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Vol. V/2007

RIVISTA DI DIRITTO DELL’ECONOMIA,

DEI TRASPORTI E DELL’AMBIENTE

 

 

 

I campi elettromagnetici.

Configurazione, danni e responsabilità

 

Teresa Martello*

 

Sommario

Introduzione

I risultati della ricerca scientifica

Excursus dell’intervento legislativo

La norma applicabile. L’articolo 844 del codice civile

Il danno da immissioni di onde elettromagnetiche

APPENDICE

 

 

Il punto di partenza dell’indagine è dato dalla ricerca di regole poste a garanzia dell’efficienza allocativa di tutti quei beni che determinano la proliferazione dei campi elettromagnetici. Infatti, le esigenze della produzione ed il progresso tecnologico, foriero di benefici economici, non debbono minare la salvaguardia degli interessi, individuali o collettivi, inerenti a valori assoluti, costituzionalmente protetti. Sono delineabili quindi quattro passaggi posti a scandire la presente indagine. Si inizia con una breve introduzione sull’elettromagnetismo per procedere poi alla rassegna delle indagini epidemiologiche che illustrano, anche in base ad un supporto statistico, i danni causati alle persone dalle radiazioni; si esamina quindi l’intervento legislativo nel settore de quo, per concludere, con l’esame delle regole poste in sede legislativa ed alla configurazione giuridica del danno risarcibile  alla luce dei principi della responsabilità civile.

 

Introduzione  

L’inquinamento elettromagnetico, noto sotto il nome di elettrosmog, è un fenomeno di così vasta portata che trattare l’argomento crea indubbiamente delle difficoltà. Si tratta di immissione di onde magnetiche, sensorialmente impercettibile, nel corpo delle persone, che inquina perché è in grado di interagire con i sistemi biologici creando danno alla salute a breve o a lungo termine. La lunghezza delle onde elettromagnetiche è però variabile per cui non necessariamente le radiazioni alterano la natura dell’oggetto che investono, sebbene recentemente ci si è andati orientando sempre di più sui possibili effetti negativi che tali onde procurano sugli esseri umani. Il nostro corpo, infatti, quando viene colpito dalle suddette onde, è assimilabile ad un antenna e le diverse parti dello stesso reagiscono in modo diverso: insonnia, cefalea, irritabilità, depressione, stanchezza ed ancora, eccitazione del sistema nervoso, irritazione dei muscoli, gravi disfunzioni cardiache e perfino il sorgere di alcuni tipi di tumori possono essere la conseguenza di una eccessiva e continua esposizione ai campi elettromagnetici.

La radioattività è sempre esistita in natura nella sua duplice origine: terrestre o extraterrestre. La prima è generata dai nuclei radioattivi presenti nei materiali inorganici della crosta terrestre tanto che particelle di radioattività sono anche raccolte, durante il loro scorrere, dalle acque sotterranee e si trovano nei pozzi artesiani o nelle falde di petrolio. Gli animali  percepiscono l’esistenza dei campi magnetici e, mentre i cani li evitano, i gatti, invece, amano crogiolarvisi.  La seconda deriva dai raggi cosmici che interagiscono con l’atmosfera. Sorgenti ne sono il sole, le stelle e alcune manifestazioni metereologiche quali, ad esempio, le scariche elettrostatiche.

Le scoperte scientifiche hanno reso noto come gli uomini sono stati sempre consapevoli dell’esistenza delle radiazioni. Geoges Lakhovsky, famoso ricercatore dei primi anni del 1900,  scriveva: “ogni essere vivente emette radiazioni, la grande maggioranza degli esseri viventi è capace di ricevere e rilevare onde…” e ancora “La vita è creata dalle radiazioni, la vita è mantenuta dalle radiazioni, la vita è distrutta da una squilibrio oscillatorio e vibratorio”.

Le persone hanno mantenuto, in un primo momento, nei confronti della radioattività un comportamento strano. All’inizio reputavano le radiazioni benefiche e salutari tanto che, cosa oggi assurda, venivano persino venduti sciroppi energetici fra i cui ingredienti vi era il torio radioattivo, creme di bellezza a base di uranio, macchine che avevano la funzione di immettere radon nei sifoni del selz e pastiglie di radon che appese nel soffitto irradiavano, in modo da trarne beneficio, chi stava nella stanza ad esse sottostante! Le stesse mamme, premurose ed attente nei confronti dei figli, davano da bere un acqua minerale sul cui contenitore era scritto “potentemente radioattiva”: oggi non se ne venderebbe neppure uno!

In seguito, la scoperta dell'elettricità ed il progressivo avvento di tecnologie  più

avanzate che sfruttavano i campi elettromagnetici, hanno fatto aumentare notevolmente la quantità delle radiazioni: trattasi di radiazioni artificiali inquinanti l’ambiente e dannose per la salute. Esse, a differenza del suono che per propagarsi ha bisogno dell’aria e che è dannoso solo a livelli molto elevati e, precisamente, quando l’onda colpisce violentemente il timpano, hanno come caratteristica il trasferimento di energia da un punto ad un altro dello spazio senza movimento di corpi o sostegno di mezzi materiali. Quando la radiazione, immessa nel corpo umano, viene da questo assorbita e, supera il cosiddetto effetto – soglia, rompendo i legami che tengono unite le molecole delle cellule viventi, le conseguenze per la salute umana sono devastanti. L'uomo è immerso in una rete invisibile di onde elettromagnetiche, qualunque ne sia l’origine, che si propagano attraverso lo spazio. Se sono radiazioni naturali e superano le soglie limite di concentrazione, si parla di semplice inquinamento, mentre se artificiali, qualora modifichino uno stato di equilibrio naturale si parla di inquinamento elettromagnetico o di elettrosmog.

I disastri di Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, la divulgazione di immagini che rappresentavano i terrori e le paure generati dalle radiazioni atomiche hanno comunque cambiato la convinzione che gli individui avevano nei confronti della radioattività anche se il modo di fare continua a restare ambiguo. Quante persone durante la stagione estiva non si sdraiano per ore ed ore al sole per abbronzarsi accogliendone con soddisfazione i raggi ultravioletti?

 

I risultati della ricerca scientifica

Nell’esaminare il quadro complessivo dell’inquinamento ettromagnetico occorre partire dai risultati della ricerca scientifica sul tema dei danni da radiazioni, elaborate nel corso degli anni. Essi sono il perno intorno al quale il legislatore ha emanato le norme.

