I campi
elettromagnetici.
Configurazione,
danni e responsabilità
Teresa
Martello*
Sommario
I
risultati della ricerca scientifica
Excursus
dell’intervento legislativo
La norma
applicabile. L’articolo 844 del codice civile
Il danno
da immissioni di onde elettromagnetiche
Il punto
di partenza dell’indagine è dato dalla ricerca di regole poste a garanzia dell’efficienza
allocativa di tutti quei beni che determinano la proliferazione dei campi
elettromagnetici. Infatti, le esigenze della produzione ed il progresso tecnologico,
foriero di benefici economici, non debbono minare la salvaguardia degli
interessi, individuali o collettivi, inerenti a valori assoluti,
costituzionalmente protetti. Sono delineabili quindi quattro passaggi posti a
scandire la presente indagine. Si inizia con una breve introduzione sull’elettromagnetismo
per procedere poi alla rassegna delle indagini epidemiologiche che illustrano,
anche in base ad un supporto statistico, i danni causati alle persone dalle
radiazioni; si esamina quindi l’intervento legislativo nel settore de quo,
per concludere, con l’esame delle regole poste in sede legislativa ed alla
configurazione giuridica del danno risarcibile alla luce dei principi della responsabilità
civile.
L’inquinamento
elettromagnetico, noto sotto il nome di elettrosmog, è un fenomeno di così
vasta portata che trattare l’argomento crea indubbiamente delle difficoltà. Si
tratta di immissione di onde magnetiche, sensorialmente impercettibile, nel
corpo delle persone, che inquina perché è in grado di interagire con i sistemi
biologici creando danno alla salute a breve o a lungo termine. La lunghezza
delle onde elettromagnetiche è però variabile per cui non necessariamente le
radiazioni alterano la natura dell’oggetto che investono, sebbene recentemente
ci si è andati orientando sempre di più sui possibili effetti negativi che tali
onde procurano sugli esseri umani. Il nostro corpo, infatti, quando viene
colpito dalle suddette onde, è assimilabile ad un antenna e le diverse parti
dello stesso reagiscono in modo diverso: insonnia, cefalea, irritabilità,
depressione, stanchezza ed ancora, eccitazione del sistema nervoso, irritazione
dei muscoli, gravi disfunzioni cardiache e perfino il sorgere di alcuni tipi di
tumori possono essere la conseguenza di una eccessiva e continua esposizione ai
campi elettromagnetici.
La radioattività è sempre esistita in
natura nella sua duplice origine: terrestre o extraterrestre. La prima è
generata dai nuclei radioattivi presenti nei materiali inorganici della crosta terrestre
tanto che particelle di radioattività sono anche raccolte, durante il loro scorrere,
dalle acque sotterranee e si trovano nei pozzi artesiani o nelle falde di
petrolio. Gli animali percepiscono
l’esistenza dei campi magnetici e, mentre i cani li evitano, i gatti, invece,
amano crogiolarvisi. La seconda deriva
dai raggi cosmici che interagiscono con l’atmosfera. Sorgenti ne sono il sole,
le stelle e alcune manifestazioni metereologiche quali, ad esempio, le scariche
elettrostatiche.
Le scoperte
scientifiche hanno reso noto come gli uomini sono stati sempre consapevoli
dell’esistenza delle radiazioni. Geoges Lakhovsky, famoso ricercatore dei primi
anni del 1900, scriveva: “ogni essere
vivente emette radiazioni, la grande maggioranza degli esseri viventi è capace
di ricevere e rilevare onde…” e ancora “La vita è creata dalle radiazioni, la
vita è mantenuta dalle radiazioni, la vita è distrutta da una squilibrio
oscillatorio e vibratorio”.
Le persone hanno mantenuto, in un primo
momento, nei confronti della radioattività un comportamento strano. All’inizio
reputavano le radiazioni benefiche e salutari tanto che, cosa oggi assurda,
venivano persino venduti sciroppi energetici fra i cui ingredienti vi era il
torio radioattivo, creme di bellezza a base di uranio, macchine che avevano la
funzione di immettere radon nei sifoni del selz e pastiglie di radon che appese
nel soffitto irradiavano, in modo da trarne beneficio, chi stava nella stanza
ad esse sottostante! Le stesse mamme, premurose ed attente nei confronti dei
figli, davano da bere un acqua minerale sul cui contenitore era scritto
“potentemente radioattiva”: oggi non se ne venderebbe neppure uno!
In seguito, la scoperta
dell'elettricità ed il progressivo avvento di tecnologie più
avanzate che sfruttavano i campi
elettromagnetici, hanno fatto aumentare notevolmente la quantità delle
radiazioni: trattasi di radiazioni artificiali inquinanti l’ambiente e dannose
per la salute. Esse, a differenza del suono che per propagarsi ha bisogno
dell’aria e che è dannoso solo a livelli molto elevati e, precisamente, quando
l’onda colpisce violentemente il timpano, hanno come caratteristica il
trasferimento di energia da un punto ad un altro dello spazio senza movimento
di corpi o sostegno di mezzi materiali. Quando la radiazione, immessa nel corpo
umano, viene da questo assorbita e, supera il cosiddetto effetto – soglia, rompendo
i legami che tengono unite le molecole delle cellule viventi, le conseguenze per
la salute umana sono devastanti. L'uomo è immerso in una rete invisibile di
onde elettromagnetiche, qualunque ne sia l’origine, che si propagano attraverso
lo spazio. Se sono radiazioni naturali e superano le soglie limite di
concentrazione, si parla di semplice inquinamento, mentre se artificiali,
qualora modifichino uno stato di equilibrio naturale si parla di inquinamento
elettromagnetico o di elettrosmog.
I disastri di Hiroshima, Nagasaki,
Chernobyl, la divulgazione di immagini che rappresentavano i terrori e le paure
generati dalle radiazioni atomiche hanno comunque cambiato la convinzione che gli
individui avevano nei confronti della radioattività anche se il modo di fare
continua a restare ambiguo. Quante persone durante la stagione estiva non si
sdraiano per ore ed ore al sole per abbronzarsi accogliendone con soddisfazione
i raggi ultravioletti?
Nell’esaminare il quadro complessivo dell’inquinamento
ettromagnetico occorre partire dai risultati della ricerca scientifica sul tema
dei danni da radiazioni, elaborate nel corso degli anni. Essi sono il perno intorno
al quale il legislatore ha emanato le norme.
