La problematica dell’immigrazione clandestina: note
e commenti a margine di una recente pubblicazione*
Gabriella Cangelosi**
Alla tutela della vita umana e alla
difesa degli interessi dello Stato, con riferimento ai tentativi d’immigrazione
clandestina, è dedicato l’articolo a cura del prof. Guido Camarda. In tale
scritto vengono affrontate problematiche di interesse comune e situazioni che
richiedono una conoscenza del diritto internazionale, comunitario e nazionale
tale da permettere di affrontare il fenomeno dell’immigrazione clandestina in
mare senza dover ogni volta ricorrere ad una confusa lettura degli eventi. In
tal senso si segnala la completezza dell’indagine proposta, condotta, in prima
istanza, riconducendo il tema ai principi giuridici costituzionali, in ordine
non solo al nostro dettato costituzionale, ma anche alle significative pronunce
della Corte costituzionale.
L’autore mette dapprima in evidenza la
complessità degli interrogativi giuridici sollevati dal fenomeno
dell’immigrazione clandestina via mare. Coesistono diverse difficoltà
nell’attività istituzionale sia dal punto di vista meramente legislativo, sia
in riferimento al potere giudiziario, che presenza una sempre più pressante
responsabilità dell’interprete nell’applicazione della legge soprattutto nel
rispetto di una coerenza normativa rispetto ai fondamenti dell’intero sistema
giuridico. L’assoluta impossibilità di un risultato ermeneutico di
conservazione della norma rende necessaria: la remissione della questione di
legittimità alla Corte costituzionale o la disapplicazione della norma interna
stessa.
Nessun sistema di gestione dei
movimenti migratori può prescindere da una componente “positiva”, cioè da un
insieme di regole in materia di ammissione, soggiorno regolare e tutela, che
definiscano i canali ed i modi di ingresso e di permanenza in condizioni di
regolarità in un determinato Paese. Tale esigenza spesso è determinata da
molteplici fattori: le necessità demografiche ed economiche (domanda di lavoro
non soddisfatta dall’offerta interna), gli obblighi giuridici interni e
internazionali (ricongiungimenti famigliari, asilo e altre forme di
protezione). Oggi si rileva una forte pressione migratoria clandestina -
sfruttata sistematicamente da organizzazioni criminali - e le diverse forme di
ammissione regolare acquistano anche una funzione di prevenzione nei confronti
dell’ingresso clandestino. In questo campo anche i paesi candidati all’ingresso
nell’UE devono sottostare a determinati obblighi sia pure con modalità diverse a
causa dai principi generali di libera circolazione dei cittadini comunitari. Quanto
più equilibrate ed efficaci saranno le politiche degli Stati membri in materia
di immigrazione, tanto maggiore sarà la loro capacità di gestione dei flussi
migratori attuali e futuri. Da qui la necessità di un processo di armonizzazione
normativa e convergenza politica da parte dei paesi candidati, reso
particolarmente complicato e incerto dal fatto che l’acquis esistente è composto in massima parte da atti di soft law adottati nel quadro del “terzo
pilastro”, prima dell’entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Il
consolidamento e lo sviluppo di tale normativa è un processo in pieno
svolgimento.
Nel percorso di analisi dell’articolo
emerge l’importanza del coordinamento tra gli ordinamenti giuridici che
rappresenta un problema particolarmente acuto e delicato. Si annoverano anche riferimenti
alla normativa nazionale. La normativa italiana di riferimento è costituita dal
d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero e successive integrazioni e modifiche. Con
il decreto ministeriale del 14 luglio 2003 vengono approvate alcune
disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione clandestina. Viene
stabilito che le attività dì vigilanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazione
clandestina via mare sono svolte, a norma dell’art. 12 del T.U. di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dai mezzi aeronavali: della Marina
Militare; delle Forze di Polizia; delle Capitanerie di Porto (art. 1, co. 1).
Viene affidato agli ufficiali e agli agenti di Pubblica sicurezza (personale
della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza) il compito
di procedere, nelle acque territoriali italiane, al controllo ed alle ispezioni
dei mezzi nautici nei confronti dei quali sussistono fondati sospetti che siano
utilizzati per la commissione di reati di immigrazione clandestina, ossia di
reati connessi (sfruttamento della prostituzione, traffico di armi o di
stupefacenti).
