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Vol. IV/2006

 Casella di testo:  Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente
	                                                                         
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Il nuovo codice del consumo e i pacchetti turistici

 

Paola La Spina

 

1. Il codice del consumo

2. I pacchetti turistici e la loro disciplina

3. La Convenzione di Bruxelles

4. Il d. lgs. n°111/95 e il codice del consumo

5. I servizi turistici nel codice del consumo

6. La responsabilita’ dell’ organizzatore e del venditore nel d. lgs. n° 111/95 e nel codice del consumo: responsabilita’ solidale?

7. Brevi considerazioni conclusive

 

1. Il codice del consumo

Il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore in Italia il Codice del Consumo che raccoglie e riordina tutta la normativa relativa ai rapporti intercorrenti tra i soggetti professionali e il consumatore.

Si tratta di un provvedimento di grande importanza; il codice pone fine, infatti, alla frammentazione legislativa che aveva caratterizzato il diritto dei consumatori fino a questo momento.

Il nostro ordinamento sentiva, ormai, da tempo l’esigenza di riorganizzare e sistemare tutta la disciplina vigente in materia, tenuto conto anche del fatto che  la tutela del consumatore e degli utenti è divenuta prioritaria negli interventi dell’Unione Europea. Infatti, ultimamente in sede comunitaria si è notevolmente sensibilizzata una politica di protezione del consumatore e tale politica è stata anche ribadita dalla Commissione europea nella Comunicazione relativa agli anni 2002-2006.

Dal ruolo centrale che il consumatore ha acquisito in Europa, ne consegue la necessità  di armonizzare e coordinare le relative regole. E dal confronto tra i vari ordinamenti giuridici dei paesi membri,  il nostro sistema risultava per certi aspetti lacunoso e meno evoluto.

Infatti, a titolo esemplificativo si può ricordare che In Francia esisteva già il“  Code de la Consommation” ed in Spagna già dal 1984 vi è la legge generale sulla difesa dei consumatori e degli utenti. Invece, in Italia la disciplina relativa al consumatore risultava frammentata, in quanto il consumatore era tutelato da diverse disposizioni che erano state emanate in tempi diversi ed in un intervallo temporale abbastanza breve; disposizioni che non erano accorpate in alcun testo e che presentavano difficoltà di coordinamento con le disposizioni comunitarie.

Su questo scenario è stato emanato, dopo più di quarant’ anni dall’entrata in vigore del codice civile, il decreto legislativo 6 settembre 2005 n° 206 ([1]) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 235 del 08.10.2005, la cui finalità era quella di riordinare e riorganizzare tutta la normativa fino a quel momento esistente a tutela del consumatore.

Prima di scorrere il contenuto del nuovo codice del consumo, è opportuno richiamare il concetto di consumatore la cui tutela, come sopra accennato, è prioritaria non solo nel nostro ordinamento ma in tutta l’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 1469 bis comma secondo c.c., consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Presupposti necessari affinché un soggetto sia considerato consumatore sono quindi la fisicità e l’ agire per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi anche un imprenditore può essere considerato consumatore purché il contratto da lui concluso non sia un atto della sua attività.

Più discusso è, invece, in dottrina e giurisprudenza il requisito della fisicità del consumatore, unitamente a quello dell’eventuale ricomprensione di figure commerciali, non fisiche, ritenute deboli e pertanto abbisognevoli di tutela.

 Per un primo orientamento la nozione di consumatore deve essere interpretata restrittivamente. Tale orientamento insiste sul carattere fisico- individuale- naturale del consumatore e quindi esclude che possa rientrare in quest’ambito il commerciante sia attuale che in fieri.

Invece, un secondo orientamento giurisprudenziale comunitario estende la politica consumeristica, e quindi considera consumatori, anche soggetti che non sono oggettivamente tali, ma che si trovano  in una situazione d’inferiorità e debolezza ([2]).

Sull’argomento è intervenuta la Corte di Giustizia Europea ([3]) che, aderendo all’orientamento restrittivo, ha dato una definizione di consumatore improntata sul carattere fisico della persona ed ha ricondotto al consumatore stesso i soli contratti stipulati al fine di soddisfare le esigenze private.

Fatta questa doverosa premessa, è necessario analizzare il contenuto e la struttura del codice del consumo.

Il codice racchiude tulle le norme, per gran parte già esistenti, in materia di diritto dei consumatori. Sono disposte in ordine logico e ripercorrono tutte le fasi del rapporto di consumo che s’istaura tra il consumatore- utente da un lato e il produttore di beni e i suoi intermediari dall’altro lato.

Le disposizioni contenute nel codice sono tutte di matrice statale. L’art. 117 della Costituzione, nella nuova formulazione introdotta dalla legge Costituzionale n°3/2001, utilizza al secondo comma, lett. l), nell’elencazione delle materie di competenza statale, l’espressione “l’ordinamento civile”. Questa locuzione sta a significare che lo Stato ha una competenza legislativa su tutte le materie contenute nel codice civile e tutti i settori del diritto civile. La tutela del consumatore attiene alla fase pre-contrattuale, contrattuale ed extra-contrattuale dei rapporti istaurati con il professionista; sembra, pertanto, logico poter affermare che la tutela del consumatore rientri nel settore civile del nostro ordinamento. Conseguentemente, è competenza dello Stato legiferare in materia consumeristica. Le regioni non possono, quindi, incidere sui diritti dei consumatori, né sulla disciplina dei rapporti con le imprese, ma possono avere solo delle iniziative a favore delle associazioni, possono eventualmente risolvere la controversia stragiudizialmente o possono promuovere programmi d’intervento per l’informazione del consumatore.

Il codice del consumo si compone di 146 articoli ed è articolato in sei parti.

La prima parte (artt. 1-3) contiene disposizioni di carattere generale quali le definizioni, e le finalità del nuovo testo.

La seconda parte (artt. 4-32) riguarda l’educazione, informazione ed educazione del consumatore; si riferisce cioè a quella fase nella quale il consumatore prende una corretta conoscenza, anche attraverso una chiara pubblicità, del bene da acquistare.

La terza parte (artt. 33-101) attiene al rapporto di consumo vero e proprio; contiene le norme che disciplinano il contratto stipulato dal consumatore. Alcune norme si riferiscono a tutti i contratti, altre regole invece disciplinano singoli settori come ad esempio gli artt. 82-100 disciplinano i servizi turistici di cui infra.

La quarta parte (artt. 102-135) contiene le norme relative alla sicurezza e qualità dei rapporti, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla responsabilità per i prodotti difettosi, alle certificazioni di qualità e alle garanzie commerciali per i beni di consumo.

La quinta parte (artt. 136-141) riguarda le associazioni dei consumatori con particolare attenzione alle associazioni rappresentative a livello nazionale e l’accesso alla giustizia.

Infine la sesta parte (artt. 142-146) contiene le disposizioni finali e le abrogazioni, cui fanno seguito due allegati.

2. I pacchetti turistici e la loro disciplina

Nell’ambito del codice del consumo e precisamente nella parte terza, relativa al rapporto di consumo, gli artt. 82-100 disciplinano i “servizi turistici”.