Anche
se i primi esperimenti e gli studi sulle intersecazioni tra i campi
elettromagnetici e sistemi biologici risalgono a qualche secolo fa, soltanto negli
ultimi anni la ricerca scientifica ha studiato a fondo la questione sui mutamenti
che, a livello biologico, producono questi campi[1] e
sono stati resi pubblici i gravi problemi che possono derivare alla salute
delle persone esposte in aree perturbate da radiazioni o a diretto contatto con
esse.
Diverse sono le malattie derivanti
dalla esposizione ai campi elettromagnetici.
Con indagini
sempre più precise si riscontra che la presenza prolungata in un campo
elettromagnetico intenso può portare a seri problemi di salute[2].
All’inizio i disturbi sono piuttosto
generici, in seguito nel corso degli anni, possono trasformarsi in vere e
proprie malattie che provocano alterazioni del sistema nervoso centrale, di
quello neurovegetativo, dell’apparato circolatorio e di quello endocrino. Si
configura, in tal modo, un vero e proprio “pericolo di danno”. Vi è il rischio
elevatissimo di trovarsi di fronte ad un fenomeno devastante negli effetti, come
nel caso dell’amianto e dei suoi derivati già impiegati diffusamente
nell’edilizia. I molti timori
sollevati fanno leva, peraltro, sul fatto che non si conosce un livello di
radiazioni al di qua del quale possa ritenersi scongiurata una radio patologia.
Possono manifestarsi sia effetti acuti, come immediata conseguenza di
esposizioni elevate al di sopra di certe soglie, sia effetti cronici anche dopo
periodi lunghi di latenza, in seguito a lievi esposizioni: manca la certezza di
una soglia non definita pericolosa.
Numerose sono le ricerche
epidemiologiche e gli studi di laboratorio. Oggetto di studio sono non solo gli
effetti dannosi delle radiazioni per le frequenze utilizzate nella produzione,
nel trasporto di energia e nell’impiego delle apparecchiature elettriche, ma
anche di quelle ascrivibili alle frequenze medio alte in uso nel settore delle comunicazioni
(ad esempio i telefoni cellulari).
- Nel 1980 è stato pubblicato un
documento dall’IRPA ( Internazional Radiation Protection Agency) che espone le
linee guida intese limitare l’esposizione dei lavoratori e della popolazione ai
campi magnetici ed elettrici illustrandone i danni alla salute. Però, i limiti
di esposizione forniti dal documento IRPA sono fondati esclusivamente sulla ipotesi
di effetti sanitari acuti ed immediati e la stessa IRPA, in seguito al
progresso di alcune indagini, pur consapevole che l’esposizioni alle radiazioni
elettromagnetiche, comporta anche l’esistenza di danni a lungo termine, non ha
ritenuto che questi possono costituire oggetto di norme protezionistiche,
proprio perché ancora non erano state svolte indagini tali da suscitare certezza.
- Nel 1990 le indagini sui danni
dell’elettromagnetismo svolte dall’Agenzia di Protezione Ambientale Americana
(EPA) nei confronti dei campi elettromagnetici a basse frequenze, hanno
evidenziato che questi campi hanno lo stesso livello di pericolosità del cadmio
e della formaldeide e sono molto più cancerogeni di alcuni composti quali la diossina
e il PCB, evidenziando come il rischio di patologie tumorali sia riscontrabili
anche per dosi più basse rispetto a quelle che vengono indicate nelle
normative.
- Nel 1995 l’Istituto Superiore della
Sanità ha riportato nel rapporto “Rischio cancerogeno associato ai campi
elettromagnetici a 50/60 HZ” i risultati del suo studio indicando come
possibile un collegamento eziologico tra la leucemia infantile e l’esposizione
ai campi elettromagnetici.
- Nel 2005 la National Academy of
Sciences ha affermato nel suo documento che non solo non esiste un livello di
radiazioni da considerarsi sicuro ma anche che, pur trovandosi in presenza di
basse dosi di radiazioni, i rischi per la salute aumentano con il crescere
della dose.
- La
Phisical Agents Directive dell’Unione Europea, che dovrebbe entrare in vigore
nel 2008, mira a proteggere i lavoratori del settore delle telecomunicazioni e
delle aziende elettriche dai possibili rischi per la salute causati
dall’esposizione a radiazioni elettromagnetiche, anche perché alcune ricerche
hanno evidenziato come queste radiazioni possono addirittura danneggiare il DNA
ed ostacolare l’utilizzo della risonanza magnetica.
In un primo momento è sembrato che
elettromagnetiche fossero solo le
microonde utilizzate per la telefonia mobile e per le sue indispensabili
stazioni di base [3].
Ma il problema purtroppo non è
ristretto solo a questo settore!
Non vanno sottaciuti i danni alle
persone ed all’ambiente per l’esposizione ai campi magnetici originati dai fili
dall’alta tensione, dai satelliti emittenti della radio e della televisione
che, sempre in espansione, creano “rete d’onde” nella nostra atmosfera. Ed
ancora non possono ignorarsi i campi elettromagnetici prodotti dalle linee
elettriche, dai motori od anche solo dagli elettrodomestici che abitualmente si
usano nelle case quali, ad esempio, i forni a microonde, i frigoriferi, i televisori,
i monitor del computer o quant’altro necessita quotidianamente.
Inoltre, negli ultimi decenni, la
tecnologia, specialmente nel settore delle telecomunicazioni, è andata sempre
più perfezionandosi ed è aumentato l’impiego di sorgenti elettromagnetiche a
radiofrequenza. Si utilizzano dispositivi a stato solido e ciò ha reso
l’utilizzo di tali apparecchiature sempre più competitivo in svariate
applicazioni industriali[4].
Al progresso tecnologico corrisponde un aumento di onde elettromagnetiche: si
acutizza pertanto l’immissione di radiazioni nell’interno del corpo delle
persone generando effetti dannosi.
Le ricerche sui danni da radiazioni sono
soltanto agli inizi e quindi le soglie di pericolosità oggi individuate non
sono definitive e potrebbero, in futuro, essere abbassate. La ricerca
scientifica prosegue nell’indagine proprio perché ancora non offre assoluta
certezza riguardo ad ulteriori danni, non ancora accertati, che possono derivare
dalle radiazioni sulla salute delle persone. Sorge pertanto la necessità di una
politica di prevenzione e di massima cautela possibile. Non si dimentichino i
danni causati dal benzene e dell’amianto: è l’esperienza passata che deve
guidare l’agire degli organi di governo. E’ sempre presente la regola
prudenziale consigliata dall’OMS, in base alla quale nel campo della salute
pubblica e dell’ambiente, non è certamente opportuno attendere che la scienza
dimostri in modo definitivo quali siano gli effetti nocivi ascrivibili
all’esposizione ad agenti morbosi o sospetti per intervenire. E’ d’uopo
intervenire prima. “Evitare per prudenza”: per dirla secondo l’insegnamento
coniato dagli americani. Una precisazione: l’evento dannoso è prevedibile e la
prevedibilità rileva al fine di fare sorgere quel rapporto di causalità fra
fatto ed evento con conseguente responsabilità.