L’autore conduce anche un’analisi delle
principali norme di diritto internazionale (dalla Convenzione di Montego bay
del 10 dicembre 1982 fino all’entrata in vigore - luglio 2006 - degli
emendamenti all’annesso della Convenzione SAR 1979 e alla Convenzione SOLAS
1974) con richiamo a due casi concreti davvero rappresentativi della
complessità delle problematiche in esame. Muovendo dall’art. 13 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si arriva a determinare anche il
quadro comunitario.
Interessante il raffronto tra, da un
lato, il regime UNCLOS e, dall’altro,
L’autore mette in
risalto la
particolare importanza, anche in sede ermeneutica, dell’applicazione del
principio del primato del diritto internazionale e del primato del diritto
comunitario, più volte ripreso. Il contesto comunitario è costellato da nuove
misure per gestire il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Nella
comunicazione riguardante “Le priorità politiche nella lotta contro l’immigrazione
clandestina di cittadini di Paesi terzi” (19 luglio 2006) si esamina in
particolare come rendere più sicure le frontiere esterne, per esempio
introducendo una gestione elettronica delle frontiere (“efrontiere”) e istituendo un sistema d’ingresso e di uscita
automatizzato. Vi si trattano, inoltre, i problemi della regolarizzazione (dai
primi anni 1980, sono state regolarizzate in cinque Stati dell’UE 3.752.565
persone) e la necessità di affrontare il problema dell’occupazione dei
cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare. Tale documento si occupa
anche della responsabilità dei vettori e può
costituire una solida base per le successive fasi della normativa comunitaria
sull’argomento.
Un'altra osservazione evidenziata dall’autore
riguarda l’attuale quadro normativo comunitario (in relazione anche agli
accordi internazionali) che non è completo e, altresì, il processo di
armonizzazione e sintonizzazione delle norme interne è ancora in itinere. Si afferma l’importanza La
funzione interpretativa dei giudici e, quindi, la ricerca del significato della
regola generale ed astratta da ricondurre alla fattispecie concreta assume, a
maggior ragione, un ruolo ancor più pregnante
È vero che le migrazioni fanno parte dei
grandi fenomeni della storia del mondo, ma in verità il problema è
rappresentato dagli illeciti ed i fenomeni di criminalità che si verificano in
tal ambito, quindi, bisogna cercare di gestire tali problemi affiancando gli
strumenti normativi per la gestione dei movimenti migratori alla pur necessaria
legislazione di polizia.
L’autore auspica una soluzione al problema
della gestione della migrazione economica alla luce del fatto che la comunità
internazionale ed i singoli Stati non hanno ancora messo in opera misure idonee
e sufficienti anche se, specie recentemente, non sono mancate iniziative e
proposte soprattutto in sede comunitaria. Il pensiero rivolto alla precarietà
della condizione economica di una parte considerevole della popolazione
mondiale non deve essere visto solo sotto il punto di vista etico, sotto il
profilo della finalità di prevenzione del fenomeno oggetto di questo scritto
alla luce del corrispondenza tra pace ed effettiva sicurezza, sviluppo e
diritti umani. L’attività di prevenzione costituisce uno strumento ottimale
rispetto all’uso di strumenti repressivi. Una tale attività nel momento in cui
dà risultati soddisfacenti e duraturi non può prescindere da una piena
cognizione delle cause del fenomeno e da interventi per eliminarle, utilizzando
forme di partenariato con i Paesi terzi, allo scopo di assicurare la coerenza
tra l’azione interna ed esterna.
Più si coinvolgono i paesi di provenienza è
maggiore saranno i risultati risolutivi. Il Consiglio dell’Unione europea,
sottolinea il bisogno di un approccio integrato all’immigrazione (Bruxelles, 24
luglio 2006).
Data l’importanza dei presupposti giuridici di riferimento a tutela della vita umana in mare, l’articolo in esame costituisce un agile strumento per orientarsi nel panorama normativo che esso delinea, in attesa che, nel nostro ordinamento giuridico, sia fatta ulteriore chiarezza in merito alle problematiche ricorrenti in materia.
* G. Camarda, “Tutela della vita umana e alla difesa degli
interessi dello Stato, con riferimento ai tentativi d’immigrazione clandestina”
in Giureta, Sezione “Articoli e note”, http://www.giureta.unipa.it/VolumeV2007/index.html.
** Dottoranda in “Diritto dell’Economia, dei Trasporti e
dell’Ambiente”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Palermo,
cultrice di diritto pubblico.
Data di pubblicazione: 12 gennaio 2007.