Il turista- viaggiatore è infatti un consumatore, un consumatore speciale, quindi, può essere tutelato oltre che dai principi generali previsti dall’ordinamento interno ed internazionale (primi tra i quali i principi introdotti dalla legge n° 281/98) a tutela del consumatore anche dalla normativa speciale esistente a tutela del turista- viaggiatore.

Il fenomeno turistico è in continua crescita e rappresenta sempre più una fonte di ricchezza per il nostro paese. Solo nel 2002 sono stati spesi in Italia 82,719 milioni di euro in viaggi (l’incidenza sul P.I.L. è stata circa del 6%). Di questi circa 1.800 milione di euro per i pacchetti turistici. E’ sempre più diffusa, infatti, la prassi di acquistare un pacchetto turistico per le vacanze, piuttosto che organizzare un viaggio e doverne assemblare i singoli componenti. Con la diversità di prodotti che il mercato offre, è più semplice scegliere da un catalogo la vacanza che meglio soddisfa le proprie esigenze ed è lo stesso tour operator che organizza gli spostamenti e i trasporti; il viaggiatore deve solo scegliere la destinazione e il tipo di sistemazione che predilige e non si deve preoccupare di nulla più.

Ed è proprio della disciplina dei pacchetti turistici e della tutela del turista che si occuperà la presente trattazione, con particolare attenzione a quanto introdotto dal codice del consumo.

La disciplina del contratto di viaggio è stata al centro di molte iniziative a livello internazionale e comunitario. Il turista- acquirente di un pacchetto turistico gode oggi di un framework di tutele che trova il fondamento in diverse norme dalle quali qui si intende estrapolare e ordinare le informazioni necessarie ed i consigli utili per evitare spiacevoli sorprese nell’atteso momento della vacanza organizzata.

Le principali fonti in materia sono:

-                 La Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV), ratificata in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n° 1084;

-                 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n° 111 in attuazione della direttiva comunitaria n° 314/90 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso; tale direttiva aveva tra gli obiettivi dichiarati quello di completare e realizzare il mercato unico con lo scopo di eliminare gli ostacoli ancora esistenti alla commercializzazione del servizio turistico e di permettere al turista consumatore di usufruire di condizioni omogenee all’interno dei vari stati membri ([4]).

-                 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n° 206 (Codice del consumo, artt. 82- 100, nel quale in realtà è stato trasfuso il decreto legislativo n° 111/95, con poche modifiche sostanziali).

Il contratto di viaggio è inoltre sottoposto, per quanto non previsto dalle fonti appena elencate, alle norme del codice civile ed in particolare, essendo il contratto spesso predisposto dall’operatore in modo uniforme, talvolta in dei formulari con scarso potere d’intervento del turista, vi si applicano anche le norme sul contratto per adesione, artt. 1340 e 1341 c.c. e gli artt. 1469 bis c.c. e seguenti sulle clausole vessatorie, in quanto contratto stipulato tra consumatore e professionista.

Ma, a livello comunitario, non si sono esauriti con la direttiva n° 314/90.  Si deve, infatti, ricordare anche la direttiva CEE n° 13/93 attuata in Italia con legge n° 52/96 relativa alle clausole abusive che ha inciso notevolmente sui contratti relativi ai viaggi organizzati. Ed ancora due Regolamenti CE: reg. n° 2027/97 e il recente reg. 261/04 sulla responsabilità dei vettori.

Il quadro giuridico che si offre all’interprete in questo settore, quindi, è ricco di disposizioni comunitarie e non che richiedono agli operatori un coordinamento. E’ necessario, pertanto, analizzare l’ambito di applicazione e la relativa disciplina delle principali fonti in materia di pacchetti turistici, ossia la CCV, il decreto legislativo n° 111/95 e gli artt. 82-100 del codice del consumo.

3. La Convenzione di Bruxelles

A livello internazionale il primo intervento legislativo, diretto a coordinare le discipline nazionali dei viaggi tutto compreso, è stato la Convenzione internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970 (CCV), recepita in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n° 1084, la quale ha dato attuazione alla riserva prevista dall’art. 40, comma 1°, lett. a) della CCV ([5]).

Ne consegue che l’ ambito di applicazione della Convenzione è limitato soltanto ai contratti di viaggio da eseguirsi totalmente o parzialmente in uno Stato diverso da quello in cui il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito, con esclusione, pertanto, di poter applicare la CCV ai contratti di viaggio nazionale.

Tuttavia, la CCV ha influenzato diverse pronunce della Suprema Corte in merito ad alcuni contratti di viaggio nazionali ([6]), i quali sono identici, sotto il profilo causale, ai contratti di viaggio internazionali.

Lo scopo della CCV è quello di “fornire adeguate tutele al consumatore- viaggiatore, parte di un contratto essenzialmente atipico, mutuato dalla prassi e, sino all’avvento della normativa in esame, non inquadrato in un preciso schema di riferimento.” ([7])

La CCV trova applicazione sia per il contratto di organizzazione di viaggio sia per il contratto di intermediazione di viaggio.

Il contratto di organizzazione è il contratto per il quale una parte si obbliga, verso il pagamento di un prezzo complessivo, a fornire a suo nome alla controparte un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essa si riferisca. Il contratto di intermediazione di viaggio è invece il contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare all’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi (legge n° 1084/77, artt. 1-3).

La CCV, pertanto, disciplina sia i rapporti contrattuali che sorgono tra l’organizzatore di viaggio e l’intermediario sia i rapporti tra quest’ ultimo e il viaggiatore- consumatore.

La CCV contempla anche i casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzatore e dell’intermediario di viaggio.

Essi, ai sensi degli artt. 12- 21 della legge n° 1084/77, devono eseguire il contratto con la diligenza del buon padre di famiglia  e sono responsabili di qualsiasi pregiudizio arrecato al viaggiatore derivante dall’inadempimento totale o parziale dei propri obblighi, anche quando i danni derivino da atti od omissioni dei propri impiegati o agenti che agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n° 1084/77 l’organizzatore di viaggio è, inoltre, responsabile sia di qualunque pregiudizio derivante dall’inadempimento totale o parziale dei servizi di trasporto, alloggio o di altro tipo effettuato da terzi, sia di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell’esecuzione di queste prestazioni, tranne che non provi di avere agito con diligenza nella scelta dell’esecutore.

Si è discusso in giurisprudenza circa il contenuto della diligenza richiesta all’organizzatore per evitare che possa incorrere in responsabilità, e sul punto è intervenuta la Suprema Corte ([8]) la quale ha ritenuto che “ la diligenza deve esercitarsi nella scelta del soggetto che eseguirà in favore del viaggiatore la prestazione che l’organizzatore di viaggi dovrebbe altrimenti effettuare personalmente: questo soggetto non è la persona fisica che materialmente eseguirà la prestazione, ma il soggetto con il quale l’organizzatore entra in rapporto contrattuale per procurarsi il servizio da rendere al viaggiatore. La scelta compiuta dall’organizzatore di viaggi dovrà dunque essere valutata dal giudice, per stabilire se essa sia stata diligentemente compiuta”.

Alla luce di suddetta pronuncia ne deriva che se l’organizzatore di viaggi effettua una scelta oculata non potrà essere responsabile per i pregiudizi causati al viaggiatore né ai sensi della Convenzione di Bruxelles, né comunque ai sensi delle regole del codice civile.