La decisione del legislatore italiano di
emanare norme di tutela della salute delle persone esposte a radiazioni
elettromagnetiche inizialmente è stata molto limitata. Sono state le reazioni dei
gruppi di cittadini e delle associazioni che rendevano pubblica la crescente
preoccupazione della gente sui probabili rischi per la salute e le indagini
epidemiologiche[5]
sempre più diffuse che lo hanno indotto ad intervenire.
Le norme, però, non sono state
aggiornate di pari passo all’evolversi della ricerca.
Infatti, il legislatore, nel regolare
il settore, pur essendo consapevole che i campi elettromagnetici originano
radiazioni e, quindi, che le persone corrono rischi per la propria salute per
il formarsi di queste (ad esempio in prossimità di linee elettriche o di varchi
elettromagnetici presso varie strutture), si è mantenuto molto esitante nell’emanazione delle norme. Ma la lentezza
del legislatore non è causale. Egli risente dei limiti dei danni alla salute
che derivano dall’elettromagnetismo poiché la ricerca scientifica, inizialmente,
ha considerato solo gli effetti dannosi immediati (quali nausea, emicranie,
vertigini) e non ha preso in considerazione gli effetti dannosi a lungo termine
quali i tumori.
Il
legislatore, quindi, all’inizio, non
ha ottimizzato gli interventi sotto il profilo dell’efficacia, né ha previsto
misure di prevenzione e rigidi limiti all’esposizione ai campi elettromagnetici
ed in ogni caso non ha aggiornato con celerità gli interventi stessi alla luce
dalle ricerche scientifiche sempre più precise, né ha introdotto normative specifiche
per il ristoro dei danni derivanti dall’inquinamento elettromagnetico (ad
esempio, potrebbero essere create adeguate strutture dotate di autonomia
giuridica e di fondi con finalità
assicurative e previdenziali!).
I primi interventi normativi, quindi, sono stati insufficienti
essendo rivolti solo alla regolazione delle basse frequenze. E’ sorta quindi la
richiesta di una legislazione che intervenga a regolare in modo accurato e
specifico il settore in oggetto.
Nel
breve excursus normativo fra i provvedimenti più efficaci sono da
ricordare:
a) Il D. Leg.vo 12/11/1996 n. 615[6].
Atteso da tempo, esso è la più organica disposizione sull’elettromagnetismo
emanata in Italia fino al 1996. Contempla la idoneità di un dispositivo per
ricercare disturbi elettromagnetici che possono guastare il funzionamento di
una macchinario. Secondo tale normativa, quindi, prima si studiano e si
adottano le norme regolatrici dei danni che l’elettromagnetismo causa alle
macchine e poi, in modo latente ed incerto, si trattano i danni provocati alla
salute!
b) Il Decreto 10/9/1998, n. 381 in G.U.
3/11/1998 avente a titolo “Le norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana” emanato dal Ministro
dell’Ambiente (d’intesa con il Ministro della Sanità e delle Comunicazioni). Disciplina
le esposizioni alle radiofrequenze con fissazione dei limiti cautelativi
nell’ipotesi di esposizioni prolungate[7] e
regolamenta, finalmente, gli effetti dei danni a lungo termine prodotti dalle
radiazioni elettromagnetiche[8]!
Tuttavia il decreto ha il pregio di
avere introdotto una legislazione specifica sulla fattispecie della tutela
della salute dei cittadini in prossimità dei campi elettromagnetici
determinando i valori limite di esposizione della popolazione alle radiazioni che
si originano da tali campi in conseguenza della installazione degli impianti
delle telecomunicazioni e radiotelevisivi.
Il suddetto decreto è lodevole per lo scopo
che intende perseguire poichè ha inteso dare una risposta ufficiale in ordine
al livello cautelativo di esposizione delle persone anche se spesso i valori
previsti sono stati ampiamente superati e sussistono moltissime situazioni ad
alto rischio. Ha però insufficienze costitutive poichè non determina
direttamente le modalità ed i tempi di esecuzione delle sue disposizioni e non
detta in concreto gli effetti di violazione delle soglie previste. Esso,
invece, fa carico alle Regioni ed alle Province autonome di stabilire i limiti
soglia e di svolgere attività di controllo per il rispetto della normativa. E
al riguardo, la legislazione regionale ha tempi di percorrenza molto lunghi!
c) La carenza legislativa è stata
colmata dal Parlamento con l’atto n. 36 del 22/2/2001, recante il titolo:
“Legge quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici” e la cui ratio è quella di ovviare agli inconvenienti
derivanti dagli elettrodotti e dagli impianti di telefonia mobile e radiodiffusione.
La legge ha affrontato il problema sul
piano generale prescindendo dai localismi ed incidendo realmente sotto il
profilo di un cambiamento concreto e tangibile. Ha quindi offerto alla materia
dell’inquinamento elettromagnetico una disciplina uniforme ed omogenea a
livello nazionale senza sperequazioni e differenze nella tutela della salute
dei cittadini in qualunque parte del territorio nazionale essi si trovino.
Secondo la Corte la salute è minacciata
dall’inquinamento elettromagnetico dell’”Ordinamento della comunicazione,
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”: tutti ambiti
rientranti nella sfera della potestà legislativa concorrente delle Regioni a
statuto ordinario, ai sensi dell’art.117, 3° comma , Cost., e pertanto
caratterizzati dal vincolo dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato.
La Corte afferma che spetta allo Stato
fissare i valori limiti di esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici. Il determinare a livello nazionale
dei valori - soglia, non abrogabili dalle Regioni nemmeno in senso più
restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di
evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare
impianti essenziali al paese, nella logica di una competenza degli Enti locali
di tipo concorrente e quindi vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato.