Anche se i primi esperimenti e gli studi sulle intersecazioni tra i campi elettromagnetici e sistemi biologici risalgono a qualche secolo fa, soltanto negli ultimi anni la ricerca scientifica ha studiato a fondo la questione sui mutamenti che, a livello biologico, producono questi campi[1] e sono stati resi pubblici i gravi problemi che possono derivare alla salute delle persone esposte in aree perturbate da radiazioni o a diretto contatto con esse.

Diverse sono le malattie derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici.

Con indagini sempre più precise si riscontra che la presenza prolungata in un campo elettromagnetico intenso può portare a seri problemi di salute[2]. All’inizio i disturbi  sono piuttosto generici, in seguito nel corso degli anni, possono trasformarsi in vere e proprie malattie che provocano alterazioni del sistema nervoso centrale, di quello neurovegetativo, dell’apparato circolatorio e di quello endocrino. Si configura, in tal modo, un vero e proprio “pericolo di danno”. Vi è il rischio elevatissimo di trovarsi di fronte ad un fenomeno devastante negli effetti, come nel caso dell’amianto e dei suoi derivati già impiegati diffusamente nell’edilizia. I molti timori sollevati fanno leva, peraltro, sul fatto che non si conosce un livello di radiazioni al di qua del quale possa ritenersi scongiurata una radio patologia. Possono manifestarsi sia effetti acuti, come immediata conseguenza di esposizioni elevate al di sopra di certe soglie, sia effetti cronici anche dopo periodi lunghi di latenza, in seguito a lievi esposizioni: manca la certezza di una soglia non definita pericolosa.

Numerose sono le ricerche epidemiologiche e gli studi di laboratorio. Oggetto di studio sono non solo gli effetti dannosi delle radiazioni per le frequenze utilizzate nella produzione, nel trasporto di energia e nell’impiego delle apparecchiature elettriche, ma anche di quelle ascrivibili alle frequenze medio alte in uso nel settore delle comunicazioni (ad esempio i telefoni cellulari).

- Nel 1980 è stato pubblicato un documento dall’IRPA ( Internazional Radiation Protection Agency) che espone le linee guida intese limitare l’esposizione dei lavoratori e della popolazione ai campi magnetici ed elettrici illustrandone i danni alla salute. Però, i limiti di esposizione forniti dal documento IRPA sono fondati esclusivamente sulla ipotesi di effetti sanitari acuti ed immediati e la stessa IRPA, in seguito al progresso di alcune indagini, pur consapevole che l’esposizioni alle radiazioni elettromagnetiche, comporta anche l’esistenza di danni a lungo termine, non ha ritenuto che questi possono costituire oggetto di norme protezionistiche, proprio perché ancora non erano state svolte indagini tali da suscitare certezza.

- Nel 1990 le indagini sui danni dell’elettromagnetismo svolte dall’Agenzia di Protezione Ambientale Americana (EPA) nei confronti dei campi elettromagnetici a basse frequenze, hanno evidenziato che questi campi hanno lo stesso livello di pericolosità del cadmio e della formaldeide e sono molto più cancerogeni di alcuni composti quali la diossina e il PCB, evidenziando come il rischio di patologie tumorali sia riscontrabili anche per dosi più basse rispetto a quelle che vengono indicate nelle normative.

- Nel 1995 l’Istituto Superiore della Sanità ha riportato nel rapporto “Rischio cancerogeno associato ai campi elettromagnetici a 50/60 HZ” i risultati del suo studio indicando come possibile un collegamento eziologico tra la leucemia infantile e l’esposizione ai campi elettromagnetici.

- Nel 2005 la National Academy of Sciences ha affermato nel suo documento che non solo non esiste un livello di radiazioni da considerarsi sicuro ma anche che, pur trovandosi in presenza di basse dosi di radiazioni, i rischi per la salute aumentano con il crescere della dose.

- La Phisical Agents Directive dell’Unione Europea, che dovrebbe entrare in vigore nel 2008, mira a proteggere i lavoratori del settore delle telecomunicazioni e delle aziende elettriche dai possibili rischi per la salute causati dall’esposizione a radiazioni elettromagnetiche, anche perché alcune ricerche hanno evidenziato come queste radiazioni possono addirittura danneggiare il DNA ed ostacolare l’utilizzo della risonanza magnetica. 

 In un primo momento è sembrato che elettromagnetiche fossero solo le  microonde utilizzate per la telefonia mobile e per le sue indispensabili stazioni di base [3].

Ma il problema purtroppo non è ristretto solo a questo settore!

Non vanno sottaciuti i danni alle persone ed all’ambiente per l’esposizione ai campi magnetici originati dai fili dall’alta tensione, dai satelliti emittenti della radio e della televisione che, sempre in espansione, creano “rete d’onde” nella nostra atmosfera. Ed ancora non possono ignorarsi i campi elettromagnetici prodotti dalle linee elettriche, dai motori od anche solo dagli elettrodomestici che abitualmente si usano nelle case quali, ad esempio, i forni a microonde, i frigoriferi, i televisori, i monitor del computer o quant’altro necessita quotidianamente.

Inoltre, negli ultimi decenni, la tecnologia, specialmente nel settore delle telecomunicazioni, è andata sempre più perfezionandosi ed è aumentato l’impiego di sorgenti elettromagnetiche a radiofrequenza. Si utilizzano dispositivi a stato solido e ciò ha reso l’utilizzo di tali apparecchiature sempre più competitivo in svariate applicazioni industriali[4]. Al progresso tecnologico corrisponde un aumento di onde elettromagnetiche: si acutizza pertanto l’immissione di radiazioni nell’interno del corpo delle persone  generando effetti dannosi.

Le ricerche sui danni da radiazioni sono soltanto agli inizi e quindi le soglie di pericolosità oggi individuate non sono definitive e potrebbero, in futuro, essere abbassate. La ricerca scientifica prosegue nell’indagine proprio perché ancora non offre assoluta certezza riguardo ad ulteriori danni, non ancora accertati, che possono derivare dalle radiazioni sulla salute delle persone. Sorge pertanto la necessità di una politica di prevenzione e di massima cautela possibile. Non si dimentichino i danni causati dal benzene e dell’amianto: è l’esperienza passata che deve guidare l’agire degli organi di governo. E’ sempre presente la regola prudenziale consigliata dall’OMS, in base alla quale nel campo della salute pubblica e dell’ambiente, non è certamente opportuno attendere che la scienza dimostri in modo definitivo quali siano gli effetti nocivi ascrivibili all’esposizione ad agenti morbosi o sospetti per intervenire. E’ d’uopo intervenire prima. “Evitare per prudenza”: per dirla secondo l’insegnamento coniato dagli americani. Una precisazione: l’evento dannoso è prevedibile e la prevedibilità rileva al fine di fare sorgere quel rapporto di causalità fra fatto ed evento con conseguente responsabilità.