La giurisprudenza di merito ([9]) ha riconosciuto nell’ overbooking di albergo prenotato un ulteriore ipotesi di responsabilità dell’organizzatore di viaggi. Tale situazione si verifica quando si effettuano prenotazioni in eccesso, rispetto alla effettiva capienza dell’esercizio alberghiero, nella speranza, vana, che qualche viaggiatore non si presenti; se, invece, si dovessero presentare tutti coloro che hanno prenotato, la struttura alberghiera non sarà evidentemente in grado di ospitare tutti coloro che avevano prenotato.

Per completezza, si segnala che si può parlare di responsabilità dell’organizzatore di viaggi, ai sensi della Convenzione di Bruxelles, anche nel caso di difformità tra la categoria o le caratteristiche dell’ alloggio indicate nel catalogo e promesse, e la categoria e le caratteristiche dell’albergo effettivamente fornito al viaggiatore, così come ha riconosciuto il Tribunale di Monza ([10]).

Diversa è, invece, la posizione dell’ intermediario di viaggio il quale, a differenza dell’organizzatore non risponde dell’inadempimento totale o parziale dei viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto. La legge n° 1084/77 prevede, invece, all’ art. 22 comma 1°, una responsabilità dell’ intermediario di viaggio per tutte le inosservanze commesse nell’adempimento dei propri obblighi e fa riferimento alla diligenza dello stesso. La diligenza a cui si riferisce suddetta norma è la diligenza professionale che ci si attende da un soggetto che svolge abitualmente l’ intermediario di viaggi.

Infatti l’utente che si rivolge ad un agenzia di viaggi cerca professionalità e competenza; desidera che l’intermediario selezioni i servizi che più si avvicinino alle sue esigenze. Ne deriva che, se l’intermediario si comporta negligentemente, ad esempio non informando i passeggeri dell’esistenza di restrizioni imposte dal paese di destinazione (visto d’ingresso), risponderà degli eventuali danni arrecati all’utente. Anche nel silenzio dei passeggeri che non chiedono nulla, l’agente di viaggio, anche se solo intermediario, ha il dovere di informarli che  per entrare nel paese di destinazione c’è bisogno del visto. Ed adempiuto il dovere di informare i passeggeri, l’intermediario non è anche tenuto ad adoperarsi affinché ottengano il visto d’ingresso; infatti, esaurita l’attività d’ informazione, l’intermediario non prende alcuna responsabilità per il mancato successivo ottenimento del visto che invece può dipendere da situazioni personali del passeggero.

Argomentando da queste norme sopra citate si è rafforzato un orientamento in giurisprudenza secondo il quale la prestazione che deve eseguire il tour operator- organizzatore assumerebbe i caratteri propri dell’obbligazione dell’appaltatore,mentre la prestazione del travel agent viene ricondotta a quella del mandatario del viaggiatore mandante ([11]).

4. Il d. lgs. n°111/95 e il codice del consumo

A livello comunitario la disciplina giuridica dei contratti di viaggio stipulati con la formula “tutto compreso”, conclusi tra consumatori e operatori del settore, è stata introdotta con la direttiva comunitaria CEE n° 90/314. Tale direttiva si è posta come obiettivo primario quello di coordinare ed uniformare a livello europeo i viaggi organizzati, e nel fare ciò ha ripreso molti concetti già presenti nella CCV, ma sicuramente ha compiuto numerosi passi in avanti nella tutela del viaggiatore- consumatore.

La direttiva n° 90/314 è stata attuata in Italia con il d. lgs. 17 marzo 1995 n° 111, il quale si riferisce anche ai contratti di viaggio tutto compreso conclusi al di fuori dei locali commerciali, ferma restando l’applicazione, in questi casi, delle disposizioni del d. lgs. 15-1-1992, n. 50 (art. 1), le quali riconoscono al consumatore il diritto di recedere entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Coma prima accennato il d. lgs. n° 111/95 è stato oggi trasfuso nel codice del consumo negli artt- 82- 100 con poche modifiche sostanziali. Per ragioni espositive e di chiarezza, pertanto, si riporteranno solo le nuove norme evidenziando di volta in volta le differenze rispetto alla disciplina previgente.

5. I servizi turistici nel codice del consumo

Articolo 82 “Ambito di applicazione”

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’art. 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’art. 84.

2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziali al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

L’art. 82 riprende l’art. 1 del d. lgs. n° 111/95; delimita l’ambito di applicazione della normativa facendo alcuni rinvii. Tuttavia dalla lettura si evincono alcuni importanti elementi, quali l’esclusione dall’ambito di applicazione, dei pacchetti turistici acquistati (cosa non rara) dal cittadino italiano all’estero (salvo in questo caso l’applicazione della CCV).

Importante novità del codice è rappresentata dal fatto che il d. lgs. n°111/95 escludeva dall’ambito di applicazione del decreto i pacchetti turistici venduti dagli operatori “abusivi” vale a dire  gli organizzatori ed i venditori sprovvisti dell’autorizzazione amministrativa alla vendita di servizi turistici, prevista dalla legge 17 marzo 1983 n°217 e dalle successive modifiche. Pertanto il viaggiator che acquistava un pacchetto turistico da un operatore “abusivo” non poteva essere tutelato dalla normativa del decreto, ma poteva solo fare riferimento alla tutela generale prevista in materia di inadempimento contrattuale.

Il nuovo codice, invece, non menzionando nell’articolo in questione la regolare autorizzazione, ha esteso la tutela anche agli acquisti effettuati da un operatore “abusivo”, allargando quindi l’ambito di operatività della tutela.

Il secondo comma, rimasto invariato, prevede che l’applicazione della normativa del decreto prima, del codice del consumo oggi, si estende anche ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali.

Articolo 83 “Definizioni”

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

La norma riprende gli artt. 3, 4 e 5 del d. lgs. n° 111/95, come modificati dall’art. 11, comma 6, legge n° 135/01.

In merito alla definizione di organizzatore si può osservare che il testo attuale non riproduce la lett. b) dell’art. 3 d. lgs. n° 111/95, riguardante le associazioni senza scopo di lucro. Inoltre rispetto alla definizione della direttiva CEE 90/314, quella accolta prima nel decreto e ora nel codice del consumo non riprende il concetto di non occasionalità, né tantomeno quello similare di abitualità richiamato dalla CCV, in quanto ritenuti verosimilmente superflui.

Neanche la definizione di venditore richiede particolari osservazioni se non per l’ elemento di differenziazione rispetto all’organizzatore. Rispetto a quest’ultimo il venditore si differenzia per l’oggetto dell’attività svolta. Infatti, l’organizzatore realizza e si obbliga a procurare il pacchetto turistico in nome proprio, il venditore, invece, vende o procura ciò che è stato realizzato dall’ organizzatore.

L’ ultima definizione contemplata dall’articolo in esame è quella di consumatore che, rispetto alle prime due, richiede qualche maggiore riflessione.