La
sentenza esamina la ripartizione delle competenze previste nella legge quadro
n.36 del 2001 la quale con riferimento agli standard di protezione
dell’inquinamento elettromagnetico distingue i “limiti di esposizione”, i
“valori di attenzione” e gli “obbiettivi di qualità”. I limiti di esposizione
sono condizioni che non devono essere mai superati; i valori di attenzione sono
quelle misure di cautela da usarsi nelle case, nelle scuole e nei luoghi adibiti
a permanenze prolungate; gli obbiettivi di qualità sono criteri localizzativi,
incentivi per l’utilizzo delle migliori tecnologie, ecc., attribuiti alla
competenza regionale.
Giova ancora citare il p. 15 dell’art.
1 della legge 31/7/1977 n. 249 istitutiva dell’Autorità per le garanzie delle
telecomunicazioni che chiaramente richiama il tema delle radiazioni
elettromagnetiche e stabilisce che la Commissione per le infrastrutture e le
reti “vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e
verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche non vengono superati”. Il rispetto di tali valori è
condizione indefettibile al rilascio di licenze o di concessioni
all’installazione di impianti con emissione elettromagnetiche.
E’ indubbio che le maggiori difficoltà
alla emanazione di leggi di tutela sono rappresentati da richieste di ordine
economico. Questo è l’effetto della simultaneità della relazione diritto –
economia per cui vengono in rilievo le misure e le modalità concrete in cui le
soluzioni giuridiche corrispondono alla struttura ed al cambiamento di una data
economia di mercato. I gestori dei telefonini hanno, infatti, la esigenza di
installare ripetitori nelle aree urbane senza che peraltro vengono sostenuti i
costi di bonifica degli elettrodotti esistenti. L’inquinamento elettromagnetico,
presente in tutto il mondo economicamente sviluppato, riproduce l’inevitabile scontro fra l’imponente
industria energetica e delle comunicazioni, gestore di grandissimi interessi
economici ed il diritto alla salute della popolazione.
Il legislatore nazionale nell’emanare
norme specifiche atte a disciplinare il settore dell’inquinamento da onde
elettromagnetiche, deve tenere conto contemporaneamente di tre fattori: la
normativa comunitaria europea, le innovazioni tecnologiche ed il mercato.
L’augurio è che la produzione legislativa risponda ad esigenze di sveltezza
assumendo una dinamismo evolutivo adeguato al progresso della tecnica in un
settore ove il diritto alla salute deve essere definito come primario rispetto
alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse pubblico.
I campi elettromagnetici generano radiazioni che
immesse nel corpo delle persone, come risulta dalle indagini epidemiologiche, recano
danno alla salute. La norma che nel nostro ordinamento regola le “Immissioni” è
l’art. 844 del codice civile. Le radiazioni elettromagnetiche sono propagazioni
nocive alla salute e debbono essere considerate alla stessa stregua delle
immissioni disciplinate dal suddetto articolo.
La norma in parola merita le seguenti
considerazioni:
a)
Il
legislatore del 1942 ha pronunciato due diversi criteri per la valutazione
della
liceità delle immissioni: la normale tollerabilità
ed il contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della
produzione, da un lato e della priorità dell’uso, dall’altro. Le immissioni
tollerabili sono permesse e libere e la vittima non ha alcuna tutela; le
immissioni intollerabili sono vietate e, quindi, devono essere inibite. Il
limite di tollerabilità delle immissioni non è mai assoluto, ma è variabile a
seconda di determinate situazioni e spetterà al giudice di merito accertare in
concreto la intollerabilità e individuare gli accorgimenti giuridici idonei per
riportare, se possibile, le immissioni intollerabili nell’alveo della normale
tollerabilità.
b)
L’elenco
delle immissioni, previste dalla disposizione legislativa, suscettibili di
divieto non è tassativo ma esemplificativo perché
dopo la menzione di alcune immissioni (fumo, calore, esalazioni, ecc.) il
legislatore prosegue “…e simili propagazioni…”. Quindi in via di
interpretazione della norma[10]
deve propendersi a comprendere tutte quelle immissioni materiali che sono
sensorialmente percepibili dall’uomo o che influiscono oggettivamente sul suo
organismo, quali, ad esempio, le radiazioni nocive, le correnti elettriche o le
onde elettromagnetiche. Esplicativa è la sentenza della
Corte di Cassazione (n.3889/77) la quale, anche se è intervenuta per una
fattispecie differente delle radiazioni elettromagnetiche, riferendosi alle
immissioni regolate dall’art. 844 c.c. ammette l’applicabilità di tale norma,
per interpretazione estensiva, ad ipotesi in cui (correnti elettriche o onde
elettromagnetiche”) tale immissione influisca sull’organismo umano o su
apparecchiature.
Trattasi, nella maggior parte dei casi, di tutte
quelle propagazioni normalmente legate a legittime attività economiche,
continuate o periodiche ( anche se non intervallate con regolarità), compiute
dall’uomo ma in grado di esercitare un’azione esterna negativa su altre
posizioni[11].
La norma dell’art.844 c.c. è veramente singolare nel suo significato e deve
essere letta insieme all’articolo 832 c.c. perché concede quella “possibilità di
immettere” che altrimenti sarebbe preclusa se essa non fosse stata prevista dal
legislatore.
c) L’oggetto delle immissioni consiste nelle propagazioni
di sostanze fisicamente rilevanti, intendendo la fisicità in senso lato così da
comprendere ogni tipo di immissioni indipendentemente dalla loro liceità o
illiceità, tollerabilità o intollerabilità. Pertanto ben possono considerarsi
immissioni le ricorrenti rappresentazioni pubbliche di immagini
disgustose che turbano la sensibilità altrui, le propagazioni di fumi che
inquinano la normale attività respiratoria o il suono della tromba da parte di
chi ne trae diletto a danno di chi vuole dormire e gli esempi potrebbero essere ancora
moltissimi.
d)
L’art. 844
per la sua collocazione nel capo II del cod. civ. “Della proprietà” è
sempre stato inteso come la norma che opera nel
settore delle relazioni di vicinato e che è rivolta alla protezione dei diritti
patrimoniali inerenti ai beni immobili in base alla cui ratio la proprietà ed il fondo sono le figure di spicco della
fattispecie regolata e, qualsiasi propagazione, che oltrepassa il confine della
normale tollerabilità, costituisce un illecito perseguibile mediante le appropriate
sanzioni riparatorie, ripristinatorie ed inibitorie. Dalla sua sfera erano
escluse le immissioni dannose alla salute delle persone sia perché non
rientranti nella logica del disposto, sia perché il concetto di immissione lo
si intendeva limitato alla espressione prettamente materiale di fisicità con eliminazione
quindi delle immissioni radioattive. Ma nella naturale evoluzione temporale la
norma ha subito una modifica sul significato originario ed è stata rielaborata
sulla scorta di nuovi criteri di interpretazione, pur conservando inalterata la
sua espressione letterale. La si è considerata cioè come una norma racchiudente
nella sua previsione tutte le immissioni, anche quelle inquinanti,
indipendentemente dalla loro tollerabilità, fra le quali rientrano indubbiamente
le radiazioni elettromagnetiche, proprio laddove parla di “simili propagazioni…”[12].
e) L’art.844
cod. civ. necessita, quindi, di una lettura ampia, innovativa ed esaustiva. E’
fondamentale, allora, individuare il processo che, attraverso la revisione
critica delle categorie di diritto privato, pervenga alla tutela del diritto della
salute dell’individuo in maniera pregnante e consideri, la persona come il
“prius” in tema di “immissioni”.
