Rilevanza e tendenze del diritto alla salute
Gabriella Cangelosi*
Sommario
1. Il bene tutelato della salute.
2. Il diritto alla salute come diritto
soggettivo all’ambiente salubre.
3. Aspetti e configurazione del diritto
alla salute.
La salute, quale bene essenziale dell’individuo
costituzionalmente garantito[1], rientra nell’ambito dei diritti incomprimibili da
parte della pubblica Amministrazione, poiché priva del potere di affievolimento
della relativa posizione soggettiva, ancorché agisca per motivi di interesse
pubblico[2].
La tutela della salute è entrata nella
disciplina del processo amministrativo: com’è noto l’art.
Al Comune, “che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” (art. 3, co. 2°, del
d. lgs. 267/00), è riconosciuto l’accesso alla tutela giurisdizionale della
salute allorché venga dedotta la lesione di interessi riconducibili nella sfera
della fruizione della comunità locale, che nell’ente comunale trova la prima ed
immediata occasione di aggregazione ed omogeneizzazione (Cons. St. 18.3.03 n.
1407). Si legittima così l’ente comunale, in qualità di ente esponenziale della
comunità territoriale, a far valere, dinanzi al giudice ordinario, il diritto
alla salute ed all’incolumità fisica dei cittadini, ex art. 32 Cost.[3].
Il diritto positivo si è
progressivamente adeguato agli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla
giurisprudenza per assicurare un’efficace protezione della salute[4].
Al fine di inquadrare gli esatti
confini giuridici all’interno dei quali trova attuazione la tutela della salute
si rileva utile esporre alcune brevi osservazioni sul diritto alla salute, quale
diritto soggettivo all’ambiente salubre.
Al testo costituzionale fanno eco,
avvalorandone la fondatezza precettiva, pure diversi testi internazionali[6]. Talora, specie quelli più risalenti, si limitano
a riconoscere il diritto alla salute quale mero diritto sociale e non già quale
diritto della personalità e, quindi, assoluto. L’Organizzazione mondiale della
sanità, ad esempio, definisce la salute come “uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale e non solamente l’assenza di malattia o di
inabilità”. Così l’art. 12 del Patto ONU sui diritti economici, sociali e
culturali del 1966 afferma che “gli Stati parti del presente Patto riconoscono
il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute
fisica e mentale che sia in grado di conseguire”, quindi viene riconosciuto il
diritto al mantenimento e alla salvaguardia di una condizione di armonico
equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo integrato nel suo
ambiente naturale e sociale[7].
Altri testi internazionali sono, invece,
spesso più avanzati a livello “regionale”. In tal senso, basti pensare alla
Carta Sociale Europea adottata a Torino nel 1961 e ratificata con l. n. 929 del
1965[8]. Tale Carta è stata riveduta con un nuovo accordo,
firmato a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificato con legge 18 febbraio 1999 n.
30[9] ed entrato in vigore dal 1º settembre 1999. Il
diritto alla salute, all’art. 11, viene assicurato non solo da un punto di
vista nominalistico, bensì focalizzando lo stesso esercizio del diritto alla
protezione della salute, ed il successivo art. 13, n. 1, espressamente impone
agli Stati membri (tra i quali l’Italia) di to
ensure that any person who is without adequate resources and who is unable to
secure such resources either by his own efforts or from other sources, in
particular by benefits under a social security scheme, be garanted adequate
assistance, and, in case of sickness, the care necessitated by his condition.
Il successivo punto 3 del medesimo articolo, poi, impone che tutti gli Stati
membri prevedano che ogni persona possa ottenere, da parte dei servizi
competenti (sia di carattere privato che pubblico), tutta l’assistenza e l’aiuto
personale necessario per prevenire, far cessare o diminuire lo stato di bisogno
personale e familiare.
A livello
internazionale si afferma che l’intérêt
et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société
ou de la science[10].
Si tratta di importanti affermazioni di
principio che, con la ratifica degli accordi internazionali in questione,
comportano un impegno degli Stati firmatari e, nel caso specifico dell’Italia, una
volta ratificati, ben potranno assurgere, dal punto di vista giuridico, a
criterio cardine interpretativo delle norme dell’ordinamento.
Secondo la consolidata interpretazione
della dottrina e della giurisprudenza, il diritto alla salute si configura come
un diritto primario dell’uomo,
garantito a livello costituzionale ex
art. 32 Cost., il quale, stabilendo che
In via generale, con il combinato
disposto degli artt. 32 e 2 Cost., si attribuisce al diritto alla salute anche
un contenuto di socialità e di sicurezza in modo che si possa configurare non
solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma come diritto all’ambiente
salubre, tutelabile nei confronti di qualunque soggetto, pubblico e privato,
che rischi di sacrificarlo o anche solo di comprimerlo[11]. Secondo tale impostazione una qualsiasi attività
eccedente la normale tollerabilità che pregiudichi, ad esempio, la salubrità
dell’ambiente in cui un soggetto vive o lavora, danneggiando così il suo
benessere biologico e psichico, risulta senz’altro lesiva del suo diritto alla
salute, legittimando l’interessato a chiedere la sospensione dell’attività
stessa, dato che
A partire dagli anni Settanta anche la
giurisprudenza si è mossa nella medesima direzione.
L’evoluzione giurisprudenziale ha
confermato questo orientamento, procedendo ad un’estensione progressiva del
diritto alla salute a tutte le condizioni nelle quali si svolge la vita di
ciascun individuo.