La definizione contenuta nell’art. 83 ricalca perfettamente quella contenuta nel d. lgs. n° 111/95 ma si allontana e si atteggia in modo particolare rispetto a quella generalmente considerata nel settore. Infatti, come già precedentemente accennato, la definizione di consumatore comunemente si basa su due elementi: la fisicità e l’ agire per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La definizione data dal codice del consumo, invece, amplia la nozione di consumatore definendolo semplicemente l’acquirente e non richiamando nessuno dei due requisiti. L’effetto è quello di ampliare la categoria consentendo anche a soggetti “non fisici” di poter fruire della tutela del codice.

La dottrina ha aderito favorevolmente a tale definizione evidenziando il concetto di gratuità della prestazione di colui che acquista per conto del consumatore ([12]).

Articolo 84 “ Pacchetti turistici”

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’ alloggio di cui all’ articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

L’ art. 84 riprende l’art. 2 del d. lgs. n° 111/95 e definisce il concetto di pacchetto turistico per la cui configurabilità è necessaria la combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi non accessori al trasporto e all’alloggio (animazione, escursioni, visite guidate etc…).

Per l’applicabilità delle norme sui servizi turistici presenti nel codice del consumo, pertanto, si può prescindere dalla presenza del servizio di trasporto che, invece, occorre per la configurabilità di un contratto di viaggio ai sensi del CCV ([13]).

La non accessorietà (lett. c, comma 1) dei servizi turistici, così come ritiene la dottrina, deve essere “commisurata all’ intrinseca autonomia della relativa attività economica rispetto ai servizi di trasporto o alloggio. E’ meramente accessorio il servizio di prima colazione o di spiaggia rispetto all’alloggio, di assicurazione bagagli rispetto al trasporto; non è il servizio di equitazione rispetto all’ospitalità alberghiera ovvero la locazione di autovettura rispetto ad un trasporto aereo…” ([14]).

Più discusso in dottrina è stato interpretare il concetto di “significatività dei servizi turistici”(lett. c, comma 1),tenuto anche conto delle poche pronunce giurisprudenziali sul punto.

Da un lato ([15]) è stata data un’interpretazione estensiva del requisito, nel senso che deve essere valutato da un punto di vista soggettivo, con riguardo al solo interesse del turista e senza tenere conto del medesimo sul piano economico o del sinallagma contrattuale.

La dottrina prevalente ([16]) dà, invece, un’interpretazione restrittiva del requisito della significatività dei servizi turistici e sostiene che debba essere valutato oggettivamente; per cui, secondo questo orientamento il servizio costituisce parte significativa del pacchetto turistico se è considerato tale dai contraenti tanto da essersi formato su di essi il consenso.

Dalla definizione sopra riportata di pacchetto turistico si evince che resta escluso dalla tutela il c.d. turista escursionista, in quanto acquista un servizio che si conclude in giornata e pertanto non vengono superate le ventiquattro ore o la notte come invece richiesto espressamente dalla norma in esame.

Si deve ricordare, inoltre, che sul concetto di tutto compreso si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea ([17]) la quale si è pronunciata sui viaggi personalizzati riconoscendo che rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva n° 90/314 ed ha

riconosciuto la possibilità che nel contratto all inclusive possano essere presenti “particolari desideri che il consumatore ha fatto conoscere all’organizzatore o al venditore al momento della prenotazione e che le due parti hanno accettato”.

Articolo 85 “ Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici”

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’ organizzatore o venditore.

Tale articolo riproduce integralmente l’art. 6 del d. dgs. n° 111/95 e prescrive la forma che devono avere i contratti di vendita di pacchetti turistici. La norma stabilisce che debbano essere stipulati per iscritto; sul punto la dottrina ha discusso a lungo, con particolare riferimento alla circostanza se la forma scritta sia richiesta ad substantiam o ad probationem.

Secondo un primo orientamento ([18]) la forma richiesta dall’ art. 6 del d. lgs. n° 111/95, oggi art. 85 codice del consumo sarebbe prescritta ad probationem, necessaria cioè a dimostrare l’esistenza del contratto, dato che il dato testuale in esame è carente della previsione sanzionatoria della nullità. C’ è, invece, chi ritiene che la forma scritta sia richiesta per la validità del contratto e quindi ad substantiam in quanto la forma scritta sarebbe “ l’unica modalità positiva del contenuto dell’accordo veramente garantista” ([19]).

Tuttavia la dottrina prevalente esclude che la norma in questione abbia previsto l’obbligo della forma scritta sia ad probationem sia ad substantiam. Infatti, in merito alla prima è stato osservato che né la norma né tantomeno le altre disposizioni pongono alcuna limitazione dei mezzi probatori dell’ esistenza del contratto di vendita di pacchetto turistico, per cui nessun riscontro normativo attribuisce alla forma scritta carattere di requisito di forma ad probationem. Analogamente, con riferimento all’ esclusione della forma scritta ad substantiam, nessuna norma del d. lgs. n° 111/95 o del codice del consumo condiziona la validità del contratto alla forma scritta, per cui la mancanza di questa non determinerà la nullità del contratto stesso. Si ritiene, inoltre, che si debba escludere anche la c.d. nullità virtuale o tacita, consistente nell’invalidità assoluta del contratto derivante dalla contrarietà del contratto stesso a norme imperative poste a tutela di un interesse pubblico superiore (art. 1418, comma 1, c.c.)

L’ orientamento maggioritario sembrerebbe confermato anche da quanto accade nella prassi. Infatti, chi deve acquistare un pacchetto turistico si mostra infastidito dall’ eccessivo formalismo di dover sottoscrivere un contratto, preferendo talvolta organizzare il tutto telefonicamente evitando così di doversi recare in agenzia. Per cui spesso e volentieri le agenzie finiscono per non predisporre alcun contratto per evitare di perdere il cliente.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si può concludere affermando che l’art 85 del codice del consumo non prescrive alcun obbligo di forma scritta del contratto, ma si limita affinché il viaggiatore sia edotto di tutti gli aspetti del pacchetto turistico mediante un documento scritto che non ha tutte le caratteristiche per poter esser considerato una forma scritta vera e propria ([20]).

Articolo 86 “ Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici”

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d’ inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’ esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’ atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 100;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del

h) ove il pacchetto includa turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’ accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art. 91.

La norma riproduce integralmente l’art. 7 del d. lgs. n° 111/95 e contiene l’elencazione degli elementi che devono essere indicati nel contratto di vendita di pacchetti turistici. Tali elementi sono stati recepiti abbastanza fedelmente dalla direttiva comunitaria, non sollevando particolari problemi interpretativi.

E’ possibile tuttavia effettuare alcune osservazioni alla luce di quello che avviene nella prassi. In primo luogo, i contratti stipulati di acquisto di un pacchetto turistico non contengono tutti  gli elementi prescritti dalla norma ma si limitano a contenere solo dati essenziali quali il nominativo del turista, data di partenza e di arrivo, il prezzo complessivo o le clausole per la disdetta, rinviando per gli altri elementi ad altri documenti come il catalogo.

Un’ ulteriore disposizione spesso disattesa dagli operatori è quella di richiedere al viaggiatore al momento della prenotazione, non il venticinque per cento dell’ intero importo, come prescritto dall’articolo in esame, ma l’ intera somma.

Si deve, inoltre, evidenziare che il termine entro il quale il consumatore deve presentare il reclamo ai sensi della lettera o del presente articolo non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data del rientro presso il luogo di partenza.