Tale processo è stato rivisitato e portato a compimento
dalla Corte Costituzionale la quale, intervenendo sull’argomento, ha
considerato la salute come diritto primario, assoluto ed inviolabili
dell’individuo oggetto di precisa tutela da parte della Carta Costituzionale
(art. 32) ed ha mutato il quadro disegnato dal legislatore del 1942 svolgendo
un’opera di adattamento interpretativo correlando la norma dell’art.844 del
codice civile con l’art.32 C. che “…tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo…”.
La salute, intesa come integrità fisica e psichica
della persona, ha la preminenza per la tutela ad essa riconosciuta dall’ordinamento
costituzionale per cui deve essere impedito l’esercizio di attività
potenzialmente dannose da parte dei terzi indipendentemente da una eventuale
tutela risarcitoria ai danneggiati. Il diritto alla salute abbisogna, a volte
di provvedimenti d’urgenza, di una tutela immediata ed esaustiva, onde prevenirne
la lesione per effetto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità[13].
Pertanto qualsiasi violazione di tale diritto genera sempre danno alla salute e
consente il blocco delle attività ad esso dannose. La ratio della norma
costituzionale (art.32) e l’interpretazione evolutiva dell’art. 844 c.c.
mettono così la persona al baricentro di ogni riflessione. Non è più la
proprietà e l’impresa che costituiscono la ragione della esistenza dell’art.
844 c.c., ma la persona, i suoi diritti civili, i suoi bisogni di vita, la sua
salute.
Se così è, il passaggio successivo è consequenziale: riguardo alle
immissioni di radiazioni originate dai campi elettromagnetici nel corpo delle
persone è inutile indagare se queste eccedano o meno la normale tollerabilità!
Sono nocive, come ampiamente dimostrato dalle ricerche scientifiche e stabilito
dagli interventi legislativi, sono intollerabili, danneggiano la salute e
devono essere subito inibite. Se poi, come conseguenza delle radiazioni, si è
in presenza di una lesione fisico psichica medicalmente accertata alla vittima deve
essere risarcito il danno secondo la tecnica della responsabilità civile.
La ricerca scientifica ha dimostrato che l’immissione
di onde elettromagnetiche danneggia la salute colpendo la persona nella sua
integrità psicofisica per cui a carico delle vittime si viene a formare
l’alterazione dello stato di salute o il nascere di una vera e propria malattia.
La salute è danneggiata; deriva l’esigenza di ottenere la integrale riparazione
del danno ingiustamente subito. Le radiazioni causano nelle vittime non solo lesioni
attuali accertabili con perizia medica, ma sono in grado di provocare, con
valutazione prognostica, malattie di vario genere[14].
Se ciò è vero, la situazione merita chiarezza, anche perché nella
responsabilità civile ciò che conta sono i danni che concretamente si
presentano in seguito a comportamenti illeciti. C’è di più: il solo rimedio
risarcitorio, a fronte del protrarsi delle immissioni nocive alla salute,
oltretutto non percepibili sensorialmente non è bastevole. Infatti tale
risarcimento interviene ex post solo sul danno prodotto, ma non evita il
determinarsi di quello futuro. Si impone allora la necessità di impedire
l’esercizio dell’attività dannosa da parte dei terzi e quindi l’azione
inibitoria si impone subito quale rimedio necessario per garantire un’effettiva
tutela della salute impedendo il protrarsi delle immissioni foriere di danni
futuri.
Tutto ciò peraltro rientra nel combinato disposto
degli articoli 32 e 41, secondo
comma, della Costituzione che considerano il bene
della salute come fondamentale e pongono di conseguenza un limite interno
all’attività d’impresa, che deve cessare quando essa risulti nociva. Ma
l’assolutezza e l’incomprimibilità del diritto non escludono la necessità di
accertare quali siano le presupposti oggettivi nel cui contesto il diritto
stesso va esercitato e se sia razionale il sacrificio totale di ogni altra
esigenza in potenziale conflitto con esso. L’art.844 cod. civ., secondo comma,
contempla il contemperamento dei diversi interessi contrapposti ed orienta la
ricerca del giudice verso l’accertamento dell’effettiva esistenza della
menomazione, accertamento che non può essere compiuto ricorrendo a criteri
puramente astratti, e prescindenti dal concreto ambiente in cui una persona
vive ed opera.
L’immissione radioattiva è perciò sempre
intollerabile non solo quando, pur non essendo di eccessiva entità, è nociva a
causa della sua persistenza ed ineliminabilità, ma anche quando negli interessi
configgenti tra il soggetto immittente ed il soggetto immesso, l’interesse di
quest’ultimo è considerato inviolabile in quanto facente parte dello schema
dall’art.32 della Costituzione. Ed il giudice, nel valutare la consistenza
delle immissioni intollerabili, perché dannose o nocive, al fine di accertare
la reale portata della lesione, ed approntare le concrete modalità di tutela,
può benissimo ricorrere all’interpretazione estensiva dell’art.844 del codice
civile e, se possibile, senza ricorrere all’inibizione incondizionata può indicare
le soluzioni necessarie a ricondurre l’attività aggressiva nei limiti del
diritto.
Ma, quali norme del codice civile devono
applicarsi alle fattispecie in cui vengono lamentate lesioni e/o pericoli di
lesione alla salute, ex art.35 C., degni di risarcimento?
Le immissioni da onde elettromagnetiche,
consentono di allargare la visuale della responsabilità civile imponendo una
riflessione per la tutela della vittima: l’inquinamento elettromagnetico, è
menomazione dell’integrità psichica fisica della persona; esso non è bloccabile
neppure nel sonno ed è più pericoloso di tutti gli altri tipi di inquinamento
che recano danno alla salute soltanto nella misura in cui i prodotti inquinati
vengono usati dall’uomo.
