatore al venditore
nelle stesse norme interne ha portato una parte della dottrina (minoritaria) ([32])
a interpretare le disposizioni in
questione nel senso di riconoscere una responsabilità solidale tra
organizzatore e venditore; tale orientamento si basa sulla sostituzione che il
legislatore ha effettuato nell’ espressione “organizzatore e/o venditore”,
originariamente prevista nella direttiva, con la locuzione “e” nel testo del d.
lgs. n° 111/95 e nel codice del consumo oggi.
In sintonia con questo orientamento si è posta
anche una decisione del Giudice di Pace di Parma ([33])
che ha affermato una responsabilità solidale fra organizzatore e venditore.
L’ orientamento dominante ([34]),
invece, esclude che tra l’ organizzatore e il venditore sussista una
responsabilità solidale Infatti, si sostiene che l’ inciso “e” dell’ art. 14 d.
lgs. n° 111/95 (art. 93 codice del consumo) “ andrebbe più correttamente letto
come secondo i rispettivi obblighi, sembra
poter aver l’ unico significato che il produttore del pacchetto turistico ed il
venditore del viaggio sono responsabili soltanto dell’ inadempimento degli
obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista”. ([35])
Dalla differenziazione delle responsabilità deriva
che è necessario individuare quelle specifiche dell’ organizzatore e quelle
proprie del venditore, cosa che sarà possibile individuare di volta in volta
sulla base del singolo contratto. A titolo esemplificativo si può sostenere che
il venditore è responsabile a) per l’errata compilazione di un biglietto aereo
con conseguente perdita del volo; b) per il mancato avviso al cliente del
cambio di orario di partenza del volo di un viaggio tutto compreso; c) per non
aver confermato all’ organizzatore un viaggio prenotato dal cliente; invece l’
organizzatore sarà responsabile nei confronti del cliente a) per avere
prenotato un albergo di categoria difforme da quella richiesta dal cliente; b)
per avere programmato visite ai musei nei giorni di chiusura; c) per avere
calcolato tempi troppo stretti per eventuali coincidenze aeree.
Secondo l’orientamento dominante, quindi, “ il
venditore non è responsabile verso il consumatore per l’ inadempimento da parte
del tour operator, né per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli
servizi inclusi nel pacchetto turistico, ma soltanto per l’ inesatta esecuzione
delle prestazioni alle quali sia direttamente e personalmente obbligato in
forza della stipulazione del contratto di intermediazione di viaggio” ([36])
In linea con questo orientamento si è più volte
pronunciata la giurisprudenza che a seconda della fattispecie individua una
responsabilità del tour operator o dell’ agente ([37]).
Il codice del consumo non sembra aver risolto i
dubbi interpretativi avendo, come più volte sottolineato, ripreso integralmente
il contenuto dell’ art. 14 del d. lgs. n° 111/95.
Nell’ ambito della responsabilità dell’
organizzatore e del venditore di pacchetti turistici è doverosa un ulteriore
osservazione, relativa all’ art. 94 del codice del consumo.
Il
legislatore inizialmente nel redigere il suddetto articolo ha ripreso quasi
integralmente l’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95, (norma che prevede i limiti di
risarcibilità per i danni derivanti alla persona dall’ inadempimento o dalla
inesatta esecuzione delle prestazioni) non rendendosi, in realtà, conto che la convenzione di Varsavia, a cui la
norma rinvia espressamente, è per certi aspetti stata “superata” dall’ entrata
in vigore della convenzione di Montreal del 1999 ([38]).
Infatti l’ art. 55 della convenzione di Montreal prevede che “ La presente
convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto
internazionale
1) tra gli Stati parti della presente convenzione
che siano anche parti dei seguenti strumenti:
a) la
convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 …”
Dal coordinamento delle norme sopra richiamate
deriva che, in Italia, si applica ( ai trasporti aerei internazionali, nonchè a
tutti i trasporti, anche nazionali, effettuati da vettori muniti di licenza
comunitaria) la convenzione di Montreal e non più quella di Varsavia.
Pertanto, il richiamo effettuato dall’art. 94
risulta impreciso, in quanto il legislatore, per stabilire il limiti di
risarcibilità dei danni derivanti alla persona, avrebbe dovuto richiamare la
convenzione di Montreal, che di fatto verrà applicata in quanto oggi prevalente
su quella di Varsavia.
E’ doverosa un’ulteriore precisazione. L’ art. 94
del codice del consumo riprende, come già evidenziato, l’ art. 15 del d. lgs.
n. 111/95 che però, per gran parte, risulta essere abrogato.