 

Excursus dell’intervento legislativo

La decisione del legislatore italiano di emanare norme di tutela della salute delle persone esposte a radiazioni elettromagnetiche inizialmente è stata molto limitata. Sono state le reazioni dei gruppi di cittadini e delle associazioni che rendevano pubblica la crescente preoccupazione della gente sui probabili rischi per la salute e le indagini epidemiologiche[5] sempre più diffuse che lo hanno indotto ad intervenire.

Le norme, però, non sono state aggiornate di pari passo all’evolversi della ricerca.

Infatti, il legislatore, nel regolare il settore, pur essendo consapevole che i campi elettromagnetici originano radiazioni e, quindi, che le persone corrono rischi per la propria salute per il formarsi di queste (ad esempio in prossimità di linee elettriche o di varchi elettromagnetici presso varie strutture), si è mantenuto molto esitante nell’emanazione delle norme. Ma la lentezza del legislatore non è causale. Egli risente dei limiti dei danni alla salute che derivano dall’elettromagnetismo poiché la ricerca scientifica, inizialmente, ha considerato solo gli effetti dannosi immediati (quali nausea, emicranie, vertigini) e non ha preso in considerazione gli effetti dannosi a lungo termine quali i tumori.

Il legislatore, quindi, all’inizio, non ha ottimizzato gli interventi sotto il profilo dell’efficacia, né ha previsto misure di prevenzione e rigidi limiti all’esposizione ai campi elettromagnetici ed in ogni caso non ha aggiornato con celerità gli interventi stessi alla luce dalle  ricerche scientifiche sempre più precise, né ha introdotto normative specifiche per il ristoro dei danni derivanti dall’inquinamento elettromagnetico (ad esempio, potrebbero essere create adeguate strutture dotate di autonomia giuridica e di fondi con finalità  assicurative e previdenziali!).

I primi interventi normativi, quindi, sono stati insufficienti essendo rivolti solo alla regolazione delle basse frequenze. E’ sorta quindi la richiesta di una legislazione che intervenga a regolare in modo accurato e specifico il settore in oggetto.  

 Nel breve excursus normativo fra i provvedimenti più efficaci sono da ricordare:

a) Il D. Leg.vo 12/11/1996 n. 615[6]. Atteso da tempo, esso è la più organica disposizione sull’elettromagnetismo emanata in Italia fino al 1996. Contempla la idoneità di un dispositivo per ricercare disturbi elettromagnetici che possono guastare il funzionamento di una macchinario. Secondo tale normativa, quindi, prima si studiano e si adottano le norme regolatrici dei danni che l’elettromagnetismo causa alle macchine e poi, in modo latente ed incerto, si trattano i danni provocati alla salute!

b) Il Decreto 10/9/1998, n. 381 in G.U. 3/11/1998 avente a titolo “Le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” emanato dal Ministro dell’Ambiente (d’intesa con il Ministro della Sanità e delle Comunicazioni). Disciplina le esposizioni alle radiofrequenze con fissazione dei limiti cautelativi nell’ipotesi di esposizioni prolungate[7] e regolamenta, finalmente, gli effetti dei danni a lungo termine prodotti dalle radiazioni elettromagnetiche[8]!

Tuttavia il decreto ha il pregio di avere introdotto una legislazione specifica sulla fattispecie della tutela della salute dei cittadini in prossimità dei campi elettromagnetici determinando i valori limite di esposizione della popolazione alle radiazioni che si originano da tali campi in conseguenza della installazione degli impianti delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Il suddetto decreto è lodevole per lo scopo che intende perseguire poichè ha inteso dare una risposta ufficiale in ordine al livello cautelativo di esposizione delle persone anche se spesso i valori previsti sono stati ampiamente superati e sussistono moltissime situazioni ad alto rischio. Ha però insufficienze costitutive poichè non determina direttamente le modalità ed i tempi di esecuzione delle sue disposizioni e non detta in concreto gli effetti di violazione delle soglie previste. Esso, invece, fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di stabilire i limiti soglia e di svolgere attività di controllo per il rispetto della normativa. E al riguardo, la legislazione regionale ha tempi di percorrenza molto lunghi!

c) La carenza legislativa è stata colmata dal Parlamento con l’atto n. 36 del 22/2/2001, recante il titolo: “Legge quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e la cui ratio è quella di ovviare agli inconvenienti derivanti dagli elettrodotti e dagli impianti di telefonia mobile e radiodiffusione.

La legge ha affrontato il problema sul piano generale prescindendo dai localismi ed incidendo realmente sotto il profilo di un cambiamento concreto e tangibile. Ha quindi offerto alla materia dell’inquinamento elettromagnetico una disciplina uniforme ed omogenea a livello nazionale senza sperequazioni e differenze nella tutela della salute dei cittadini in qualunque parte del territorio nazionale essi si trovino.

La Corte Costituzionale con la sentenza 7 ottobre 2003, n. 307[9]  è intervenuta nell’interpretazione della legge quadro 22/2/2001, n.36 riguardo alla competenza normativa riservata allo Stato in tema di inquinamento derivante da onde elettromagnetiche per individuare i confini fra la competenza legislativa statale e quella degli Enti locali alla luce delle novità introdotte dal nuovo Titolo V della Costituzione.

Secondo la Corte la salute è minacciata dall’inquinamento elettromagnetico dell’”Ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”: tutti ambiti rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art.117, 3° comma , Cost., e pertanto caratterizzati dal vincolo dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Corte afferma che spetta allo Stato fissare  i valori limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il determinare a livello nazionale dei valori - soglia, non abrogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti essenziali al paese, nella logica di una competenza degli Enti locali di tipo concorrente e quindi vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

    La sentenza esamina la ripartizione delle competenze previste nella legge quadro n.36 del 2001 la quale con riferimento agli standard di protezione dell’inquinamento elettromagnetico distingue i “limiti di esposizione”, i “valori di attenzione” e gli “obbiettivi di qualità”. I limiti di esposizione sono condizioni che non devono essere mai superati; i valori di attenzione sono quelle misure di cautela da usarsi nelle case, nelle scuole e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; gli obbiettivi di qualità sono criteri localizzativi, incentivi per l’utilizzo delle migliori tecnologie, ecc., attribuiti alla competenza regionale.