Recenti pronunce della
giurisprudenza amministrativa hanno affermato che “il cittadino è titolare
di un diritto soggettivo all’ambiente salubre, quale riflesso del suo diritto
alla salute costituzionalmente tutelato ex artt. 2 e 32 Cost.”[15]. Il T.A.R. Lombardia ha ulteriormente precisato che “l’interesse
pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini non è cedevole
e non si degrada di fronte alle aspettative dei privati per il mero decorso del
tempo”[16]. Si sottolinea, altresì, che l’obbligo per la pubblica
Amministrazione di adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche
temporaneo dell’inquinamento è stato del resto confermato dalla giurisprudenza[17].
Il
diritto alla salute, quale diritto soggettivo all’ambiente salubre, trova una
sua specifica configurazione “con ciò
sottolineandosi la diretta (e dinamica) corrispondenza del diritto fondamentale
a quel sistema di misure di pianificazione, di promozione e di sostegno nei
campi della politica economico-sociale, della politica della cultura e dell’istruzione,
di quella della sanità e della famiglia, che caratterizza il moderno stato
sociale”[18]. In tale dimensione dinamica e sociale risulta necessario sostenere
il diritto all’ambiente salubre promuovendo non solo un’azione meramente
repressiva, ma promuovendo nuovi strumenti preventivi di tutela, cui ricorrere
anche a fronte della sola messa in pericolo del bene ambiente. Allo stesso
modo, bisogna individuare tecniche e strumenti di tutela più efficaci
soprattutto a livello locale considerando l’ampio spettro di azione che l’ordinamento
giuridico riconosce alle istituzioni locali.
* Dottoranda
di ricerca in Diritto dell’economia, dei trasporti e dell’ambiente, cultrice di
diritto pubblico e diritto amministrativo, Facoltà di Economia, Università
degli Studi di Palermo.
[1] La costituzione si occupa della tutela della
salute in maniera espressa statuendo all’art. 32 cost. che “
L’on. Meringhi,
in sede di Assemblea Costituente, considera il diritto alla salute come “il
primo requisito essenziale per la libertà dell’individuo” e, quindi, un
attributo stesso delle persone. Per un esame dell’art. 32, cfr. L. Montuschi, Art. 32, comma
[2] Così, ad esempio, la domanda di risarcimento del
danno proposta nei confronti della pubblica Amministrazione e, eventualmente,
la pretesa cautelare ad essa connessa, sono devolute alla cognizione del
giudice ordinario, riguardando la materia di diritti soggettivi
costituzionalmente garantiti, che non tollerano interferenze esterne. Cfr. TRIBUNALE
DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189.
[3] Cfr.
[4] In particolare, dopo il riconoscimento contenuto
nella legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la
normativa di settore si è diretta verso un riconoscimento del diritto
soggettivo all’ambiente, almeno sotto il profilo di un dovere di protezione da
parte dello Stato. Così la legge 349/1986 e, poi, il d. lgs. 351/1999,
riconoscono ai Comuni il dovere di “tener conto di un approccio integrato per
la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo”, al fine di “mantenere la
qualità dell’aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi”.
[5] Secondo la
dottrina maggioritaria, il diritto alla salute va inquadrato nella categoria
dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. e va considerato quale diritto
soggettivo perfetto, direttamente tutelabile di fronte al giudice ordinario:
esso costituisce, pertanto, un autonomo e primario diritto fondamentale della
persona umana, qualificabile “...non solo come interesse della collettività, ma
anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, ... diritto
primario ed assoluto”: Corte Cost., 26 luglio 1979, n.
[6] Sul diritto alla salute nei testi internazionali,
cfr. Scalabrino Spadea, Le droit à la santé. Inventaire de normes
et principes de droit international, in Le
médecin face aux droits de l’homme, Padova 1990, 93 ss..
[7] Per il testo del Patto ONU sui diritti economici,
sociali e culturali cfr. E. Vitta-V.
Grementieri (a cura di), Codice
degli atti internazionali sui diritti dell’uomo, Milano, 1981, 47 ss., con
commento introduttivo di Gaja.
[8] Per il testo della Carta sociale europea cfr. E. Vitta-V. Grementieri (a cura di), Codice, cit., 799 ss., con commento introduttivo di Sbolci.
[9] Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 3 febbraio 1999 n.
44, suppl. ord..
[10] Citazione tratta dall’art. 2
della Convenzione di Oviedo aperta alla firma il 4 aprile 1997, nota come Convenzione europea sui diritti dell’uomo e
la biomedicina, il cui testo è reperibile in Riv. dir. inter., 1998, 549 ss., con commento di Sapienza,
[11] F. Giampietro,
Diritto alla salubrità dell’ambiente,
Giuffrè, Milano, 1980, 105.
[12] G. Alpa,
Il diritto soggettivo all’ambiente
salubre: nuovo diritto o espediente tecnico?, in Resp. Civ. e prev., 1998, I, 4.
[13] Si pensi alla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n° 5172 del 1979 che – attraverso un’interpretazione estensiva degli
artt. 2 e 32 Cost. – identifica il diritto alla salute anche come diritto
all’ambiente salubre, la cui protezione è assimilata a quella propria dei
diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana: “il diritto alla salute dell’individuo
assume…un contenuto di socialità e di sicurezza”.
[14]
[15] Cons. St., sez. VI, 27 marzo 2003, n° 1601; Cons. St., sez. IV, 7 settembre
2004, n°5795.
[16] T.A.R. Lombardia, Brescia, 24 agosto 2004, n°929.
[17] Cass. S.U., 31 gennaio 2002, n°3798; Cons. St., sez.
IV, 7 maggio 2002, n° 2441.
[18] L. Mezzetti,
Manuale di diritto ambientale, Cedam,
Padova, 2001, 130.
Data di
pubblicazione: 19 settembre 2007.