Infatti, il d. lgs. del 9 maggio 2005 n° 96 ([39]) prevede, all’ art. 7, al capo terzo “Del
trasporto”, sezione I “Del trasporto di persone e di bagagli” che “
i commi I e III dell’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95 sono abrogati”. Il comma I
dell’ art. 15 disciplinava i limiti della risarcibilità dei danni alla persona
derivanti dall’ inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico, rinviando alle convenzioni
internazionali; il successivo comma terzo, invece, statuiva la nullità di ogni
accordo che stabiliva limiti inferiori.
Lo stesso decreto legislativo n. 96/05 prevede,
inoltre, che “le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate
dal presente d. lgs. entrano in vigore dopo 120 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso”. Pertanto, la disposizione relativa all’ abrogazione
dell’ art. 15 del d. lgs. n.111/95 , non essendo diretta a modificare il codice
della navigazione è entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del
decreto lgs.
Ne deriva che, non ci sarebbe più alcun limite alla
risarcibilità per i danni derivanti al passeggero-consumatore
dall’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni relative ai
pacchetti turistici. A colmare questa lacuna è intervenuto il legislatore che
con l’ art. 12 del d. lgs. 15 marzo 2006, n.151 ([40])
ha modificato e riscritto l’ art. 94 del codice del consumo. Suddetto articolo
statuisce, infatti, che :”L’articolo 94
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
<<Art.
94 (Responsabilità per danni alla persona)
1. Il danno derivante alla persona dall’
inadempimento o dall’ inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle
convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte lì
Italia o l’ Unione europea, così come recepite dall’ ordinamento italiano.
2. Il diritto
al risarcimento del danno derivante alla persona dall’ inadempimento o dall’
inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto
attiene all’ inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l’ articolo 2957 del codice civile.
3. E’
nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al
comma 1.>>
In questo modo, attraverso un richiamo generico
alle convenzioni internazionali, il legislatore ha ovviato l’inconveniente di
richiamare convenzioni superate o articoli abrogati.
Al fine di completare il quadro normativo del capo
II relativo ai servizi turistici del codice del consumo bisogna richiamare le
ultime due norme: gli artt. 99 (le assicurazioni) e 100 (fondo gi garanzia) che
anche in questo caso riprendono quasi letteralmente, e quindi, senza nessuna
sostanziale modifica da rilevare, le rispettive norme del d. lgs. n° 111/95
(artt. 20 e 21). Si deve, però sottolineare che l’art. 100 del codice del
consumo riprende l’art. 21 così come modificato dall’ art. 15, comma 2, legge 5
marzo 2001, n° 57.
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui
esposte, sembra di potersi affermare che il codice del consumo, relativamente
ai pacchetti turistici, rappresenta sicuramente un’ opera di notevole
importanza soprattutto da un punto di vista sistematico; è, infatti, un’
importante opera di riassetto di norme in gran parte esistenti. Sono poche le
modifiche sostanziali, avendo il legislatore, invece, in gran parte trasfuso il
contenuto di una normativa esistente (il d. lgs. n° 111/95) nel codice.
Sembrerebbe che ne sia uscita rafforzata la definizione di consumatore (secondo
le considerazioni prima esposte), così come anche il diritto all’ informazione
del turista.
Invece, la nuova
normativa non prende in considerazione alcuni aspetti problematici, già
esistenti, lasciandoli irrisolti, come la mancanza di un diritto di
ripensamento per il viaggiatore-consumatore o ancora nulla si dice in merito
alla garanzia della contrattazione a distanza. Riconoscendo il merito al codice
del consumo di avere posto fine alla frammentazione presente nella materia
consumeristica, si auspica che un giorno il legislatore intervenga a colmare
alcune ancora presenti e rafforzare così ancora di più il viaggiatore tenuto
anche conto dell’importanza che ha assunto il
turismo nel nostro paese.
[1] Il presente decreto costituisce l’attuazione della
delega conferita al Governo con la legge 29 luglio 2003 n° 229, recante
interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo
e semplificazione.
[2] Sul punto si veda: Alaimo, Amuso, Calderini,
Conti, De Nova, Dona, Elkann, Miranda, Palmigiano, Putti, Ruffulo, La
tutela del consumatore, athena, 2004, pagg. 20-21.