Le
due norme da prendere in considerazione in tema di risarcimento dl danno
conseguente ad una attività illecita sono: l’art. 2043 e l’art. 2059 del codice
civile. Nell’ambito dell’art. 2043 rientrano i danni patrimoniali ossia i danni suscettibili di valutazione economica,
mentre alla gestione dei danni non patrimoniali è delegato l’art.
Il diritto alla salute, leso dalle
radiazioni elettromagnetiche, è un diritto
assoluto, inviolabile e
costituzionalmente garantito (art.32). Esso comporta una risarcibilità estesa
fino a comprendere non solo i danni patrimoniali, ma anche tutti gli altri
danni connessi alla lesione della sfera psicofisica astraendoli dalla loro
qualificazione patrimoniale o non patrimoniale. Per tale tipologia di danno è preferibile
non orientare la ricerca sulla patrimonialità o sull’esistenza di una colpa. La tutela avviene oggettivamente in
conformità al precetto costituzionale (art. 32) violato. Perciò le immissioni
di radiazioni elettromagnetiche, indipendentemente dalla prova di perdite
patrimoniali, in quanto rischiose perché lesive della salute umana, come già
scientificamente dimostrato, sono considerate nocive.
Centro di tutela, è la persona in
quanto tale, colpita in tutti i suoi valori. In tal senso
Ed allora, correlando l’art. 2043 c.c.
(risarcimento per fatto illecito) alla disposizione dell’art.32 C. che prevede
la tutela della salute come bene giuridico primario si ottiene l’equivalenza della
piena risarcibilità del danno che ingiustamente il “bene salute” subisce in
caso dell’illecito. La sanzione risarcitoria è, però, la conseguenza della
lesione di una situazione giuridica tutelata in via assoluta e l’illecito
consiste nella violazione di due precetti normativi: “immissioni
intollerabili” (art.844 c. c.) e salute
danneggiata (art.
Infatti, l’inquinamento
elettromagnetico immette radiazioni nel corpo, nei tessuti e negli organi degli
individui che producono, con certezza, effetti nocivi per la salute originando
quel danno lesivo del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Le
radiazioni sono quindi sempre intollerabili e nocive.
Il danno può essere immediati o futuro:
danno-evento. La formula del danno
evento vale a collocare il danno da
radiazioni elettromagnetiche su di un piano che precede l’indagine delle
conseguenze patrimoniali o meno dell’evento medesimo. D’altra parte la
patrimonialità del danno non è di per se necessariamente ricollegabile ad un
interesse leso, ma è una conseguenza dell’evento lesivo che può ripercuotersi
su “qualsiasi” bene patrimoniale o no del danneggiato.
In tale modo è superata la questione della bipolarità del danno alla
salute:
patrimoniale, la cui tutela è affidata all’art. 2043 c.c. o non
patrimoniale, la cui tutela è affidata all’art. 2059 c.c.. Le immissioni
radioattive sono sempre illecite, intollerabili, ingiuste: si tratta solo di
usufruire del vantaggio della tutela civilistica per intervenire sull’illecito,
evitarne/o limitarne le conseguenze negative prima ancora di valutarne i danni
prodotti. Si prescinde dalla ricerca patrimoniale – non patrimoniale e si da la
possibilità al soggetto di potere intervenire subito a tutela del suo diritto
alla salute (art.32 C.) che è indubbiamente leso da questo tipo di immissioni.
La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 184 del
risalto che nel danno alla salute vi sono due componenti: una statica
che riguarda gli effetti della lesione in sé sulla validità della persona, ed
una dinamica, la perdita della vita di relazione della medesima persona come
conseguenza della lesione[16].
L’aspetto statico riguarda il diritto alla salute (art.32 C.) leso nel
funzionamento del corpo e della mente menomati, mentre l’aspetto dinamico varia
da persona a persona perché dipende dal grado di vita di relazione del leso.
In definitiva, le radiazioni
elettromagnetiche generano la lesione dell’integrità fisiopsichica della
persona (è necessaria sempre una perizia di accertamento medico legali) per cui,
dopo l’inibizione, hanno come conseguenza il risarcimento del danno causato.
Siamo di fronte ad un sistema bipolare; se il danno è patrimoniale la norma da
applicare è l’art. 2043 c.c., se il danno è non patrimoniale la norma da
applicare, se ne ricorrono gli estremi, è l’art.2059 c.c.. Le due norme si
impongono congiuntamente. Infatti la patrimonialità del danno deve essere
riferita al rimedio per riparare al danno, rimanendo poi da verificare se
l’esborso in denaro abbia un’effettiva idoneità riparatoria di conseguenze
dannose, che possono avere pure refluenze non patrimoniali. Il concetto di
patrimonio non consiste in una raffigurazione prettamente monetaria, ma si
presenta come un insieme di utilità, di vantaggi, di valori, di comodità e di
benessere che il danneggiato può disporre e che pur non trovando una
valutazione strettamente pecuniaria, determinano un concreto pregiudizio da
risarcire.
Direttiva comunitaria non ancora recepita
Parlamento Europeo e consiglio. Direttiva
29/04/2004, n. 40 “sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici)
Data di recepimento:30/04/2008
Direttive comunitarie recepite
Consiglio della Comunità Europea: Direttiva
27/01/2003, n. 96 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE).
Consiglio della Comunità Europea: Direttiva
27/01/2003, n. 95 “sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Decisioni delle Commissioni
Decisione 08/07/2004, n. 545 relativa
all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenza 79GHz ai fini
dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella comunità
Decisione 03/03/2004, n. 210 che istituisce comitati
scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica
e dell’ambiente
NORMATIVA NAZIONALE
Circolare del Ministero della Sanità 12/11/1982, n.
69 (Radiazioni non ionizzanti)
D. Min. 16 gennaio 1991 “aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina delle costruzioni
dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne” (in G.U. n. 40 del
16/02/1991).
DPCM 23/04/1992 “limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetico generati alla
frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno” (in G.U. 06/02/1992).
D.P.C.M. del 28 settembre 1995 “norme tecniche
procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti. (pubblicato su: G.U. n. 232 del
4 ottobre 1995).
D. L.vo. 12/11/1996, n. 615 (Attuazione della
direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989), in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla
compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n.