Giova ancora citare il p. 15 dell’art. 1 della legge 31/7/1977 n. 249 istitutiva dell’Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni che chiaramente richiama il tema delle radiazioni elettromagnetiche e stabilisce che la Commissione per le infrastrutture e le reti “vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche non vengono superati”. Il rispetto di tali valori è condizione indefettibile al rilascio di licenze o di concessioni all’installazione di impianti con emissione elettromagnetiche.

E’ indubbio che le maggiori difficoltà alla emanazione di leggi di tutela sono rappresentati da richieste di ordine economico. Questo è l’effetto della simultaneità della relazione diritto – economia per cui vengono in rilievo le misure e le modalità concrete in cui le soluzioni giuridiche corrispondono alla struttura ed al cambiamento di una data economia di mercato. I gestori dei telefonini hanno, infatti, la esigenza di installare ripetitori nelle aree urbane senza che peraltro vengono sostenuti i costi di bonifica degli elettrodotti esistenti. L’inquinamento elettromagnetico, presente in tutto il mondo economicamente sviluppato, riproduce  l’inevitabile scontro fra l’imponente industria energetica e delle comunicazioni, gestore di grandissimi interessi economici ed il diritto alla salute della popolazione.

Il legislatore nazionale nell’emanare norme specifiche atte a disciplinare il settore dell’inquinamento da onde elettromagnetiche, deve tenere conto contemporaneamente di tre fattori: la normativa comunitaria europea, le innovazioni tecnologiche ed il mercato. L’augurio è che la produzione legislativa risponda ad esigenze di sveltezza assumendo una dinamismo evolutivo adeguato al progresso della tecnica in un settore ove il diritto alla salute deve essere definito come primario rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse pubblico.

 

La norma applicabile. L’articolo 844 del codice civile

I campi elettromagnetici generano radiazioni che immesse nel corpo delle persone, come risulta dalle indagini epidemiologiche, recano danno alla salute. La norma che nel nostro ordinamento regola le “Immissioni” è l’art. 844 del codice civile. Le radiazioni elettromagnetiche sono propagazioni nocive alla salute e debbono essere considerate alla stessa stregua delle immissioni disciplinate dal suddetto articolo.

La norma in parola merita le seguenti considerazioni:

a)   Il legislatore del 1942 ha pronunciato due diversi criteri per la valutazione della

liceità delle immissioni: la normale tollerabilità ed il contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, da un lato e della priorità dell’uso, dall’altro. Le immissioni tollerabili sono permesse e libere e la vittima non ha alcuna tutela; le immissioni intollerabili sono vietate e, quindi, devono essere inibite. Il limite di tollerabilità delle immissioni non è mai assoluto, ma è variabile a seconda di determinate situazioni e spetterà al giudice di merito accertare in concreto la intollerabilità e individuare gli accorgimenti giuridici idonei per riportare, se possibile, le immissioni intollerabili nell’alveo della normale tollerabilità.

b)   L’elenco delle immissioni, previste dalla disposizione legislativa, suscettibili di

divieto non è tassativo ma esemplificativo perché dopo la menzione di alcune immissioni (fumo, calore, esalazioni, ecc.) il legislatore prosegue “…e simili propagazioni…”. Quindi in via di interpretazione della norma[10] deve propendersi a comprendere tutte quelle immissioni materiali che sono sensorialmente percepibili dall’uomo o che influiscono oggettivamente sul suo organismo, quali, ad esempio, le radiazioni nocive, le correnti elettriche o le onde elettromagnetiche. Esplicativa è la sentenza della Corte di Cassazione (n.3889/77) la quale, anche se è intervenuta per una fattispecie differente delle radiazioni elettromagnetiche, riferendosi alle immissioni regolate dall’art. 844 c.c. ammette l’applicabilità di tale norma, per interpretazione estensiva, ad ipotesi in cui (correnti elettriche o onde elettromagnetiche”) tale immissione influisca sull’organismo umano o su apparecchiature.

Trattasi, nella maggior parte dei casi, di tutte quelle propagazioni normalmente legate a legittime attività economiche, continuate o periodiche ( anche se non intervallate con regolarità), compiute dall’uomo ma in grado di esercitare un’azione esterna negativa su altre posizioni[11]. La norma dell’art.844 c.c. è veramente singolare nel suo significato e deve essere letta insieme all’articolo 832 c.c. perché concede quella “possibilità di immettere” che altrimenti sarebbe preclusa se essa non fosse stata prevista dal legislatore.

c) L’oggetto delle immissioni consiste nelle propagazioni di sostanze fisicamente rilevanti, intendendo la fisicità in senso lato così da comprendere ogni tipo di immissioni indipendentemente dalla loro liceità o illiceità, tollerabilità o intollerabilità. Pertanto ben possono considerarsi immissioni le ricorrenti rappresentazioni pubbliche di immagini disgustose che turbano la sensibilità altrui, le propagazioni di fumi che inquinano la normale attività respiratoria o il suono della tromba da parte di chi ne trae diletto a danno di chi vuole dormire  e gli esempi potrebbero essere ancora moltissimi.

d)   L’art. 844 per la sua collocazione nel capo II del cod. civ. “Della proprietà” è

sempre stato inteso come la norma che opera nel settore delle relazioni di vicinato e che è rivolta alla protezione dei diritti patrimoniali inerenti ai beni immobili in base alla cui ratio la proprietà ed il fondo sono le figure di spicco della fattispecie regolata e, qualsiasi propagazione, che oltrepassa il confine della normale tollerabilità, costituisce un illecito perseguibile mediante le appropriate sanzioni riparatorie, ripristinatorie ed inibitorie. Dalla sua sfera erano escluse le immissioni dannose alla salute delle persone sia perché non rientranti nella logica del disposto, sia perché il concetto di immissione lo si intendeva limitato alla espressione prettamente materiale di fisicità con eliminazione quindi delle immissioni radioattive. Ma nella naturale evoluzione temporale la norma ha subito una modifica sul significato originario ed è stata rielaborata sulla scorta di nuovi criteri di interpretazione, pur conservando inalterata la sua espressione letterale. La si è considerata cioè come una norma racchiudente nella sua previsione tutte le immissioni, anche quelle inquinanti, indipendentemente dalla loro tollerabilità, fra le quali rientrano indubbiamente le radiazioni elettromagnetiche, proprio laddove parla di “simili propagazioni…”[12].

e) L’art.844 cod. civ. necessita, quindi, di una lettura ampia, innovativa ed esaustiva. E’ fondamentale, allora, individuare il processo che, attraverso la revisione critica delle categorie di diritto privato, pervenga alla tutela del diritto della salute dell’individuo in maniera pregnante e consideri, la persona come il “prius” in tema di “immissioni”.