Articolo 87 “ Informazione del consumatore”

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’ Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno

 2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Anche tale norma riprende integralmente quella corrispettiva  del d. lgs. n° 111/95 (art. 8). Questa, in particolare elenca gli elementi che devono essere forniti al consumatore prima della conclusione del contratto o prima dell’ inizio del viaggio; la disciplina del contratto di viaggio “tutto compreso” prevede, infatti, un regime informativo con obblighi a carico degli operatori (rivolti sia all’ organizzatore sia all’intermediario) nella fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione dell’accordo.

I commenti da parte della dottrina ([21]) sono stati generalmente positivi in merito a tale disposizione; infatti è stata definita incisiva ed è stato sottolineato che la previsione del secondo comma rappresenta “la vera novità della disposizione in esame”. C’ è però chi ([22]), invece, ha evidenziato che la norma avrebbe in realtà un carattere poco innovativo rispetto alla normativa già esistente e rispetto alla direttiva.

La giurisprudenza, in materia di informativa del viaggiatore, è stata abbastanza cospicua.

Ci sono diverse pronunce che hanno evidenziato che, in realtà, nella prassi è frequente la violazione degli obblighi informativi a danno dei viaggiatori, soprattutto in riferimento alla mancata informazione da parte dell’operatore delle indicazioni previste dal comma 1 (in materia di passaporto e visto).

Capita, infatti, che i viaggiatori consumatori si vedano “respinti” alla frontiera per ragioni burocratiche e costretti a rinunciare alla vacanza. Il legislatore ha previsto che queste informazioni, anche nella fase precontrattuale, vengano fornite per iscritto, cosicché non sarà difficile per il consumatore ottenere il risarcimento del danno a meno che l’ organizzatore non riesca a “dimostrare di avere dato comunicazione scritta delle formalità necessarie all’ espatrio” ([23]).

Nell’ ambito degli obblighi informativi la giurisprudenza è intervenuta anche per precisare che “l’organizzatore di viaggio è tenuto ad informare, anche sulla base dei principi sottesi agli artt. 1175 e 1337 c. c., il contraente di tutte le circostanze che possono influire sul procedimento di formazione della sua volontà e l’inosservanza di tale obbligo può essere fonte di responsabilità (nel caso di specie il viaggiatore non era stato informato sulle basse maree che impedivano di usufruire delle amenità marine in una località balneare).” ([24])

Si ritiene in questi casi, e cioè di inadempimento da parte dell’organizzatore di viaggio che ha comportato il mancato godimento delle utilità promesse, che il malcapitato turista “ respinto” alla frontiera, potrà adire l’ autorità giudiziaria ed ottenere il risarcimento del danno anche non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa.

Si sottolinea, infine, la clausola di chiusura dell’articolo in esame che è di estrema importanza pratica, in quanto, circa il divieto per l’organizzatore di fornire informazioni ingannevoli, dà rilievo ad ogni canale informativo adito dal consumatore. Tale argomento è anche ribadito dal Codice di autodisciplina Pubblicitaria che all’ art. 28 disciplina la pubblicità dei viaggi organizzati sotto qualsiasi forma prevedendo che i tour operators aderenti, oltre ad astenersi dalla pubblicità ingannevole, debbano fornire “informazioni complete ed accurate con particolare riguardo al trattamento ed alle prestazioni incluse nel prezzo”. 

Articolo 88 “ Opuscolo informativo”

1. L’ opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l’itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’ Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dall’ annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione o vengano concordate dai contraenti, mediante un specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

La norma riprende l’art. 9 del d. lgs. n° 111/95 e si occupa dell’opuscolo informativo, comunemente inteso come catalogo o depliant, preoccupandosi di definirne il contenuto che deve essere chiaro e preciso. Il contenuto dell’ opuscolo vincola l’ organizzatore ed il venditore in relazioni alle rispettive responsabilità, pertanto si consiglia di conservarne sempre una copia, in quanto, essendo questo parte integrante dell’accordo, sarà possibile far valere quanto ivi previsto in caso di eventuali inadempimenti.

La norma rispecchia quasi fedelmente il dettato della direttiva anche se il legislatore italiano non ha brillato in questo caso per chiarezza. Infatti, la disposizione è stata ampiamente criticata dalla dottrina. E’ stato osservato ([25]), a tal proposito, che la norma in questione ha determinato una “sovrapposizione, talora anche la duplicazione, in genere l’ insufficiente coordinamento” con le altre disposizioni. Ad esempio le regole relative al passaporto e al visto sono contenute sia nell’ articoli 87 e sia nell’ art. 88, prima negli artt. 8 e 9 del d. lgs. n° 111/95, così come quelle relative alla sistemazione alberghiera sono presenti negli artt. 86 e 88 del codice del consumo (artt. 7 e 9 del d. lgs. n° 111 /95). Sono state evidenziate anche delle contraddizioni così come quella per cui gli artt. 86 lett. l) e l’art. 88 lett. g) demandano all’autonomia contrattuale la determinazione del termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’ annullamento del viaggio per mancata adesione del numero minimo di partecipanti, invece l’art. 92 comma terzo limita tale facoltà alla previsione di un termine di almeno 20 giorni precedenti la data prevista per la partenza.

La giurisprudenza ha, sulla norma i questione, osservato che il contenuto del catalogo rappresenta un vero e proprio obbligo contrattuale; pertanto, costituisce inadempimento dell’obbligo di diligente organizzazione, tale da giustificare la risoluzione del contratto, il fatto che l’organizzatore fornisca erronee informazioni, tramite il catalogo, sui luoghi di vacanza e sulle prestazione offerte al turista. Il danno arrecato al viaggiatore, da suddetto inadempimento,  si configura come un’ ipotesi di danno non patrimoniale (c..d. danno da vacanza rovinata) ed è risarcibile. ([26])

Articolo 89 “ Cessione del contratto”

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’ organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’ impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e la generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’ organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

La norma riprende integralmente l’ art. 10 del d. lgs. n° 111/95; essa prevede la possibilità per il viaggiatore che si trova nell’impossibilità di partire di cedere il pacchetto turistico ad un terzo; al momento della cessione il cedente dovrà verificare che il cessionario soddisfi tutte le condizioni richieste per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno (ad esempio che abbia assolto agli obblighi sanitari).

 E’ stato osservato da alcuni autori ([27]) che la disposizione, rispetto a quella corrispondente della CCV (art. 8) introduce degli elementi più favorevoli per il consumatore, come il carattere cogente e non derogabile della disposizione rispetto a quello dispositivo della CCV.

  Il secondo comma dell’ 10 statuisce che il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’ organizzatore e del venditore per il pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente nascenti dalla cessione. Si tratta, quindi, di un’ ipotesi che non rientra nello schema della cessione liberatoria previsto dall’ art. 1408 comma 1 c.c. secondo il quale “il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo”; nell’ ipotesi dell’ art. 10 del codice del consumo, infatti, l’organizzatore o il venditore del viaggio (contraente ceduto), qualora il cessionario sia inadempiente, potranno agire non solo nei confronti del cessionario ma anche nei confronti del cedente.