92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva n. 93/68/CEE del
Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29
ottobre 1993).
D. Min. 10 settembre 1998 n. 381 (ministero dell’ambiente)
“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana (Pubblicato su: G.U. n 257 del 3 novembre 1998.
D. L.vo 25/11/1996, n. 645 (Recepimento della
direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento).
D. Min. 11/11/1998 (G.U. 15 dicembre 1998, n. 292)
relativo al riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità
elettromagnetica, di cui all’art.1, comma 1, lett.e), del D.L.vo 12 novembre
1996, n.615.
Decreto 18 maggio 1999 norme armonizzate in materia
di compatibilità elettromagnetica (pubblicato su: G.U. n.129 del 4 giugno
1999).
Legge 22/02/2001, n.36: legge quadroi sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagmetici.
D. L.vo. 04/09/2002, n.198 disposizioni volte ad
accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art.1
della legge 21 dicembre 2001, 443.
D. Min. 30/10/2002, n. 275 (ministero delle
comunicazioni) regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle
apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
D. Pres. Cons. dei ministri 08/07/2003 fissazione
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100
kHz e 300 GHz.
D. L.vo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle
comunicazioni elettroniche.
D.Legge 29/08/2003 ,n.239: disposizioni urgenti per
la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di
potenza di energia elettrica
D.Min. 16/10/2003 (ministero delle comunicazioni):
riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità
elettromagnetica).
GIURISPRUDENZA
T.A.R.- PIEMONTE - Torino Sezione 1:
Sentenza 28.01.2004, n. 78
Massima: Elettromagnetismo - Impianti -
Localizzazione - Esposizione - Limiti - Valori diversi da quelli statali –
Fissazione - Comuni - Illegittimità
T.A.R.- PIEMONTE - Torino Sezione 1: Sentenza
28.01.2004, n. 76
Massima: Elettromagnetismo - Impianti -
Localizzazione - Esposizione - Limiti - Valori diversi da quelli statali –
Fissazione - Comuni - Illegittimità
T.A.R.- VENETO - Venezia Sezione 3: Sentenza
28.10.2002, n. 6118
Massima: Elettromagnetismo - Inquinamento
elettromagnetico - Emissione - Limiti - Disciplina prevista dalla L. n. 36/2001
- Applicabilità in via transitoria dei limiti D.P.C.M. 23 aprile 1992.
T.A.R.- VENETO - Venezia Sezione 3: Sentenza
02.10.2002, n. 6118
Massima: Risanamento elettrodotti - Esposizione -
Norme in materia ambientale
C. di Cassazione Sezione 1 penale: Sentenza
14.06.2002, n. 23066
Massima: Inquinamento elettromagnetico - Emissione
di energia elettromagnetica - Pericolo per la salute pubblica - Apparecchi di
ripetizione radiotelevisiva - Sequestro - Misura cautelare - Legittimità
C. di Cassazione Sezione 1 penale: Sentenza
14.06.2002, n. 1103
Massima: Protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana - Getto pericoloso di cose - Reato di pericolo - Sequestro
preventivo
Cons. di Stato Sezione 6: Sentenza 03.06.2002, n.
3098
Massima: Elettromagnetismo - Inquinamento - Limiti
di esposizione a campi elettromagnetici – Fissazione di limiti più restrittivi
rispetto a quelli previsti dallo Stato - Competenza che non rientra fra quelle
attribuite ai Comuni
Cons. di Stato Sezione 6: Sentenza 03.06.2002, n.
3095
Massima: Inquinamento elettromagnetico -
Esposizione - Limiti - Fissazione - Disciplina statale - Elusione -
Illegittimità
T.A.R. - LAZIO - Roma Sezione 2: Sentenza
25.08.2001, n. 7022
Massima: Inquinamento elettromagnetico - Fissazione
di limiti di emissione - Individuazione della distanza minima fra stazioni
radio base e insediamenti abitativi - Amministrazione comunale – Competenze -
Esercizio di compiti di vigilanza e attuazione normativa - Esclusione di una
autonoma funzione decisoria
T.A.R. - LAZIO - Roma Sezione 2: Sentenza
27.06.2001, n. 2521
Massima: Inquinamento elettromagnetico - Impianti
di trasmissione - Tutela della salute – Autorizzazioni e concessioni -
Competenza - Limiti
Trib. Catania Sezione 1 civile: Ordinanza
12.06.2001
Massima: Inquinamento elettromagnetico -
Installazione di stazione radio base per telefonia cellulare sul tetto di un
immobile - Emissioni superiori al valore massimo di cui all'art. 4, c. 2, D.M.
n. 381/1998
Trib. Verona: Ordinanza 28.03.2001
Massima: Inquinamento elettromagnetico - Diritto
alla salute - Valori - Pregiudizio imminente ed irreparabile - Esclusione
Trib. Parma: Ordinanza 12.03.2001, n. 915
Massima: Inquinamento elettromagnetico -
Installazione di un ripetitore per impianti di telefonia mobile - Ottenuta
preventiva autorizzazione dell'autorità comunale - Autorità comunale -
Proposizione di ricorso per la rimozione/disattivazione dell'impianto - Azione,
in qualità di ente esponenziale, a tutela della comunità - Legittimazione
attiva - Sussiste - Inammissibilità di un provvedimento di urgenza per la
limitazione di un ripetitore costruito conformemente alle norme vigenti
T.A.R. - VENETO - Venezia Sezione 2: Sentenza 13.02.2001,
n. 236
Massima: Elettromagnetismo - Inquinamento
elettromagnetico - Giurisdizione amministrativa - Limiti di esposizione
previsti dal DPCM 23.4.92 - Scuola
Tribunale di Venezia: Sentenza 12.02.2001, n. 1888
Massima: Inquinamento elettromagnetico - Impianti
di diffusione radiotelevisiva - Radiazioni non ionizzanti - Previsione
dell'art. 674 c.p., getto pericoloso di cose - Inapplicabilità in assenza di
univoche indicazioni scientifiche circa gli effetti dell'esposizione
Cons. di Stato Sezione 5: Ordinanza 28.07.2000, n.
3960
Massima: Inquinamento elettromagnetico -
Elettrosmog - Installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare
- Valutazione di impatto ambientale - Nozione - Rischi sanitari per la
popolazione.
* Prof.
Teresa Martello, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Palermo.
[1] E’ stato dimostrato come un uomo medio alto metri
1,75, dal peso di kg 70, alla frequenza di 70 MHz si comporta come un’antenna a
½ onda, con il massimo di energia assorbita.