Tale processo è stato rivisitato e portato a compimento dalla Corte Costituzionale la quale, intervenendo sull’argomento, ha considerato la salute come diritto primario, assoluto ed inviolabili dell’individuo oggetto di precisa tutela da parte della Carta Costituzionale (art. 32) ed ha mutato il quadro disegnato dal legislatore del 1942 svolgendo un’opera di adattamento interpretativo correlando la norma dell’art.844 del codice civile con l’art.32 C. che “…tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo…”.

La salute, intesa come integrità fisica e psichica della persona, ha la preminenza per la tutela ad essa riconosciuta dall’ordinamento costituzionale per cui deve essere impedito l’esercizio di attività potenzialmente dannose da parte dei terzi indipendentemente da una eventuale tutela risarcitoria ai danneggiati. Il diritto alla salute abbisogna, a volte di provvedimenti d’urgenza, di una tutela immediata ed esaustiva, onde prevenirne la lesione per effetto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità[13]. Pertanto qualsiasi violazione di tale diritto genera sempre danno alla salute e consente il blocco delle attività ad esso dannose. La ratio della norma costituzionale (art.32) e l’interpretazione evolutiva dell’art. 844 c.c. mettono così la persona al baricentro di ogni riflessione. Non è più la proprietà e l’impresa che costituiscono la ragione della esistenza dell’art. 844 c.c., ma la persona, i suoi diritti civili, i suoi bisogni di vita, la sua salute.

    Se così è, il passaggio successivo è consequenziale: riguardo alle immissioni di radiazioni originate dai campi elettromagnetici nel corpo delle persone è inutile indagare se queste eccedano o meno la normale tollerabilità! Sono nocive, come ampiamente dimostrato dalle ricerche scientifiche e stabilito dagli interventi legislativi, sono intollerabili, danneggiano la salute e devono essere subito inibite. Se poi, come conseguenza delle radiazioni, si è in presenza di una lesione fisico psichica medicalmente accertata alla vittima deve essere risarcito il danno secondo la tecnica della responsabilità civile.

   

Il danno da immissioni di onde elettromagnetiche

La ricerca scientifica ha dimostrato che l’immissione di onde elettromagnetiche danneggia la salute colpendo la persona nella sua integrità psicofisica per cui a carico delle vittime si viene a formare l’alterazione dello stato di salute o il nascere di una vera e propria malattia. La salute è danneggiata; deriva l’esigenza di ottenere la integrale riparazione del danno ingiustamente subito. Le radiazioni causano nelle vittime non solo lesioni attuali accertabili con perizia medica, ma sono in grado di provocare, con valutazione prognostica, malattie di vario genere[14]. Se ciò è vero, la situazione merita chiarezza, anche perché nella responsabilità civile ciò che conta sono i danni che concretamente si presentano in seguito a comportamenti illeciti. C’è di più: il solo rimedio risarcitorio, a fronte del protrarsi delle immissioni nocive alla salute, oltretutto non percepibili sensorialmente non è bastevole. Infatti tale risarcimento interviene ex post solo sul danno prodotto, ma non evita il determinarsi di quello futuro. Si impone allora la necessità di impedire l’esercizio dell’attività dannosa da parte dei terzi e quindi l’azione inibitoria si impone subito quale rimedio necessario per garantire un’effettiva tutela della salute impedendo il protrarsi delle immissioni foriere di danni futuri.

Tutto ciò peraltro rientra nel combinato disposto degli articoli 32 e 41, secondo

comma, della Costituzione che considerano il bene della salute come fondamentale e pongono di conseguenza un limite interno all’attività d’impresa, che deve cessare quando essa risulti nociva. Ma l’assolutezza e l’incomprimibilità del diritto non escludono la necessità di accertare quali siano le presupposti oggettivi nel cui contesto il diritto stesso va esercitato e se sia razionale il sacrificio totale di ogni altra esigenza in potenziale conflitto con esso. L’art.844 cod. civ., secondo comma, contempla il contemperamento dei diversi interessi contrapposti ed orienta la ricerca del giudice verso l’accertamento dell’effettiva esistenza della menomazione, accertamento che non può essere compiuto ricorrendo a criteri puramente astratti, e prescindenti dal concreto ambiente in cui una persona vive ed opera.

L’immissione radioattiva è perciò sempre intollerabile non solo quando, pur non essendo di eccessiva entità, è nociva a causa della sua persistenza ed ineliminabilità, ma anche quando negli interessi configgenti tra il soggetto immittente ed il soggetto immesso, l’interesse di quest’ultimo è considerato inviolabile in quanto facente parte dello schema dall’art.32 della Costituzione. Ed il giudice, nel valutare la consistenza delle immissioni intollerabili, perché dannose o nocive, al fine di accertare la reale portata della lesione, ed approntare le concrete modalità di tutela, può benissimo ricorrere all’interpretazione estensiva dell’art.844 del codice civile e, se possibile, senza ricorrere all’inibizione incondizionata può indicare le soluzioni necessarie a ricondurre l’attività aggressiva nei limiti del diritto.

Ma, quali norme del codice civile devono applicarsi alle fattispecie in cui vengono lamentate lesioni e/o pericoli di lesione alla salute, ex art.35 C., degni di risarcimento?

Le immissioni da onde elettromagnetiche, consentono di allargare la visuale della responsabilità civile imponendo una riflessione per la tutela della vittima: l’inquinamento elettromagnetico, è menomazione dell’integrità psichica fisica della persona; esso non è bloccabile neppure nel sonno ed è più pericoloso di tutti gli altri tipi di inquinamento che recano danno alla salute soltanto nella misura in cui i prodotti inquinati vengono usati dall’uomo.

Le  due norme da prendere in considerazione in tema di risarcimento dl danno conseguente ad una attività illecita sono: l’art. 2043 e l’art. 2059 del codice civile. Nell’ambito dell’art. 2043 rientrano i danni patrimoniali ossia i  danni suscettibili di valutazione economica, mentre alla gestione dei danni non patrimoniali è delegato l’art. 2059. A prima vista sembra che le due norme siano in contrapposizione disciplinando la prima il danno patrimoniale e la seconda il danno non patrimoniale.        