[3] Corte di Giu. 19 gennaio 1993, causa C-89/91,
Shearson Lehman Hutton Inc, in Racc.,
1993, I, 139
[4] Sul punto si veda Wanda d’Alessio, Diritto dei trasporti, Milano, 2003, pag. 374
[5] Ai sensi dell’art. 40, lett. a, CCV: “Ciascun
Stato contraente potrà al momento della firma, della ratifica o della adesione
alla presente Convenzione formulare la o le riserve seguenti: a) di applicare
la seguente convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano
essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove
il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito.”
[6] Trib. Taranto, 30 marzo 1988, in Resp. Civ. 1989, pag. 129; Trib. Roma,
23 marzo 1988, Giust. It., 1991, I,
2, pag. 66
[7] Pozzi, L’ambito di operatività della CCV, in I Contratti, 1999, pag. 905
[8] Cass. 6 novembre 1996 n° 9643
[9] Trib. Torino 8 novembre 1996, in Gir. It., 1997 I, pag. 58
[10] Trib. Monza 4 dicembre 1996, in I Contratti, 1997, pag. 478
[11] Per la qualificazione dell’intermediario come
mandatario si vedano: Cass. 28 novembre 2002, n.
[12] Sul punto Silingardi- Morandi, La
vendita di pacchetti turistici, Torino, 1998, pag. 171 e ss.
[13] Morandi-
Comenale Pinto-
[14] In tal senso Silingardi- Morandi,
op. cit., pag. 26.
[15] Zunarelli, La direttiva CEE n° 90/134 del 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, in Silingardi- Zencovich, La tutela del turista, Napoli, pag. 30
[16] Silingardi- Morandi, op. cit., pag. 25; Turco, Sul
rifiuto della proposta alternativa del tour operator in caso di modifiche dopo
la partenza, in Dir., Tur., 2003,
3, pag. 232
[17] CGCE, 30 aprile
[18]
[19] Carrassi, Tutela
del consumatore nell’acquisto di pacchetti turistici: finalmente una risposta adeguata
del legislatore italiano?, in
Economia e diritto del terziario, 1995,
pag. 21
[20] Sul punto Alaimo, Amuso, Calderini, Conti, De Nova, Dona, Elkann, Miranda, Palmigiano, Putti, Ruffulo, op. cit., pag. 186
[21] Carrassi, op.
cit., pag. 96
[22] Silingardi, Morandi, op. cit., pag. 46
[23] App. Firenze, 26 settembre
[24] Pret. Roma, 11 dicembre
[25] Silingardi, Morandi, op. cit., pag. 46
[26] Pret. Ivrea, 21 settembre
[27] Silingardi,-Morandi, op. cit., pag. 52
[28]
[29] Pierallini, in Viaggi
vacanze e circuiti tutto compreso, commentario a cura di Roppo, Padova, 1997
[30] Per le altre critiche interpretative si veda
Pierallini, I pacchetti turistici,
Milano, 1998, pag. 56 e ss.
[31] Per le diverse teorie si veda Silingardi- Morandi, op. cit., pag. 125
[32] Tommasini,
Interventi normativi sulla responsabilità degli operatori turistici nei
contratti di viaggio tutto compreso, in Giust.
Civ., 2000, II, pag. 262; Carrassi, Tutela
del turista nei viaggi a forfait. Finalmente una risposta adeguata del legislatore
italiano?, in Corr. Giur., 1995,
pag. 904
[33] Giudice di Pace di Parma, 19 marzo
[34] Si veda Morandi, I contratti di viaggio, in
Morandi- Comenale Pinto-
[35] Morandi, op. cit., pag. 84
[36] Morandi, op.
cit., pag. 105
[37] Trib. Mantova 4 marzo
[38] La convenzione di Montreal è stata ratificata il
29 aprile 2004 ed è entrata in vigore in Italia il 28 giugno 2004. Si deve
considerare che la suddetta Convenzione prevede un regime risarcitorio più
favorevole per il passeggero- consumatore; infatti, a differenza della
Convenzione di Varsavia, non prevede alcun limite risarcitorio nel caso di
morte o lesioni personali del passeggero, per cui la responsabilità del vettore
sarà illimitata; l' unico limite è previsto soltanto in relazione alla
responsabilità per ritardo. In questo caso la somma limite è pari a 4.150
diritti speciali di prelievo per ogni passeggero.
[39] “ Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, a norma dell’ art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265”, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131.
[40] “ Disposizioni correttive ed integrative al d.
lgs. 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del
Codice della Navigazione”, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88
Data di pubblicazione: 27 giugno
2006.