[2] Gli organi maggiormente interessati, secondo
quanto riferiscono gli scienziati, sono il testicolo ed il cristallino. E’
stato dimostrato che campi magnetici troppo forti possono immettere corrente all’interno dei
tessuti riscaldandoli e provocando gravi danni. Il testicolo ed il cristallino
essendo posizionati entrambi in superficie (oltre che dotati di bassissima
vascolarizzazione) se colpiti delle radiazioni elettromagnetiche sono soggetti
ad un forte innalzamento della temperatura che li danneggia.
[3] Trattasi, in particolare, delle stazioni
ricetrasmittenti cui si collegano i telefonini per l’invio delle comunicazioni
su rete fissa telefonica e che emettono, tramite l’antenna, onde
elettromagnetiche che possono rivelarsi pericolose in ragione della potenza di
emissione e della lunghezza d’onda utilizzata.
[4] Si distinguono radiazioni emesse da onde non
ionizzanti (sono quelle relativamente lunghe e poco energetiche) che non
dovrebbero causare danni all’uomo e le radiazioni emesse da onde ionizzanti
estremamente corte e di frequenza elevatissima (quali i raggi X ed i raggi
gamma). Questi ultimi emettono energia sufficiente a strappare elettroni dagli
atomi che costituiscono le molecole dei tessuti biologici e creano i cosiddetti
radicali liberi che rappresentano uno dei fattori fondamentali prodromici di
eventuali danni a carico degli organismi viventi. Sotto il profilo
dell’inquinamento elettromagnetico, le sorgenti di campi RF e MW possono essere
suddivise in due gruppi principali a seconda che l’immissione nell’ambiente sia
voluta (telecomunicazione, radar, ecc.) oppure non considerata e, quindi, anche fonte di riduzione
dell’efficienza produttiva. I quattro settori fondamentali di utilizzo delle
radiazioni elettromagnetiche a RF e MW sono i seguenti: a) telecomunicazioni e
radiolocalizzazioni quali, ad esempio, i ponti radio e le televisioni: livelli
da campo elevati si possono trovare in zone dove vi sia un particolare
addensamento di antenne trasmittenti), b) processi produttivi industriali e
artigianali quali, ad esempio, le industrie alimentari ed incollaggio di carte,
c) attività domestiche quali, ad esempio, i forni a microonde, d)applicazioni
mediche quali, ad esempio, la marconiterapia e la radioterapia.
[5] Lo studio epidemiologico è lo strumento valutativo
dello stato di salute di una popolazione. Studia la distribuzione delle
malattie infettive, croniche e degenerative. Forse in nessuna altra branca
della salute umana sono stati condotti tanti studi di epidemiologia come nel caso delle persone esposte a
radiazioni ionizzanti ed i risultati in questi studi rappresentano l’elemento
fondante della impostazione dottrinaria (e non solo) della radioprotezione. Se
lo studio epidemiologico si limita alla semplice descrizione numerica,
temporale e geografica si parla di epidemiologia descrittiva, se, invece, si
estende alla valutazione sistematica del sospetto di correlazione dello stato
di salute con la presenza di un agente responsabile si parla di epidemiologia
analitica.
[6] Attuazione della Direttiva CEE n.89/336 del Consiglio
del 3/5/1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernente la compatibilità elettromagnetica; modificata ed integrata
dalla Direttiva CEE 93/68 del Consiglio del 22/7/1993 e della Direttiva 93/97
del Consiglio del 29/10/1993.
[7] Trattasi di radiofrequenze operanti
nell’intervallo di frequenza compresa fra i 100 kHz e 300 GHz. Il Decreto
stabilisce in 20 Volt/metro il limite espositivo per tempi non superiore a
quattro ore al giorno ed in 6 Volt/metro per lunghi periodi di esposizione, in
particolare, per scuole, ospedali, alberghi e luoghi abitativi. Così, le emissioni dai campi elettromagnetici
in alta frequenza iniziano ad avere una loro regolamentazione anche se
limitata.
[8] I limiti soglia indicati, però, non tengano conto
delle attuali conoscenze scientifiche che hanno evidenziato un aumento di
patologie tumorali già a 2,7 V/m!
[9] V. la sentenza della Corte Costituzionale
7/10/2003, n.307 in Giur. Ital., 2004, 397.
[10] Riguardo all’interpretazione delle norme v., Diego
Ziino, “Profili dell’interpretazione giuridica” in Annali della Facoltà di
Economia, dell’Università degli Studi di Palermo, 2004-06.
[11] L’immissione saltuaria non sembra contemplata dall’art. 844 c.c.-
Eventualmente, in caso di danno, può dare origine ad un’azione fondata solo
sull’art. 2043 c.c.
[12] V., Salvi,
Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell’ambiente, Milano,
1979; Patti, La tutela civile dell’ambiente, Padova, 1982; Procida Mirabelli,
Immissioni e “rapporto proprietario”, Napoli, 1984, 235; Nappi, Le regole
proprietarie e la teoria delle immissioni, Napoli, 1986.
[13] Trib. Verona, 13/12/1988 in Nuova Giu. Civ.,
1989,I, con nona di Alpa: Provvedimenti d’urgenza, Atto amministrativo,
Autorizzazione alla costruzione di elettrodotto, Danno potenziale alla salute.
[14] Cass., 7 agosto 1989, n.3625, in Giur. It., 1990,
I, 1, c.614, con nota di Bellardini, nel caso di immissioni radioattive; ed
ancora Trib. Savona, 31 gennaio 1990, e Pret. Milano, ord., 5 febbraio
[15] La tutela risarcitoria viene fatta valere anche
nei confronti delle attività istituzionali svolte della Pubblica
Amministrazione. L’azione può essere proposta di fronte al giudice ordinario
essendo coinvolto un diritto soggettivo in quanto vertesi non già su
un’attività discrezionale dell’amministrazione, ma solo sul trasmodare
dell’attività stessa. V., sentenza della
Corte di Cassazione 10/12/1984, 6476; GC, 1985,I,1398, nota Paradiso.
[16] Questo non vuol dire che la lesione di un diritto
costituzionalmente garantito sia di per se risarcibile come danno in re
ipsa, ma che la prova delle conseguenze pregiudizievoli sono insite nella
perdita di validità della persona. V., Cass., 31 maggio 2003, n. 8828 e Cass.,
31 maggio 2003, n. 8827.
Data di
pubblicazione: 17 aprile 2007.