Il diritto alla salute, leso dalle radiazioni elettromagnetiche, è un diritto

assoluto, inviolabile e costituzionalmente garantito (art.32). Esso comporta una risarcibilità estesa fino a comprendere non solo i danni patrimoniali, ma anche tutti gli altri danni connessi alla lesione della sfera psicofisica astraendoli dalla loro qualificazione patrimoniale o non patrimoniale. Per tale tipologia di danno è preferibile non orientare la ricerca sulla patrimonialità o sull’esistenza di una colpa.      La tutela avviene oggettivamente in conformità al precetto costituzionale (art. 32) violato. Perciò le immissioni di radiazioni elettromagnetiche, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto rischiose perché lesive della salute umana, come già scientificamente dimostrato, sono considerate nocive.

Centro di tutela, è la persona in quanto tale, colpita in tutti i suoi valori. In tal senso la Corte Costituzionale, con la sentenza 14/7/1986, n.184 ha considerato danno evento il danno, conseguente alla accertata lesione del diritto alla salute dell’individuo ed ha stabilito che, ai fini della responsabilità civile, va riconosciuta allo stesso, sic et simpliciter, piena tutela in quanto è stato violato un diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale. Ad un’attenta lettura, e con riferimento al danno che la immissione di onde  elettromagnetiche causa all’integrità psicofisica della persona, tutelata dalla Carta Costituzionale (art.35), dilatando i confini del danno patrimoniale ex art. 2043 e ampliando le possibilità risarcitorie previste da tale norma, può, in via estensiva, ricomprendersi  nell’alveo del disposto anche la tutela del danno da radiazioni elettromagnetiche, scaturente dalla lesione della integrità psicofisica della persona.  

Ed allora, correlando l’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) alla disposizione dell’art.32 C. che prevede la tutela della salute come bene giuridico primario si ottiene l’equivalenza della piena risarcibilità del danno che ingiustamente il “bene salute” subisce in caso dell’illecito. La sanzione risarcitoria è, però, la conseguenza della lesione di una situazione giuridica tutelata in via assoluta e l’illecito consiste nella violazione di due precetti normativi: “immissioni intollerabili”  (art.844 c. c.) e salute danneggiata (art. 32C.). Siffattamente la fattispecie trova perfetta collocazione in un preciso schema giuridico nel quale si tiene correttamente conto di una nuova realtà collegata ad attività produttive che, a causa del progresso tecnologico, si presenta a volte foriera di eventi che in quanto lesivi per l’uomo producono il sorgere di responsabilità per danni. Nell’ambito dei danni derivanti da lesioni per radiazioni elettromagnetiche lo strumento normativo idoneo a garantire la tutela del diritto alla salute e che da la possibilità di prevenire e di sanzionare l’illecito è dato dal combinato disposto degli articoli 2043 e 2059 del cod. civ. e dell’art. 32 della Costituzione[15].

Infatti, l’inquinamento elettromagnetico immette radiazioni nel corpo, nei tessuti e negli organi degli individui che producono, con certezza, effetti nocivi per la salute originando quel danno lesivo del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Le radiazioni sono quindi sempre intollerabili e nocive.

Il danno può essere immediati o futuro: danno-evento. La formula del danno

evento vale a collocare il danno da radiazioni elettromagnetiche su di un piano che precede l’indagine delle conseguenze patrimoniali o meno dell’evento medesimo. D’altra parte la patrimonialità del danno non è di per se necessariamente ricollegabile ad un interesse leso, ma è una conseguenza dell’evento lesivo che può ripercuotersi su “qualsiasi” bene patrimoniale o no del danneggiato.

In tale modo è superata la questione della bipolarità del danno alla salute:

patrimoniale, la cui tutela è affidata all’art. 2043 c.c. o non patrimoniale, la cui tutela è affidata all’art. 2059 c.c.. Le immissioni radioattive sono sempre illecite, intollerabili, ingiuste: si tratta solo di usufruire del vantaggio della tutela civilistica per intervenire sull’illecito, evitarne/o limitarne le conseguenze negative prima ancora di valutarne i danni prodotti. Si prescinde dalla ricerca patrimoniale – non patrimoniale e si da la possibilità al soggetto di potere intervenire subito a tutela del suo diritto alla salute (art.32 C.) che è indubbiamente leso da questo tipo di immissioni.

La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 184 del 1986, ha messo in

risalto che nel danno alla salute vi sono due componenti: una statica che riguarda gli effetti della lesione in sé sulla validità della persona, ed una dinamica, la perdita della vita di relazione della medesima persona come conseguenza della lesione[16]. L’aspetto statico riguarda il diritto alla salute (art.32 C.) leso nel funzionamento del corpo e della mente menomati, mentre l’aspetto dinamico varia da persona a persona perché dipende dal grado di vita di relazione del leso.

In definitiva, le radiazioni elettromagnetiche generano la lesione dell’integrità fisiopsichica della persona (è necessaria sempre una perizia di accertamento medico legali) per cui, dopo l’inibizione, hanno come conseguenza il risarcimento del danno causato. Siamo di fronte ad un sistema bipolare; se il danno è patrimoniale la norma da applicare è l’art. 2043 c.c., se il danno è non patrimoniale la norma da applicare, se ne ricorrono gli estremi, è l’art.2059 c.c.. Le due norme si impongono congiuntamente. Infatti la patrimonialità del danno deve essere riferita al rimedio per riparare al danno, rimanendo poi da verificare se l’esborso in denaro abbia un’effettiva idoneità riparatoria di conseguenze dannose, che possono avere pure refluenze non patrimoniali. Il concetto di patrimonio non consiste in una raffigurazione prettamente monetaria, ma si presenta come un insieme di utilità, di vantaggi, di valori, di comodità e di benessere che il danneggiato può disporre e che pur non trovando una valutazione strettamente pecuniaria, determinano un concreto pregiudizio da risarcire.            

 

 

 

 

APPENDICE

LA NORMATIVA INERENTE AL RISCHIO ELETTROMAGNETICO

 

Direttiva comunitaria non ancora recepita

Parlamento Europeo e consiglio. Direttiva 29/04/2004, n. 40 “sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

Data di recepimento:30/04/2008

   

Direttive comunitarie recepite 

Consiglio della Comunità Europea: Direttiva 27/01/2003, n. 96 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Consiglio della Comunità Europea: Direttiva 27/01/2003, n. 95 “sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

   

Decisioni delle Commissioni

Decisione 08/07/2004, n. 545 relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenza 79GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella comunità

Decisione 03/03/2004, n. 210 che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente

 

NORMATIVA NAZIONALE

Circolare del Ministero della Sanità 12/11/1982, n. 69 (Radiazioni non ionizzanti)

D. Min. 16 gennaio 1991 “aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina delle costruzioni dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne” (in G.U. n. 40 del 16/02/1991).