Articolo 90 “ Revisione del prezzo”

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Anche questa norma riprende integralmente quella corrispondente del d. lgs. n° 111/95 (art. 11). Non si pongono particolari problemi interpretativi e non si segnalano pronunce giurisprudenziali di particolare interesse sull’argomento. La disposizione in esame riconosce la possibilità per l’ organizzatore ed il rivenditore di revisionare il prezzo purchè a determinate condizioni e limiti. Un primo limite è di carattere temporale; ai sensi del quarto comma il prezzo non può essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. L’ altro limite, invece, attiene alla misura massima che la variazione può subire: il 10% al rialzo.

Ci sono poi delle condizioni dettate dalla norma da rispettare per revisionare il prezzo che così si possono sintetizzare:

-    il prezzo può essere revisionato solo quando “sia stato espressamente previsto nel contratto”;

-    il contratto deve prevedere le modalità di calcolo;

-    la revisione è consentita solo quando variano alcuni elementi (costo del trasporto, carburante, etc…)

Articolo 91 “ Modifiche delle condizioni contrattuali”

1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’ art. 90

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’ art. 92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all’ organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’ avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’ organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportando oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’ accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

La norma riproduce integralmente l’ art. 12 del d. lgs. n° 111/95 e disciplina l’ ipotesi in cui l’ organizzatore o il venditore abbiano la necessità di modificare il contratto.

A tal proposito, l’ eventuale cambiamento degli elementi contrattuali è regolato diversamente a seconda che si tratti di modifiche anteriori o successive alla partenza.

Dopo la conclusione del contratto e prima della partenza, se è necessario, l’ operatore può modificare alcuni elementi del contratto, anche in modo significativo e la legge regola dettagliatamente questa ipotesi , specificando le facoltà attribuite in questo caso al turista.

L’ operatore deve dare avviso scritto al turista indicando il cambiamento e la variazione del prezzo che ne consegue. Il turista deve comunicare, entro due giorni lavorativi, la scelta ( se accetta o recede). Si ritiene che se le modifiche delle condizioni contrattuali non vengono comunicate per iscritto, il consumatore non è vincolato ad alcun limite temporale per comunicare le sue scelte.

Si discute in dottrina circa gli effetti della mancata risposta del turista all’ interpello entro due giorni lavorativi. Alcuni ([28]) ritengono che “ considerato che in caso negativo l’ alternativa è il recesso , sembra ragionevole ritenere che, se l’ interpellato (consumatore) non risponde e neppure manifesta la volontà di recedere, il suo silenzio debba essere interpretato nel senso della adesione alla proposta di modifica. Verrebbe meno la certezza del rapporto”.

Secondo un altro orientamento, invece, “pensare ad una sua (del turista) accettazione tacita, o meglio legale, sembra troppo forte ed aprirebbe il rischio di abusi da parte dell’ operatore, o comunque di inconvenienti troppo seri a danno del turista” ([29]).

La seconda parte dell’ articolo 91 (commi 4 e 5) disciplina le modifiche contrattuali successive alla partenza; tali disposizioni sollevano diversi dubbi interpretativi, come la qualificazione dell’ “essenzialità” dei servizi non forniti o dell’ “adeguatezza” delle soluzioni alternative; concetti troppo generici che lasciano spazio ad interpretazioni soggettive e che solo la prassi e la giurisprudenza potranno chiarire.

Articolo 92 “ Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio”

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli artt. 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore  senza supplemento di prezzo , o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di denaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritto almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

Riprende l’ art. 13 del d. lgs n° 111/95.

 La norma in questione ha sollevato non poche critiche in dottrina, prima tra le quali quella di stabilire a chi compete la scelta dei pacchetti alternativi. ([30]) In altre parole: qualora il consumatore receda o l’ operatore cancelli il pacchetto turistico ai sensi del primo comma dell’ art. 92, chi sceglie il pacchetto turistico equivalente, superiore o qualitativamente inferiore: il turista o l’operatore?

Secondo un primo orientamento la scelta non può che spettare al turista che sarebbe quindi legittimato a pretendere un pacchetto alternativo superiore a parità di prezzo.

L’ adesione a tale orientamento comporterebbe il nascere di problematiche insormontabili, in quando non sempre il consumatore è in grado di valutare il valore di un pacchetto turistico e di conseguenza sceglierne uno equivalente. Ecco perché sembra preferibile l’ orientamento secondo il quale la scelta dei pacchetti turistici alternativi spetta all’ operatore, in quanto può effettivamente valutarne il valore ed ha conoscenza dei pacchetti disponibili.

L’ ultimo comma dell’ art. 92 prende in considerazione l’ overbooking (letteralmente sovraprenotazioni), che si verifica quando vengono accettate più prenotazioni rispetto ai posti disponibili. A tale prassi ricorrono sia gli albergatori ma più frequentemente le compagnie aeree; essa trae origine dal comportamento dei passeggeri no- show, cioè quei passeggeri che prenotano ma poi non si presentano. Il vettore aereo o l’ albergatore fanno, quindi, affidamento sul fatto che qualcuno non si presenti e per evitare che rimangano posti vuoti ne vendono di più di quelli disponibili.

L’ overbooking aereo, dal 17 febbraio 2005, è disciplinato dal Regolamento CE n° 261/04 del Parlamento e del Consiglio dell’ 11 febbraio 2004. Tale Regolamento ha istituito regole comuni in materia di risarcimento ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato per i passeggeri in partenza da un aeroporto di uno Stato membro ed anche per quelli in partenza da uno paese terzo con destinazione un aeroporto in uno Stato membro, purchè il volo sia operato da un vettore comunitario.

6. La responsabilita’ dell’ organizzatore e del venditore nel d. lgs. n° 111/95 e nel codice del consumo: responsabilita’ solidale?

Sono sei gli articoli che disciplinano nel codice del consumo la responsabilità dell’ organizzatore e del venditore: dall’ art. 93 all’ art. 98 che riprendono testualmente e quasi integralmente, anche i questo caso, le disposizioni già contenute nel d. lgs. n° 111/95 ( dall’ art. 14 all’ art. 19) per il cui testo si rimanda.

Non essendoci particolari differenze rispetto alla normativa previgente, in questa sede si vuole analizzare uno dei problemi, in tema di responsabilità, forse più discusso sia in dottrina che in giurisprudenza: vale a dire se l’ organizzatore del viaggio sia responsabile in solido con il venditore per i danni arrecati al viaggiatore.

Tale  questione è nata dall’ interpretazione sia della norma comunitaria sia della relativa norma del d. lgs. n° 111/95, oggi codice del consumo.

L ‘art. 5, paragrafo primo, della direttiva CEE n° 314/90 afferma, infatti che: “gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l’ organizzatore e/o il venditore  parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto….”

L’ interpretazione di suddetta norma, con riferimento alla locuzione “organizzatore e/o venditore” ha dato origine in dottrina a diverse posizioni; secondo alcuni la norma di recepimento avrebbe dovuto prevedere una responsabilità dell’ agenzia di viaggi sussidiaria a quella dell’ organizzatore, secondo altri una responsabilità solidale ([31]).

Anche la norma del d. lgs. n° 111/95 (art. 14) e oggi la rispettiva del codice del consumo (art. 93) ha dato qualche difficoltà d’ interpretazione. Infatti l’art. 93 al primo comma dispone che : “ fermi restando gli obblighi previsti dall’ articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’ organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità…”, ed il secondo comma della stessa norma : “ l’ organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”, od ancora l’ art. 96 prevede al primo comma che : “l’ organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore…”.

