Alceste
Santuari, Il contratto di trasporto di persone marittimo e per
acque interne
Trento, Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università degli studi di Trento, 2007
pagg. 356, €
25,00 – ISBN 978-88-8443-193-6
Sino a qualche tempo fa si sottolineava frequentemente il fatto che gli studi di diritto marittimo con riferimento al trasporto di persone fossero poco numerosi, a fronte dei contributi riguardanti il trasporto di cose, non si mancava di rilevare il fenomeno inverso nel parallelo settore aeronautico. La situazione si giustificava quale riflesso delle tendenze in termini statistico-economici e cioè con le ormai abituali scelte della modalità aeronautica motivate a loro volta con la maggiore celerità del viaggio nelle lunghe e medie distanze.
Recentemente si è registrato, invece, un crescente interesse per quelle forme contrattuali incentrate sulla figura del passeggero marittimo.
I nuovi contributi non ignorano, anzitutto, l’evoluzione concreta dei “tipi sociali” anche quando sia ancora possibile un diretto inquadramento nella disciplina di cui agli artt. 396 e segg. cod. nav.; ma non ignorano altresì gli approfondimenti, le analogie e le comparazioni connesse con le scelte intermodali coinvolgenti il trasporto passeggeri e ancora dippiù quelle connesse con il forte aumento dei contratti di crociera e delle c.d. vendite di pacchetti turistici.
Il volume di Alceste Santuari, pubblicato nella collana del dipartimento giuridico dell’Università di Trento con una presentazione di Silvio Busti, si inserisce nel solco cui ho fatto cenno e conseguentemente contiene un intero capitolo dedicato al “profilo storico ed all’evoluzione giuridica”. Alla trattazione specifica del contratto di crociera turistica è dedicato il capitolo seguente ove, rispetto al normale contratto di trasporto marittimo, l’elemento caratterizzante viene individuato nella natura non accessoria di una serie di prestazioni quali la somministrazione dei pasti, le attività d’intrattenimento a bordo etc. La finalità turistico-ricreativa costituisce l’elemento essenziale del contratto e di contro non risulta fondamentale che il luogo di partenza sia diverso da quello di destinazione finale, mentre assume specifica rilevanza l’effettuazione di approdi intermedi contrattualmente stabiliti.
Muovendo da queste premesse, l’A. ripercorre l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza e indica le ragioni dell’avvenuta configurazione del contratto di crociera quale contratto misto ove (se necessario ai fini della disciplina applicabile e senza escludere altri casi di diversa esigenza di ricorso a criteri di combinazione), la prestazione prevalente è riconducibile al trasporto. Dal canto suo però, l’A. ritiene di doversi discostare da quest’ultima ricostruzione, tenuto conto proprio dell’evoluzione concreta degli schemi contrattuali, sempre più complessi, cui attualmente si ricorre e del ruolo dell’agente di viaggio. La conclusione dell’A. si riassume nella riconducibilità del contratto di crociera turistica nell’ampio schema del contratto di viaggio con le relative conseguenze in ordine all’applicabilità delle relative discipline internazionali, comunitarie ed interne. L’ulteriore approfondimento riguarda la nozione di passeggero a fronte della nozione di consumatore, proprio nel quadro della nuova disciplina a tutela del consumatore stesso. In quest’ambito assumono particolare importanza i profili riguardanti le clausole vessatorie.
Il terzo capitolo ritorna a occuparsi del trasporto marittimo di persone nella sua configurazione tipica, mentre il quarto tratta più specificamente delle responsabilità, comprese quelle nel settore della nautica da diporto.
Data di pubblicazione: 5 novembre 2007.