DPCM 23/04/1992 “limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” (in G.U. 06/02/1992). 

D.P.C.M. del 28 settembre 1995 “norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti. (pubblicato su: G.U. n. 232 del 4 ottobre 1995).

D. L.vo. 12/11/1996, n. 615 (Attuazione della direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989), in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993).

D. Min. 10 settembre 1998 n. 381 (ministero dell’ambiente) “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (Pubblicato su: G.U. n 257 del 3 novembre 1998.

D. L.vo 25/11/1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento).

D. Min. 11/11/1998 (G.U. 15 dicembre 1998, n. 292) relativo al riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica, di cui all’art.1, comma 1, lett.e), del D.L.vo 12 novembre 1996, n.615.

Decreto 18 maggio 1999 norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica (pubblicato su: G.U. n.129 del 4 giugno 1999).

Legge 22/02/2001, n.36: legge quadroi sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagmetici.

D. L.vo. 04/09/2002, n.198 disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art.1 della legge 21 dicembre 2001, 443.

D. Min. 30/10/2002, n. 275 (ministero delle comunicazioni) regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

D. Pres. Cons. dei ministri 08/07/2003 fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz.

D. L.vo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche.

D.Legge 29/08/2003 ,n.239: disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica

D.Min. 16/10/2003 (ministero delle comunicazioni): riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica).

 

GIURISPRUDENZA

 

T.A.R.- PIEMONTE - Torino Sezione 1: Sentenza 28.01.2004, n. 78

Massima: Elettromagnetismo - Impianti - Localizzazione - Esposizione - Limiti - Valori diversi da quelli statali – Fissazione - Comuni - Illegittimità

T.A.R.- PIEMONTE - Torino Sezione 1: Sentenza 28.01.2004, n. 76

Massima: Elettromagnetismo - Impianti - Localizzazione - Esposizione - Limiti - Valori diversi da quelli statali – Fissazione - Comuni - Illegittimità

T.A.R.- VENETO - Venezia Sezione 3: Sentenza 28.10.2002, n. 6118

Massima: Elettromagnetismo - Inquinamento elettromagnetico - Emissione - Limiti - Disciplina prevista dalla L. n. 36/2001 - Applicabilità in via transitoria dei limiti D.P.C.M. 23 aprile 1992.

T.A.R.- VENETO - Venezia Sezione 3: Sentenza 02.10.2002, n. 6118

Massima: Risanamento elettrodotti - Esposizione - Norme in materia ambientale

C. di Cassazione Sezione 1 penale: Sentenza 14.06.2002, n. 23066

Massima: Inquinamento elettromagnetico - Emissione di energia elettromagnetica - Pericolo per la salute pubblica - Apparecchi di ripetizione radiotelevisiva - Sequestro - Misura cautelare - Legittimità

C. di Cassazione Sezione 1 penale: Sentenza 14.06.2002, n. 1103

Massima: Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana - Getto pericoloso di cose - Reato di pericolo - Sequestro preventivo

Cons. di Stato Sezione 6: Sentenza 03.06.2002, n. 3098

Massima: Elettromagnetismo - Inquinamento - Limiti di esposizione a campi elettromagnetici – Fissazione di limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dallo Stato - Competenza che non rientra fra quelle attribuite ai Comuni

Cons. di Stato Sezione 6: Sentenza 03.06.2002, n. 3095

Massima: Inquinamento elettromagnetico - Esposizione - Limiti - Fissazione - Disciplina statale - Elusione - Illegittimità

T.A.R. - LAZIO - Roma Sezione 2: Sentenza 25.08.2001, n. 7022

Massima: Inquinamento elettromagnetico - Fissazione di limiti di emissione - Individuazione della distanza minima fra stazioni radio base e insediamenti abitativi - Amministrazione comunale – Competenze - Esercizio di compiti di vigilanza e attuazione normativa - Esclusione di una autonoma funzione decisoria

T.A.R. - LAZIO - Roma Sezione 2: Sentenza 27.06.2001, n. 2521

Massima: Inquinamento elettromagnetico - Impianti di trasmissione - Tutela della salute – Autorizzazioni e concessioni - Competenza - Limiti

Trib. Catania Sezione 1 civile: Ordinanza 12.06.2001

Massima: Inquinamento elettromagnetico - Installazione di stazione radio base per telefonia cellulare sul tetto di un immobile - Emissioni superiori al valore massimo di cui all'art. 4, c. 2, D.M. n. 381/1998

Trib. Verona: Ordinanza 28.03.2001

Massima: Inquinamento elettromagnetico - Diritto alla salute - Valori - Pregiudizio imminente ed irreparabile - Esclusione

Trib. Parma: Ordinanza 12.03.2001, n. 915

Massima: Inquinamento elettromagnetico - Installazione di un ripetitore per impianti di telefonia mobile - Ottenuta preventiva autorizzazione dell'autorità comunale - Autorità comunale - Proposizione di ricorso per la rimozione/disattivazione dell'impianto - Azione, in qualità di ente esponenziale, a tutela della comunità - Legittimazione attiva - Sussiste - Inammissibilità di un provvedimento di urgenza per la limitazione di un ripetitore costruito conformemente alle norme vigenti

T.A.R. - VENETO - Venezia Sezione 2: Sentenza 13.02.2001, n. 236

Massima: Elettromagnetismo - Inquinamento elettromagnetico - Giurisdizione amministrativa - Limiti di esposizione previsti dal DPCM 23.4.92 - Scuola

Tribunale di Venezia: Sentenza 12.02.2001, n. 1888

Massima: Inquinamento elettromagnetico - Impianti di diffusione radiotelevisiva - Radiazioni non ionizzanti - Previsione dell'art. 674 c.p., getto pericoloso di cose - Inapplicabilità in assenza di univoche indicazioni scientifiche circa gli effetti dell'esposizione

Cons. di Stato Sezione 5: Ordinanza 28.07.2000, n. 3960

Massima: Inquinamento elettromagnetico - Elettrosmog - Installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare - Valutazione di impatto ambientale - Nozione - Rischi sanitari per la popolazione.



* Prof. Teresa Martello, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Palermo.

[1] E’ stato dimostrato come un uomo medio alto metri 1,75, dal peso di kg 70, alla frequenza di 70 MHz si comporta come un’antenna a ½ onda, con il massimo di energia assorbita.