L’ accostamento dell’ organizzatore al venditore nelle stesse norme interne ha portato una parte della dottrina (minoritaria) ([32]) a interpretare le disposizioni  in questione nel senso di riconoscere una responsabilità solidale tra organizzatore e venditore; tale orientamento si basa sulla sostituzione che il legislatore ha effettuato nell’ espressione “organizzatore e/o venditore”, originariamente prevista nella direttiva, con la locuzione “e” nel testo del d. lgs. n° 111/95 e nel codice del consumo oggi.

In sintonia con questo orientamento si è posta anche una decisione del Giudice di Pace di Parma ([33]) che ha affermato una responsabilità solidale fra organizzatore e venditore.

L’ orientamento dominante ([34]), invece, esclude che tra l’ organizzatore e il venditore sussista una responsabilità solidale Infatti, si sostiene che l’ inciso “e” dell’ art. 14 d. lgs. n° 111/95 (art. 93 codice del consumo) “ andrebbe più correttamente letto come secondo i rispettivi obblighi, sembra poter aver l’ unico significato che il produttore del pacchetto turistico ed il venditore del viaggio sono responsabili soltanto dell’ inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista”. ([35])

Dalla differenziazione delle responsabilità deriva che è necessario individuare quelle specifiche dell’ organizzatore e quelle proprie del venditore, cosa che sarà possibile individuare di volta in volta sulla base del singolo contratto. A titolo esemplificativo si può sostenere che il venditore è responsabile a) per l’errata compilazione di un biglietto aereo con conseguente perdita del volo; b) per il mancato avviso al cliente del cambio di orario di partenza del volo di un viaggio tutto compreso; c) per non aver confermato all’ organizzatore un viaggio prenotato dal cliente; invece l’ organizzatore sarà responsabile nei confronti del cliente a) per avere prenotato un albergo di categoria difforme da quella richiesta dal cliente; b) per avere programmato visite ai musei nei giorni di chiusura; c) per avere calcolato tempi troppo stretti per eventuali coincidenze aeree.

Secondo l’orientamento dominante, quindi, “ il venditore non è responsabile verso il consumatore per l’ inadempimento da parte del tour operator, né per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto turistico, ma soltanto per l’ inesatta esecuzione delle prestazioni alle quali sia direttamente e personalmente obbligato in forza della stipulazione del contratto di intermediazione di viaggio” ([36])

In linea con questo orientamento si è più volte pronunciata la giurisprudenza che a seconda della fattispecie individua una responsabilità del tour operator o dell’ agente ([37]).

Il codice del consumo non sembra aver risolto i dubbi interpretativi avendo, come più volte sottolineato, ripreso integralmente il contenuto dell’ art. 14 del d. lgs. n° 111/95.

Nell’ ambito della responsabilità dell’ organizzatore e del venditore di pacchetti turistici è doverosa un ulteriore osservazione, relativa all’ art. 94 del codice del consumo.

 Il legislatore inizialmente nel redigere il suddetto articolo ha ripreso quasi integralmente l’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95, (norma che prevede i limiti di risarcibilità per i danni derivanti alla persona dall’ inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni) non rendendosi, in realtà, conto  che la convenzione di Varsavia, a cui la norma rinvia espressamente, è per certi aspetti stata “superata” dall’ entrata in vigore della convenzione di Montreal del 1999 ([38]). Infatti l’ art. 55 della convenzione di Montreal prevede che “ La presente convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto internazionale

1) tra gli Stati parti della presente convenzione che siano anche parti dei seguenti strumenti:

 a) la convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 …”

Dal coordinamento delle norme sopra richiamate deriva che, in Italia, si applica ( ai trasporti aerei internazionali, nonchè a tutti i trasporti, anche nazionali, effettuati da vettori muniti di licenza comunitaria) la convenzione di Montreal e non più quella di Varsavia.

Pertanto, il richiamo effettuato dall’art. 94 risulta impreciso, in quanto il legislatore, per stabilire il limiti di risarcibilità dei danni derivanti alla persona, avrebbe dovuto richiamare la convenzione di Montreal, che di fatto verrà applicata in quanto oggi prevalente su quella di Varsavia.

E’ doverosa un’ulteriore precisazione. L’ art. 94 del codice del consumo riprende, come già evidenziato, l’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95 che però, per gran parte, risulta essere abrogato.

Infatti, il d. lgs. del 9 maggio 2005 n° 96 ([39])  prevede, all’ art. 7, al capo terzo “Del trasporto”,  sezione I  “Del trasporto di persone e di bagagli” che “ i commi I e III dell’ art. 15 del d. lgs. n. 111/95 sono abrogati”. Il comma I dell’ art. 15 disciplinava i limiti della risarcibilità dei danni alla persona derivanti dall’ inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, rinviando alle convenzioni internazionali; il successivo comma terzo, invece, statuiva la nullità di ogni accordo che stabiliva limiti inferiori.

Lo stesso decreto legislativo n. 96/05 prevede, inoltre, che “le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente d. lgs. entrano in vigore dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso”. Pertanto, la disposizione relativa all’ abrogazione dell’ art. 15 del d. lgs. n.111/95 , non essendo diretta a modificare il codice della navigazione è entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto lgs.

Ne deriva che, non ci sarebbe più alcun limite alla risarcibilità per i danni derivanti al passeggero-consumatore dall’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni relative ai pacchetti turistici. A colmare questa lacuna è intervenuto il legislatore che con l’ art. 12 del d. lgs. 15 marzo 2006, n.151 ([40]) ha modificato e riscritto l’ art. 94 del codice del consumo. Suddetto articolo statuisce, infatti, che :”L’articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

<<Art. 94 (Responsabilità per danni alla persona)

1.  Il danno derivante alla persona dall’ inadempimento o dall’ inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte lì Italia o l’ Unione europea, così come recepite dall’ ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’ inadempimento o dall’ inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’ inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’ articolo 2957 del codice civile.

3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.>>

In questo modo, attraverso un richiamo generico alle convenzioni internazionali, il legislatore ha ovviato l’inconveniente di richiamare convenzioni superate o articoli abrogati.     

7. Brevi considerazioni conclusive

Al fine di completare il quadro normativo del capo II relativo ai servizi turistici del codice del consumo bisogna richiamare le ultime due norme: gli artt. 99 (le assicurazioni) e 100 (fondo gi garanzia) che anche in questo caso riprendono quasi letteralmente, e quindi, senza nessuna sostanziale modifica da rilevare, le rispettive norme del d. lgs. n° 111/95 (artt. 20 e 21). Si deve, però sottolineare che l’art. 100 del codice del consumo riprende l’art. 21 così come modificato dall’ art. 15, comma 2, legge 5 marzo 2001, n° 57.

Alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, sembra di potersi affermare che il codice del consumo, relativamente ai pacchetti turistici, rappresenta sicuramente un’ opera di notevole importanza soprattutto da un punto di vista sistematico; è, infatti, un’ importante opera di riassetto di norme in gran parte esistenti. Sono poche le modifiche sostanziali, avendo il legislatore, invece, in gran parte trasfuso il contenuto di una normativa esistente (il d. lgs. n° 111/95) nel codice. Sembrerebbe che ne sia uscita rafforzata la definizione di consumatore (secondo le considerazioni prima esposte), così come anche il diritto all’ informazione del turista.