[2] Gli organi maggiormente interessati, secondo quanto riferiscono gli scienziati, sono il testicolo ed il cristallino. E’ stato dimostrato che campi magnetici troppo forti  possono immettere corrente all’interno dei tessuti riscaldandoli e provocando gravi danni. Il testicolo ed il cristallino essendo posizionati entrambi in superficie (oltre che dotati di bassissima vascolarizzazione) se colpiti delle radiazioni elettromagnetiche sono soggetti ad un forte innalzamento della temperatura che li danneggia.

[3] Trattasi, in particolare, delle stazioni ricetrasmittenti cui si collegano i telefonini per l’invio delle comunicazioni su rete fissa telefonica e che emettono, tramite l’antenna, onde elettromagnetiche che possono rivelarsi pericolose in ragione della potenza di emissione e della lunghezza d’onda utilizzata.

[4] Si distinguono radiazioni emesse da onde non ionizzanti (sono quelle relativamente lunghe e poco energetiche) che non dovrebbero causare danni all’uomo e le radiazioni emesse da onde ionizzanti estremamente corte e di frequenza elevatissima (quali i raggi X ed i raggi gamma). Questi ultimi emettono energia sufficiente a strappare elettroni dagli atomi che costituiscono le molecole dei tessuti biologici e creano i cosiddetti radicali liberi che rappresentano uno dei fattori fondamentali prodromici di eventuali danni a carico degli organismi viventi. Sotto il profilo dell’inquinamento elettromagnetico, le sorgenti di campi RF e MW possono essere suddivise in due gruppi principali a seconda che l’immissione nell’ambiente sia voluta (telecomunicazione, radar, ecc.) oppure non considerata  e, quindi, anche fonte di riduzione dell’efficienza produttiva. I quattro settori fondamentali di utilizzo delle radiazioni elettromagnetiche a RF e MW sono i seguenti: a) telecomunicazioni e radiolocalizzazioni quali, ad esempio, i ponti radio e le televisioni: livelli da campo elevati si possono trovare in zone dove vi sia un particolare addensamento di antenne trasmittenti), b) processi produttivi industriali e artigianali quali, ad esempio, le industrie alimentari ed incollaggio di carte, c) attività domestiche quali, ad esempio, i forni a microonde, d)applicazioni mediche quali, ad esempio, la marconiterapia e la radioterapia.  

[5] Lo studio epidemiologico è lo strumento valutativo dello stato di salute di una popolazione. Studia la distribuzione delle malattie infettive, croniche e degenerative. Forse in nessuna altra branca della salute umana sono stati condotti tanti studi di epidemiologia  come nel caso delle persone esposte a radiazioni ionizzanti ed i risultati in questi studi rappresentano l’elemento fondante della impostazione dottrinaria (e non solo) della radioprotezione. Se lo studio epidemiologico si limita alla semplice descrizione numerica, temporale e geografica si parla di epidemiologia descrittiva, se, invece, si estende alla valutazione sistematica del sospetto di correlazione dello stato di salute con la presenza di un agente responsabile si parla di epidemiologia analitica.

[6] Attuazione della Direttiva CEE n.89/336 del Consiglio del 3/5/1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la compatibilità elettromagnetica; modificata ed integrata dalla Direttiva CEE 93/68 del Consiglio del 22/7/1993 e della Direttiva 93/97 del Consiglio del 29/10/1993.

[7] Trattasi di radiofrequenze operanti nell’intervallo di frequenza compresa fra i 100 kHz e 300 GHz. Il Decreto stabilisce in 20 Volt/metro il limite espositivo per tempi non superiore a quattro ore al giorno ed in 6 Volt/metro per lunghi periodi di esposizione, in particolare, per scuole, ospedali, alberghi e luoghi abitativi.  Così, le emissioni dai campi elettromagnetici in alta frequenza iniziano ad avere una loro regolamentazione anche se limitata.

[8] I limiti soglia indicati, però, non tengano conto delle attuali conoscenze scientifiche che hanno evidenziato un aumento di patologie tumorali già a 2,7 V/m!

[9] V. la sentenza della Corte Costituzionale 7/10/2003, n.307 in Giur. Ital., 2004, 397.

[10] Riguardo all’interpretazione delle norme v., Diego Ziino, “Profili dell’interpretazione giuridica” in Annali della Facoltà di Economia, dell’Università degli Studi di Palermo, 2004-06.

[11] L’immissione saltuaria non  sembra contemplata dall’art. 844 c.c.- Eventualmente, in caso di danno, può dare origine ad un’azione fondata solo sull’art. 2043 c.c. 

[12] V.,  Salvi, Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell’ambiente, Milano, 1979; Patti, La tutela civile dell’ambiente, Padova, 1982; Procida Mirabelli, Immissioni e “rapporto proprietario”, Napoli, 1984, 235; Nappi, Le regole proprietarie e la teoria delle immissioni, Napoli, 1986.

[13] Trib. Verona, 13/12/1988 in Nuova Giu. Civ., 1989,I, con nona di Alpa: Provvedimenti d’urgenza, Atto amministrativo, Autorizzazione alla costruzione di elettrodotto, Danno potenziale alla salute.

[14] Cass., 7 agosto 1989, n.3625, in Giur. It., 1990, I, 1, c.614, con nota di Bellardini, nel caso di immissioni radioattive; ed ancora Trib. Savona, 31 gennaio 1990, e Pret. Milano, ord., 5 febbraio 1990, in Resp. Civ., 1990, p.604, che si ammettevano a tutela in via d’urgenza le lesioni della salute per effetto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità.

[15] La tutela risarcitoria viene fatta valere anche nei confronti delle attività istituzionali svolte della Pubblica Amministrazione. L’azione può essere proposta di fronte al giudice ordinario essendo coinvolto un diritto soggettivo in quanto vertesi non già su un’attività discrezionale dell’amministrazione, ma solo sul trasmodare dell’attività stessa.  V., sentenza della Corte di Cassazione 10/12/1984, 6476; GC, 1985,I,1398, nota Paradiso.

[16] Questo non vuol dire che la lesione di un diritto costituzionalmente garantito sia di per se risarcibile come danno in re ipsa, ma che la prova delle conseguenze pregiudizievoli sono insite nella perdita di validità della persona. V., Cass., 31 maggio 2003, n. 8828 e Cass., 31 maggio 2003, n. 8827.

 

Data di pubblicazione: 17 aprile 2007.