Invece, la nuova normativa non prende in considerazione alcuni aspetti problematici, già esistenti, lasciandoli irrisolti, come la mancanza di un diritto di ripensamento per il viaggiatore-consumatore o ancora nulla si dice in merito alla garanzia della contrattazione a distanza. Riconoscendo il merito al codice del consumo di avere posto fine alla frammentazione presente nella materia consumeristica, si auspica che un giorno il legislatore intervenga a colmare alcune ancora presenti e rafforzare così ancora di più il viaggiatore tenuto anche conto dell’importanza che ha assunto il  turismo nel nostro paese.



[1] Il presente decreto costituisce l’attuazione della delega conferita al Governo con la legge 29 luglio 2003 n° 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione.

[2] Sul punto si veda: Alaimo, Amuso, Calderini, Conti, De Nova, Dona, Elkann, Miranda, Palmigiano, Putti,  Ruffulo, La tutela del consumatore, athena, 2004, pagg. 20-21.

[3] Corte di Giu. 19 gennaio 1993, causa C-89/91, Shearson Lehman Hutton Inc, in Racc., 1993, I, 139

[4] Sul punto si veda Wanda d’Alessio, Diritto dei trasporti, Milano, 2003, pag. 374

[5] Ai sensi dell’art. 40, lett. a, CCV: “Ciascun Stato contraente potrà al momento della firma, della ratifica o della adesione alla presente Convenzione formulare la o le riserve seguenti: a) di applicare la seguente convenzione solo ai contratti di viaggio internazionali che debbano essere eseguiti totalmente o parzialmente in uno Stato diverso dallo Stato dove il contratto è stato stipulato o da dove il viaggiatore è partito.”

[6] Trib. Taranto, 30 marzo 1988, in Resp. Civ. 1989, pag. 129; Trib. Roma, 23 marzo 1988, Giust. It., 1991, I, 2, pag. 66

[7]  Pozzi, L’ambito di operatività della CCV, in I Contratti, 1999, pag. 905

[8] Cass. 6 novembre 1996 n° 9643

[9] Trib. Torino 8 novembre 1996, in Gir. It., 1997 I, pag. 58

[10] Trib. Monza 4 dicembre 1996, in I Contratti, 1997, pag. 478

[11] Per la qualificazione dell’intermediario come mandatario si vedano: Cass. 28 novembre 2002, n. 16868, in Corr. Giur., 2003, pag. 583, con nota di Guerinoni, Penale per la disdetta del viaggio e diritti dell’agenzia intermediaria; in Dir. Tur., 2003, pag. 349, con nota di  Corrado, Il turista deve rimborsare all’agenzia di viaggi la penale anticipata al tour operator.

[12] Sul punto Silingardi-  Morandi, La vendita di pacchetti turistici, Torino, 1998, pag. 171 e ss.

[13]  Morandi- Comenale Pinto- La Torre, I contratti turistici, Milano, 2004

[14] In tal senso Silingardi-  Morandi, op. cit., pag. 26.

[15] Zunarelli, La direttiva CEE n° 90/134 del 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, in  Silingardi- Zencovich, La tutela del turista, Napoli, pag. 30

[16] Silingardi- Morandi, op. cit., pag. 25; Turco, Sul rifiuto della proposta alternativa del tour operator in caso di modifiche dopo la partenza, in Dir., Tur., 2003, 3, pag. 232

[17] CGCE, 30 aprile 2002, in Dir. Tur., 2003, pag. 241

[18] La Torre, Il contratto di viaggio tutto compreso, in Gius. Civ., 1996, II, pag. 31

[19] Carrassi, Tutela del consumatore nell’acquisto di pacchetti turistici: finalmente una risposta adeguata del legislatore italiano?, in Economia e diritto del terziario, 1995, pag. 21

[20] Sul punto Alaimo, Amuso, Calderini, Conti, De Nova, Dona, Elkann, Miranda, Palmigiano, Putti, Ruffulo, op. cit., pag. 186

[21] Carrassi, op. cit., pag. 96

[22]  Silingardi,  Morandi, op. cit., pag. 46

[23] App. Firenze, 26 settembre 2001, in Dir. Tur., 4, 2003, pag. 360; G. d. P. Trieste, 10 dicembre 2002, in Dir. Tur., 1, 2004, pag. 38

[24] Pret. Roma, 11 dicembre 1996, in Nuova giur. civ. comm. 1997, pag. 875

[25] Silingardi, Morandi, op. cit., pag. 46

[26] Pret. Ivrea, 21 settembre 1998, in Danno e resp., 1999, pag. 565

[27] Silingardi,-Morandi, op. cit., pag. 52

[28] La Torre, Il contratto di viaggio tutto compreso, in Gist. Civ., 1996, II pag. 34

[29] Pierallini, in Viaggi vacanze e circuiti tutto compreso, commentario a cura di  Roppo, Padova, 1997

[30] Per le altre critiche interpretative si veda Pierallini, I pacchetti turistici, Milano, 1998, pag. 56 e ss.

[31] Per le diverse teorie si veda Silingardi-  Morandi, op. cit., pag. 125

[32] Tommasini, Interventi normativi sulla responsabilità degli operatori turistici nei contratti di viaggio tutto compreso, in Giust. Civ., 2000, II, pag. 262; Carrassi, Tutela del turista nei viaggi a forfait. Finalmente una risposta adeguata del legislatore italiano?, in Corr. Giur., 1995, pag. 904

[33] Giudice di Pace di Parma, 19 marzo 2004, in Lav. Giur., 2005, pag. 273, con nota critica di Scortecci

[34] Si veda Morandi, I contratti di viaggio, in Morandi- Comenale Pinto-  La Torre, I contratti turistici, Milano, 2004, pag. 80; Buonocore, I contratti di trasporto e di viaggio, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Buonocore, sez. II, tomo V, Torino, 2003, pag. 332

[35] Morandi, op. cit., pag. 84

[36] Morandi, op. cit., pag. 105

[37] Trib. Mantova 4 marzo 2005, in Il caso it.; Trib. Reggio Emilia 21 febbraio 2004, in ForoIt., 2004, I, pag. 2555

[38] La convenzione di Montreal è stata ratificata il 29 aprile 2004 ed è entrata in vigore in Italia il 28 giugno 2004. Si deve considerare che la suddetta Convenzione prevede un regime risarcitorio più favorevole per il passeggero- consumatore; infatti, a differenza della Convenzione di Varsavia, non prevede alcun limite risarcitorio nel caso di morte o lesioni personali del passeggero, per cui la responsabilità del vettore sarà illimitata; l' unico limite è previsto soltanto in relazione alla responsabilità per ritardo. In questo caso la somma limite è pari a 4.150 diritti speciali di prelievo per ogni passeggero.

[39] “ Revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione, a norma dell’ art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265”, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131.

[40] “ Disposizioni correttive ed integrative al d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione”, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88

 

Data di pubblicazione: 27 giugno 2006.